Acque

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Parlamento europeo

Direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/105/Ce

(Guue 24 dicembre 2008, n. L 348)

Direttiva relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee e 86/280/Cee, nonché modifica della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,1

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,2

considerando quanto segue:

(1) L'inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi acquatici, l'accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, nonché una minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più efficace dal punto di vista economico e ambientale.

(2) Come stabilito dall'articolo 174, paragrafo 2, seconda frase del trattato, la politica della Comunità in materia ambientale deve essere fondata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".

(3) A norma dell'articolo 174, paragrafo 3, del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione.

(4) Nella decisione n. 1600/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente , si stabilisce che l'ambiente, la salute e la qualità della vita sono tra le principali priorità ambientali di detto programma e si sottolinea in particolare la necessità di formulare una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.

(5) La direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque , definisce una strategia per combattere l'inquinamento idrico e invoca altre misure specifiche riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientale (Sqa). La presente direttiva istituisce Sqa conformemente alle disposizioni e agli obiettivi della direttiva 2000/60/Ce.

(6) Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce, in particolare al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8, di detta direttiva al fine di ridurre progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie.

(7) Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma

dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce. Inoltre, molti provvedimenti di tutela ambientale ricadono nell'ambito di applicazione di altre normative comunitarie in vigore. È opportuno pertanto privilegiare l'attuazione e la revisione degli strumenti esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.

(8) Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce, sembra più proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/Ce, nel programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a norma dell'articolo 11 della medesima direttiva.

(9) Gli Stati membri dovrebbero migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti delle sostanze prioritarie e sui modi in cui si verifica l'inquinamento onde individuare opzioni per controlli mirati ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero fra l'altro monitorare i sedimenti e il biota, ove opportuno, con una frequenza adeguata a fornire dati sufficienti per un'analisi attendibile delle tendenze a lungo termine delle sostanze prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota. Nella misura in cui ciò è richiesto dall'articolo 3 della decisione n. 2455/2001/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque , i risultati del monitoraggio, compreso quello dei sedimenti e del biota, dovrebbero essere resi disponibili al fine di fornire informazioni per le future proposte della Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2000/60/Ce.

(10) La decisione n. 2455/2001/Ce istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario. Tra le sostanze prioritarie in questione alcune sono state classificate come sostanze pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite. Per le sostanze che si presentano in natura o che derivano da processi naturali, arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite è impossibile. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere classificate. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato, tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce, e presentare eventuali proposte.

(11) Nell'interesse della Comunità e al fine di garantire una regolamentazione più efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare Sqa a livello comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati membri la facoltà di definire, se necessario, norme nazionali per gli altri inquinanti, ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, non sono stati inseriti nell'elenco di sostanze prioritarie otto inquinanti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/Cee del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della direttiva 76/464/Cee del Consiglio , e appartengono al gruppo di sostanze per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare misure finalizzate a raggiungere un buono stato chimico entro il 2015, fatti salvi gli articoli 2 e 4 della direttiva 2000/60/Ce. Gli standard comuni fissati per questi inquinanti si sono però rivelati utili ed è pertanto opportuno che continuino ad essere disciplinati a livello comunitario.

(12) Risulteranno conseguentemente superate e dovrebbero essere abrogate le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite nella direttiva 82/176/Cee del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini , nella direttiva 83/513/Cee del Consiglio, del 26 settembre 1983, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio , nella direttiva 84/156/Cee del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini , nella direttiva 84/491/Cee del Consiglio, del 9 ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di esaclorocicloesano , e nella direttiva 86/280/Cee.

(13) L'ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo termine ed è quindi opportuno, per definire gli Sqa, basarsi sui dati relativi sia agli effetti acuti sia agli effetti cronici delle sostanze. Ai fini di un'adeguata protezione dell'ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare Sqa espressi come un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti dell'esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per garantire la protezione contro l'esposizione a breve termine.

(14) Conformemente alle norme stabilite nella sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce, nel verificare il rispetto degli Sqa, compresi quelli espressi in termini di concentrazioni massime ammissibili, gli Stati membri possono introdurre metodi statistici quali il calcolo del percentile per ovviare ad anomalie, cioè deviazioni estreme dalla media, e letture erronee, al fine di garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione. Per garantire la comparabilità del monitoraggio tra Stati membri, è opportuno prevedere l'introduzione di norme dettagliate relative a detti metodi statistici attraverso la procedura di comitato.

(15) Per la maggior parte delle sostanze, in questa fase è opportuno limitare la definizione di Sqa a livello comunitario alle sole acque di superficie. Per l'esaclorobenzene, l'esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione contro gli effetti indiretti e l'avvelenamento secondario a livello comunitario fissando Sqa per le sole acque di superficie. È quindi opportuno fissare Sqa per il biota a livello comunitario per queste tre sostanze. Al fine di consentire agli Stati membri una certa flessibilità legata alla loro strategia di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero poter monitorare e applicare detti Sqa per il biota oppure fissare Sqa più severi per le acque superficiali che offrano lo stesso livello di protezione.

(16) Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale Sqa per i sedimenti e/o il biota e applicare tali Sqa anziché quelli per le acque di cui alla presente direttiva. Detti Sqa dovrebbero essere fissati attraverso una procedura trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo da garantire un livello di protezione equivalente agli Sqa per le acque fissati a livello comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni sull'attuazione della direttiva 2000/60/Ce. Inoltre, i sedimenti e il biota rimangono matrici importanti per monitorare la presenza di alcune sostanze aventi un potenziale d'accumulo significativo. Per valutare l'impatto sul lungo periodo delle attività antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri dovrebbero adottare misure, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce, finalizzate a garantire che gli attuali livelli di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino in modo rilevante.

(17) In conformità dell'articolo 13 e dell'allegato VII, sezione A, punto 5, della direttiva 2000/60/Ce, ogni esenzione dall'applicazione degli Sqa per le sostanze prioritarie applicata ai corpi idrici a norma dell'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, di detta direttiva, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della medesima, dovrebbe essere riportata nei piani di gestione dei bacini idrografici. Purché siano soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce, comprese le condizioni per le esenzioni, possono svolgersi attività, anche di dragaggio e di trasporto, che danno luogo a scarichi, emissioni e perdite di sostanze prioritarie.

(18) Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/Ce del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano , e gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l'estrazione di acqua potabile a norma dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/Ce. La presente direttiva dovrebbe pertanto essere attuata fatte salve tali disposizioni, che possono comportare la definizione di standard più rigorosi.

(19) In prossimità degli scarichi da fonti puntuali le concentrazioni degli inquinanti sono di solito più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero poter avvalersi di zone di mescolamento, a condizione che queste non compromettano la conformità del resto del corpo idrico superficiale ai relativi Sqa. L'estensione delle zone di mescolamento dovrebbe essere limitata alla prossimità del punto di scarico ed essere proporzionata. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri dovrebbero provvedere, ove opportuno, affinché i requisiti per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 di tale direttiva siano coordinati in tutto il distretto idrografico, ivi compresa la designazione di zone di mescolamento nei corpi idrici transfrontalieri.

(20) Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di riduzione, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/Ce, e rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un'operazione trasparente, in particolare per quanto riguarda il considerare significativi le emissioni, gli scarichi e le perdite di origine antropica. Le scadenze per l'arresto o l'eliminazione graduale e la riduzione possono inoltre essere correlate soltanto ad un inventario. Dovrebbe altresì essere possibile valutare l'applicazione dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 7, della direttiva 2000/60/Ce. Serve del pari uno strumento adeguato per quantificare le perdite di sostanze che avvengono naturalmente o che derivano da processi naturali, poiché in questo caso sono impossibili sia l'arresto sia l'eliminazione graduale completi da tutte le fonti potenziali. Per rispondere a tali esigenze ciascuno Stato membro dovrebbe istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun distretto o parte di distretto idrografico situato nel suo territorio.

(21) Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e per garantire che essi siano coerenti con altri strumenti esistenti nel campo della protezione delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni raccolte a norma della direttiva 2000/60/Ce e del regolamento (Ce) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti .

(22) Per assicurare una coerente protezione delle acque superficiali, gli Stati membri che hanno in comune dei corpi idrici superficiali dovrebbero coordinare le loro attività di monitoraggio e, ove opportuno, la compilazione degli inventari.

(23) Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le principali voci presenti nell'inventario. Si dovrebbe tuttavia tener conto del fatto che le perdite conseguenti all'applicazione di fitofarmaci possono variare notevolmente da un anno all'altro a causa del diverso tasso di irrorazione, ad esempio in conseguenza di diverse condizioni climatiche. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per alcune sostanze disciplinate dalla direttiva 91/414/Cee del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari .

(24) Per ottimizzare l'uso dell'inventario è opportuno fissare un termine entro la quale la Commissione dovrà verificare i progressi verso la conformità delle emissioni, degli scarichi e delle perdite agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/Ce, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva.

(25) Dovrebbero essere elaborati orientamenti tecnici per contribuire all'armonizzazione delle metodologie utilizzate dagli Stati membri per istituire gli inventari delle emissioni, degli scarichi e delle perdite, comprese quelle derivanti dall'inquinamento accumulato nei sedimenti.

(26) Vari Stati membri sono colpiti dall'inquinamento proveniente da una fonte esterna alla loro giurisdizione nazionale. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro non violerebbe gli obblighi che gli derivano dalla presente direttiva in conseguenza del superamento di uno Sqa causato da detto inquinamento transfrontaliero, purché sussistano determinate condizioni e abbia fatto ricorso, ove opportuno, alle pertinenti disposizioni della direttiva 2000/60/Ce.

(27) Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15 della direttiva 2000/60/Ce, la Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di modificare gli atti esistenti e la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, come controlli delle emissioni, e, se del caso, presentare opportune proposte. La Commissione dovrebbe riferire le conclusioni di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce. Nel formulare proposte di misure di controllo delle emissioni, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/Ce, la Commissione dovrebbe tener conto delle prescrizioni vigenti in materia di controllo delle emissioni, quali quelle di cui alla direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento , e dei più recenti sviluppi delle tecnologie per la riduzione dell'inquinamento.

(28) Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo della direttiva 93/67/Cee della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze notificate ai sensi della direttiva 67/548/Cee del Consiglio , della direttiva 98/8/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi e del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche , istituisce criteri per individuare le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e le sostanze che destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/Ce. Per garantire la coerenza della normativa comunitaria è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/Ce e che l'allegato X della direttiva 2000/60/Ce sia sostituito di conseguenza.

(29) Gli obblighi previsti dalle direttive elencate nell'allegato IX della direttiva 2000/60/Ce figurano già nella direttiva 2008/1/Ce e nella direttiva 2000/60/Ce e, se gli Sqa sono mantenuti o rivisti, è garantito almeno lo stesso livello di protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell'inquinamento chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa comunitaria vigente in materia, è opportuno abrogare, a norma della direttiva 2000/60/Ce, a decorrere dal 22 dicembre 2012, le direttive 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee e 86/280/Cee.

(30) Le raccomandazioni di cui alla direttiva 2000/60/Ce, in particolare quelle del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in considerazione.

(31) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "legiferare meglio" (5), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(32) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di uno stato chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di Sqa per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(33) Le misure necessarie per l'esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(34) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva. Tale misura di portata generale e intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o a completarla con nuovi elementi non essenziali, deve essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione n. 1999/468/Ce,

Hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (Sqa) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/Ce, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 di tale direttiva.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni stabilite all'articolo 2 della direttiva 2000/60/Ce.

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2000/60/Ce e all'articolo 2 della direttiva 2009/90/Ce della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

1) "matrice": un comparto dell'ambiente acquatico, vale a dire acqua, sedimenti o biota;

2) "taxon del biota": un particolare taxon acquatico all'interno del rango tassonomico o "sub phylum", "classe" o un loro equivalente.

Articolo 3

Standard di qualità ambientale

1. Conformemente all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri applicano gli Sqa figuranti nell'allegato I, parte A, della presente direttiva ai corpi idrici superficiali.

Gli Stati membri applicano gli Sqa ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell'allegato I, parte B.

2. In alcune categorie di acque superficiali gli Stati membri possono decidere di applicare gli Sqa per i sedimenti e/o il biota anziché quelli previsti nell'allegato I, parte A. Gli Stati membri che optano per questa procedura:

a) applicano, per il mercurio e i relativi composti, uno Sqa di 20 µg/kg, e/o per l'esaclorobenzene, uno Sqa di 10 µg/kg e/o per l'esaclorobutadiene, uno Sqa di 55 µg/kg; questi Sqa si applicano ai tessuti (peso a umido) per i quali si sceglie l'indicatore più appropriato tra pesci, molluschi, crostacei e altro biota;

b) fissano e applicano, per determinate sostanze, Sqa diversi da quelli di cui alla lettera a) per i sedimenti e/o il biota. Questi Sqa offrono almeno lo stesso livello di protezione offerto dallo Sqa per le acque di cui all'allegato I, parte A;

c) determinano, per le sostanze di cui alle lettere a) e b), la frequenza del monitoraggio nel biota e/o nei sedimenti. Tuttavia, il monitoraggio deve essere effettuato almeno una volta l'anno, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo; e

d) notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/Ce, le sostanze per le quali gli Sqa sono stati fissati conformemente alla lettera b), le motivazioni e le basi per tale approccio, lo Sqa alternativo stabilito, compresi i dati e il metodo utilizzati per definire gli Sqa alternativi, le categorie di acque superficiali cui si applicherebbero, nonché la frequenza prevista del monitoraggio e il giustificativo di tale frequenza.

La Commissione include nelle relazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2000/60/Ce un sommario delle notifiche di cui alla precedente lettera d) e alla nota 9 dell'allegato I, parte A.

3. Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, con particolare attenzione per le sostanze numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 e 30, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/Ce. Essi adottano misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente.

Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo.

4. La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/Ce e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (Ce) n. 1907/2006, ed eventualmente propone che gli Sqa che figurano nell'allegato I, parte A, della presente direttiva siano sottoposti a revisione a norma della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, secondo il calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce.

5. L'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della presente direttiva.

Articolo 3

Standard di qualità ambientale

1. Fatto salvo il paragrafo 1-bis, gli Stati membri applicano gli Sqa figuranti nell'allegato I, parte A, per i corpi idrici superficiali e applicano tali Sqa in conformità dei requisiti di cui all'allegato I, parte B.

1-bis. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla presente direttiva nella versione vigente al 13 gennaio 2009 e in particolare il conseguimento di un buono stato chimico delle acque superficiali in relazione alle sostanze e agli Sqa ivi elencati, gli Stati membri applicano gli Sqa figuranti nell'allegato I, parte A, per quanto riguarda:

i) le sostanze recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati Sqa rivisti con effetto dal 22 dicembre 2015 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2021 mediante programmi di misure inclusi nei piani di gestione dei bacini idrografici del 2015 prodotti in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce, e

ii) le sostanze identificate di recente recanti il numero da 34 a 45 che figurano nell'allegato I, parte A, con effetto dal 22 dicembre 2018 al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze entro il 22 dicembre 2027 ed impedire il deterioramento dello stato chimico delle acque superficiali relativamente a tali sostanze. A tal fine, entro il 22 dicembre 2018 gli Stati membri elaborano e presentano alla Commissione un programma di monitoraggio supplementare e un programma preliminare di misure relativi a tali sostanze. Entro il 22 dicembre 2021 è elaborato un programma di misure definitivo ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2000/60/Ce, il quale è attuato e reso pienamente operativo il più presto possibile dopo tale data e non oltre il 22 dicembre 2024.

L'articolo 4, paragrafi da 4 a 9, della direttiva 2000/60/Ce si applica mutatis mutandis alle sostanze elencate al primo comma, punti i) e ii).

2. Per le sostanze recanti il numero 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 e 44 che figurano nell'allegato I, parte A, gli Stati membri applicano gli Sqa per il biota fissati nell'allegato I, parte A.

Per le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli Sqa per l'acqua fissati nell'allegato I, parte A.

3. Gli Stati membri possono decidere, in relazione a una o più categorie di acque superficiali, di applicare un Sqa per una matrice diversa da quella specificata al paragrafo 2 o se del caso per un taxon del biota diverso da quello specificato nell'allegato I, parte A.

Gli Stati membri che si avvalgono dell'opzione di cui al primo comma applicano gli Sqa pertinenti di cui all'allegato I, parte A, o, se non ne è presente alcuno per la matrice o per il taxon del biota, fissano un Sqa che offra almeno il medesimo livello di protezione dell'Sqa fissato nell'allegato I, parte A.

Gli Stati membri possono ricorrere all'opzione di cui al primo comma soltanto se il metodo di analisi usato per la matrice o per il taxon del biota scelti soddisfa i criteri minimi di efficienza specificati all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce. Nell'eventualità in cui tali criteri non siano rispecchiati per alcuna matrice, gli Stati membri garantiscono che il monitoraggio sia effettuato utilizzando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi e che il metodo di analisi fornisca risultati almeno equivalenti al metodo disponibile per la matrice di cui al paragrafo 2 del presente articolo per la sostanza pertinente.

3-bis. Quando un rischio potenziale per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico causato da un'esposizione acuta è stato individuato quale risultato di concentrazioni o emissioni ambientali misurate o stimate ed è stato applicato un Sqa per il biota o i sedimenti, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuato anche il monitoraggio dell'acqua superficiale e applicano gli Sqa— Cma di cui all'allegato I, parte A della presente direttiva, laddove tali Sqa siano stati stabiliti.

3-ter. Se, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/90/Ce, il valore medio calcolato di una misurazione, quando è effettuato utilizzando la migliore tecnica disponibile che non comporti costi eccessivi, è indicato come "inferiore al limite di quantificazione" e il "limite di quantificazione" di tale tecnica è superiore all'Sqa, il risultato per la sostanza oggetto di misurazione non si considera ai fini della valutazione dello stato chimico globale di tale corpo idrico.

4. Per le sostanze alle quali si applica un Sqa per i sedimenti e/o il biota, gli Stati membri monitorano la sostanza nella corrispondente matrice almeno una volta all'anno, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

5. Negli aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce gli Stati membri inseriscono le informazioni seguenti:

a) una tabella contenente i limiti di quantificazione dei metodi di analisi applicati e le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza fissati all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce;

b) per le sostanze per le quali si applica l'opzione di cui al paragrafo 3 del presente articolo:

i) i motivi e la giustificazione per la scelta di tale opzione

ii) se del caso, gli Sqa alternativi stabiliti, la dimostrazione che tali Sqa garantirebbero perlomeno il medesimo livello di protezione degli Sqa fissati nell'allegato I, parte A, ivi compresi i dati e la metodologia utilizzati per ottenere gli Sqa, e le categorie di acque superficiali a cui si applicherebbero

iii) per permettere un confronto con le informazioni di cui al presente paragrafo, lettera a), i limiti di quantificazione dei metodi di analisi per le matrici specificate nell'allegato I, parte A, della presente direttiva, comprese le informazioni sulle prestazioni di tali metodi in relazione ai criteri minimi di efficienza fissati all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce;

c) la giustificazione della frequenza applicata per i monitoraggi in conformità del paragrafo 4, se gli intervalli tra un monitoraggio e l'altro sono superiori a un anno.

5-bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati predisposti conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce, contenenti i risultati e l'impatto delle misure adottate per prevenire l'inquinamento chimico delle acque superficiali, e la relazione provvisoria che riferisce i progressi realizzati nell'attuazione del programma di misure previsto ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/Ce siano diffusi attraverso un portale centrale accessibile elettronicamente al pubblico ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/4/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6. Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo-termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, con particolare attenzione per le sostanze recanti il numero 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 e 44 elencate nell'allegato I, parte A, in base al monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/Ce. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire, fatto salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/Ce, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente.

Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o nel biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo-termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

7. La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all'articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/Ce e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (Ce) n. 1907/2006 e, se necessario, propone che gli Sqa fissati nell'allegato I, parte A, della presente direttiva siano sottoposti a revisione a norma della procedura di cui all'articolo 294 Tfue, secondo il calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, se necessario, al fine di adattare l'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva agli sviluppi scientifici o tecnici.

8-bis. Al fine di facilitare l'attuazione del presente articolo, entro il 22 dicembre 2014, nella misura del possibile, sono elaborate linee guida tecniche per le strategie di monitoraggio e i metodi analitici per le sostanze, compreso il campionamento e il monitoraggio del biota, nel quadro dell'attuale processo di attuazione della direttiva 2000/60/Ce.

Le linee guida riguardano in particolare:

a) il monitoraggio delle sostanze nel biota di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo;

b) nel caso delle sostanze identificate di recente (recanti il numero da 34 a 45 nell'allegato I, parte A) e delle sostanze per le quali sono fissati Sqa più rigorosi (recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28 nell'allegato I, parte A), i metodi di analisi conformi ai criteri minimi di efficienza di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/90/Ce.

8-ter. Nel caso delle sostanze per le quali non sono state adottate linee guida tecniche entro il 22 dicembre 2014, il-termine del 22 dicembre 2015 di cui al paragrafo 1-bis, punto i), è prorogato al 22 dicembre 2018 e il-termine del 22 dicembre 2021 di cui allo stesso punto è prorogato al 22 dicembre 2027.

Articolo 4

Zone di mescolamento

1. Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico. Le concentrazioni di una o più delle sostanze elencate nell'allegato I, parte A, possono superare nell'ambito di tali zone di mescolamento gli Sqa applicabili qualora tale superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai suddetti standard.

2. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce:

a) gli approcci e le metodologie applicati per definire tali zone; e

b) le misure adottate allo scopo di ridurre in futuro l'estensione delle zone di mescolamento, quali quelle a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2000/60/Ce o misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni di cui alla direttiva 2008/1/Ce o in discipline preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/Ce.

3. Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di ciascuna di tali zone sia:

a) limitata alle vicinanze del punto di scarico;

b) proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina preventiva, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2000/60/Ce e da eventuali altre normative comunitarie pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e all'articolo 10 della direttiva 2000/60/Ce, in particolare dopo che sia stata riveduta tale disciplina precedente.

4. Orientamenti tecnici per l'individuazione delle zone di mescolamento sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 5

Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

1. Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/Ce e del regolamento (Ce) n. 166/2006, nonché degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.

2. Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2008 e il 2010.

Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/Cee, i valori possono essere calcolati come media degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce.

4. Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi indicate all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce.

Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l'analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/Cee, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento dell'analisi.

Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/Ce.

5. La Commissione verifica entro il 2018 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall'inventario stiano facendo progressi verso l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/Ce, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5, di detta direttiva.

6. Orientamenti tecnici per l'istituzione degli inventari sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

Articolo 6

Inquinamento transfrontaliero

1. Uno Stato membro non viola gli obblighi che gli impone la presente direttiva a seguito del superamento di uno Sqa se può dimostrare che:

a) il superamento è dovuto a una fonte di inquinamento al di fuori della sua giurisdizione nazionale;

b) a causa di tale inquinamento transfrontaliero, si è trovato nell'impossibilità di adottare misure efficaci per rispettare lo Sqa in questione; e

c) ha applicato il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/Ce e, se del caso, ha fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 4, 5 e 6, di detta direttiva per i corpi idrici colpiti da inquinamento transfrontaliero.

2. Gli Stati membri ricorrono al meccanismo di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/Ce per fornire alla Commissione le informazioni necessarie nelle circostanze di cui al paragrafo 1 del presente articolo e una relazione sintetica delle misure adottate riguardo all'inquinamento transfrontaliero nel piano di gestione del bacino idrografico in questione conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce.

Articolo 7

Relazione e riesame

1. Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 2000/60/Ce e, in particolare, quelle sull'inquinamento transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di modificare gli atti esistenti e la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle emissioni.

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce in merito:

a) alle conclusioni del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo;

b) alle misure adottate per ridurre l'estensione delle zone di mescolamento designate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva;

c) all'esito della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 5, della presente direttiva;

d) alla situazione dell'inquinamento avente origine al di fuori del territorio della Comunità.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di opportune proposte.

Articolo 7-bis

Coordinamento

1. Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (Ce) n. 1907/2006, (Ce) n. 1107/2009, (Ue) n. 528/2012 o della direttiva 2010/75/Ue, la Commissione valuta, quale parte del riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva stessa, se le misure in vigore a livello di Unione e di Stati membri siano sufficienti ai fini del conseguimento degli Sqa per le sostanze pericolose e dell'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2000/60/Ce.

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente al calendario stabilito nell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/Ce e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.

3. Laddove l'esito della relazione evidenzi l'eventuale necessità di ulteriori misure a livello di Unione o di Stati membri al fine di agevolare il rispetto della direttiva 2000/60/Ce in relazione a una particolare sostanza approvata ai sensi del regolamento (Ce) n. 1107/2009 o del regolamento (Ue) n. 528/2012, gli Stati membri o la Commissione applicano l'articolo 21 o 44 del regolamento (Ce) n. 1107/2009 ovvero l'articolo 15 o 48 del regolamento (Ue) n. 528/2012, a seconda dei casi, a tale sostanza o ai prodotti che la contengono.

Per quanto concerne le sostanze che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (Ce) n. 1907/2006, la Commissione avvia, se del caso, la procedura di cui agli articoli 59, 61 o 69 dello stesso.

Nell'applicare le disposizioni dei regolamenti di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle valutazioni del rischio e dell'analisi socioeconomica e di rapporto costi-benefici in essi prescritte, anche per quanto riguarda la disponibilità di alternative.

Articolo 8

Riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce

Nel quadro del riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce, quale previsto all'articolo 16, paragrafo 4, di tale direttiva, la Commissione prende in considerazione fra l'altro le sostanze indicate nell'allegato III della presente direttiva per la loro eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie. La Commissione riferisce il risultato del suo riesame al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 13 gennaio 2011. Se del caso, correda la relazione di opportune proposte, in particolare volte ad individuare nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare Sqa corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.

Articolo 8

Riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce

La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato del regolare riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, della stessa. Se del caso, correda la relazione di proposte legislative volte a modificare l'allegato X, comprese in particolare proposte volte a individuare nuove sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare Sqa corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.

Articolo 8-bis

Disposizioni specifiche per talune sostanze

1. Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all'articolo 13 della direttiva 2000/60/Ce, nel rispetto degli obblighi dell'allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), e all'articolo 16, paragrafo 6, di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze separatamente rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nell'allegato I, parte A della presente direttiva:

a) sostanze recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44 (sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie),

b) sostanze recanti il numero da 34 a 45 (sostanze identificate di recente),

c) sostanze recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28 (sostanze per le quali sono fissati Sqa rivisti e più rigorosi).

Gli Stati membri possono inoltre presentare l'entità di ogni deviazione dal valore degli Sqa per le sostanze di cui al primo comma, lettere da a) a c), nei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri che forniscono tali quadri supplementari cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione.

2. I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44 che figurano nell'allegato I, parte A, possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.

Articolo 8-ter

Elenco di controllo

1. La Commissione stabilisce un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere dati di monitoraggio a livello di Unione allo scopo di facilitare i futuri esercizi di definizione delle priorità d'intervento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce, per integrare i dati provenienti, tra l'altro, dalle analisi e dagli esami ai sensi dell'articolo 5 e dai programmi di monitoraggio ai sensi dell'articolo 8 della stessa.

Il primo elenco di controllo contiene un massimo di dieci sostanze o gruppi di sostanze e specifica le matrici per i controlli e i metodi possibili di analisi che non comportino costi eccessivi, per ciascuna sostanza. Secondo la disponibilità di metodi analitici che non comportino costi eccessivi, il numero massimo di sostanze o gruppi di sostanze che alla Commissione è consentito includere nell'elenco aumenta di una ad ogni aggiornamento dell'elenco ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, fino a un massimo di quattordici. Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti.

Il Diclofenac (CAS 15307-79-6), il 17-beta-estradiol (E2) (CAS 50-28-2) e il 17-alpha-ethinylestradiol (EE2) (CAS 57-63-6) sono inseriti nel primo elenco di controllo al fine di raccogliere dati di monitoraggio allo scopo di agevolare la determinazione delle misure appropriate per affrontare i rischi presentati da tali sostanze.

Nel selezionare le sostanze per l'elenco di controllo la Commissione tiene conto di tutte le informazioni disponibili, tra cui:

a) i risultati del più recente riesame periodico dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce di cui all'articolo 16, paragrafo 4, di quest'ultima;

b) i progetti di ricerca;

c) le raccomandazioni delle parti interessate di cui all'articolo 16, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/Ce;

d) la caratterizzazione dei distretti idrografici degli Stati membri e i risultati dei programmi di monitoraggio di cui rispettivamente agli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/Ce;

e) le informazioni sui volumi di produzione, sui modelli di utilizzo, sulle proprietà intrinseche (incluse, se del caso, le dimensioni delle particelle), sulle concentrazioni ambientali e sugli effetti, comprese le informazioni raccolte conformemente alle direttive 98/8/Ce, 2001/82/Ce (*) e 2001/83/Ce (**), nonché ai regolamenti (Ce) n. 1907/2006 e (Ce) n. 1107/2009.

2. La Commissione redige il primo elenco di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 14 settembre 2014 e lo aggiorna successivamente ogni ventiquattro mesi. In sede di aggiornamento dell'elenco di controllo, la Commissione elimina dallo stesso tutte le sostanze per le quali si può concludere la valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/Ce senza dati di monitoraggio supplementari. La durata del periodo continuo di monitoraggio dell'elenco di controllo per ogni singola sostanza non supera i quattro anni.

3. Gli Stati membri monitorano ciascuna sostanza presente nell'elenco di controllo presso stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate per un periodo di almeno dodici mesi. Per il primo elenco di controllo, il periodo di monitoraggio inizia entro il 14 settembre 2015 o entro sei mesi dall'elaborazione dell'elenco di controllo, se tale data risulta posteriore. Per ciascuna sostanza presente in elenchi successivi, gli Stati membri iniziano il monitoraggio entro sei mesi dalla sua inclusione nell'elenco.

Ogni Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie-territoriale in km2 divisa per 60 000 (arrotondata al numero intero più vicino), più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni (arrotondata al numero intero più vicino).

Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e le tempistiche dei monitoraggi per ciascuna sostanza, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della stessa. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all'anno.

Se uno Stato membro fornisce per una particolare sostanza dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti, ricavati da programmi di monitoraggio o studi esistenti, può decidere di non effettuare il monitoraggio supplementare ai sensi del meccanismo dell'elenco di controllo per tale sostanza, purché tale sostanza sia anche stata monitorata utilizzando una metodologia che soddisfa i requisiti delle linee guida tecniche elaborate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8-ter, paragrafo 5.

4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati dei monitoraggi condotti ai sensi del paragrafo 3. Per il primo elenco di controllo, i risultati del monitoraggio sono riferiti entro quindici mesi dal 14 settembre 2015 o entro ventuno mesi dall'elaborazione dell'elenco di controllo, se tale data risulta posteriore, e successivamente ogni dodici mesi finché la sostanza è presente nell'elenco. Per ciascuna sostanza inclusa negli elenchi successivi, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati dei monitoraggi entro ventuno mesi dall'inserimento della sostanza nell'elenco di controllo, e successivamente ogni dodici mesi, finché che la sostanza è presente nell'elenco. La relazione contiene informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano l'elenco di controllo di cui ai paragrafi 1 e 2 e può adottare altresì i formati tecnici dei risultati del monitoraggio e delle informazioni a queste correlate trasmessi alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

La Commissione elabora linee guida, comprese le specifiche tecniche, al fine di facilitare il monitoraggio delle sostanze figuranti nell'elenco di controllo ed è invitata a promuovere il coordinamento di tale monitoraggio.

Articolo 8-quater

Disposizioni specifiche per le sostanze farmaceutiche

Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2000/60/Ce e, se del caso, sulla base dell'esito dello studio del 2013 sui rischi presentati dai medicinali per l'ambiente e di altri studi e relazioni pertinenti, la Commissione, ove possibile entro due anni a decorrere dal 13 settembre 2013, definisce un approccio strategico riguardante l'inquinamento delle acque provocato dalle sostanze farmaceutiche. Tale approccio strategico include, se del caso, proposte che consentano, se necessario, di tenere conto più efficacemente dell'impatto ambientale dei medicinali nell'ambito della procedura d'immissione in commercio dei medicinali. Nel quadro dell'approccio strategico la Commissione, se del caso, propone entro il 14 settembre 2017 misure da adottare a livello di Unione e/o di Stato membro, secondo quanto necessario, per affrontare il possibile impatto ambientale delle sostanze farmaceutiche, in particolare quelle di cui all'articolo 8-ter, paragrafo 1, al fine di ridurre gli scarichi, le emissioni e le perdite di tali sostanze nell'ambiente acquatico, tenendo conto delle esigenze di salute pubblica e di efficacia dal punto di vista dei costi delle misure proposte.

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/Ce è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 9

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/Ce. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (Ue) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (Ue) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4,-terzo comma, del regolamento (Ue) n. 182/2011.

Articolo 9-bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 13 settembre 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il-termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale-termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 10

Modifica della direttiva 2000/60/Ce

L'allegato X della direttiva 2000/60/Ce è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 11

Modifica delle direttive 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee e 86/280/Cee

1. L'allegato II delle direttive 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee e 84/491/Cee è soppresso.

2. Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI dell'allegato II della direttiva 86/280/Cee sono soppresse.

Articolo 12

Abrogazione delle direttive 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee e 86/280/Cee

1. Le direttive 82/176/Cee, 83/513/Cee, 84/156/Cee, 84/491/Cee e 86/280/Cee sono abrogate con effetto dal 22 dicembre 2012.

2. Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15, della direttiva 2000/60/Ce anziché applicare le disposizioni in materia delle direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 13

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 luglio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 dicembre 2008.

Allegato I

Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e per alcuni altri inquinanti

 

Parte A: Standard di qualità ambientale (Sqa)

AA: media annua

Cma: concentrazione massima ammissibile

Cma: concentrazione massima ammissibile

p,p'-DDT (7)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS (1) Sqa-AA (2) Acque superficiali interne (3) Sqa-AA (2) Altre acque di superficie Sqa-Cma (4) Acque superficiali interne (3) Sqa-Cma (4) Altre acque di superficie
(1) Alacloro 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7
(2) Antracene 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4
(3) Atrazina 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) Benzene 71-43-2 10 8 50 50
(5) Difeniletere bromato (5) 32534-81-9 0,0005 0,0002 non applicabile non applicabile
(6) Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell’acqua) (6) 7440-43-9 ≤ 0,08 (classe 1) 0,08 (classe 2) 0,09 (classe 3) 0,15 (classe 4) 0,25 (classe 5) 0,2 ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5) ≤ 0,45 (classe 1) 0,45 (classe 2) 0,6 (classe 3) 0,9 (classe 4) 1,5 (classe 5)
(6 bis) Tetracloruro ådi carbonio (7) 56-23-5 12 12 non applicabile non applicabile
(7) Cloro alcani, C10-13 å 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4
(8) Clorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) Clorpirifos (Clorpirifos etile) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
(9 bis) Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin (7) Dieldrin (7) Endrin (7) Isodrin (7) 309-00-2 60-57-1 72-20-8 465-73-6 Σ = 0,01 Σ = 0,005 non applicabile non applicabile
(9 ter) DDT totale (7)(8) non applicabile 0,025 0,025 non applicabile non applicabile
50-29-3 0,01 0,01 non applicabile non applicabile
(10) 1,2-Dicloroetano 107-06-2 10 10 non applicabile non applicabile
(11) Diclorometano 75-09-2 20 20 non applicabile non applicabile
(12) Di(2-etilesil) ftalato (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 non applicabile non applicabile
(13) Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) Fluorantene 206-44-0 0,1 0,1 1 1
(16) Esaclorobenzene 118-74-1 0,01 (9) 0,01 (9) 0,05 0,05
(17) Esaclorobutadiene 87-68-3 0,1 (9) 0,1 (9) 0,6 0,6
(18) Esaclorocicloesano 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
(20) Piombo e composti 7439-92-1 7,2 7,2 non applicabile non applicabile
(21) Mercurio e composti 7439-97-6 0,05 (9) 0,05 (9) 0,07 0,07
(22) Naftalene 91-20-3 2,4 1,2 non applicabile non applicabile
(23) Nichel e composti 7440-02-0 20 20 non applicabile non applicabile
(24) Nonilfenolo (4-Nonilfenolo) 104-40-5 0,3 0,3 2,0 2,0
(25) Ottilfenolo (1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo) 140-66-9 0,1 0,01 non applicabile non applicabile
(26) Pentaclorobenzene 608-93-5 0,007 0,0007 non applicabile non applicabile
(27) Pentaclorofenolo 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (10) non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile
Benzo(a)pirene 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1
Benzo(b)fluorantene 205-99-2 Σ = 0,03 Σ = 0,03 non applicabile non applicabile
Benzo(k)fluorantene 207-08-9
Benzo(g,h,i)perilene 191-24-2 Σ = 0,002 Σ = 0,002 non applicabile non applicabile
Indeno(1,2,3-cd)pirene 193-39-5
(29) Simazina 122-34-9 1 1 4 4
(29 bis) Tetracloroetilene (7) 127-18-4 10 10 non applicabile non applicabile
(29 ter) Tricloroetilene (7) 79-01-6 10 10 non applicabile non applicabile
(30) Tributilstagno (composti) (Tributilstagno catione) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) Triclorobenzeni 12002-48-1 0,4 0,4 non applicabile non applicabile
(32) Triclorometano 67-66-3 2,5 2,5 non applicabile non applicabile
(33) Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 non applicabile non applicabile

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Questo parametro rappresenta lo Sqa espresso come valore medio annuo (AA-Sqa). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.

(3) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(4) Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come concentrazione massima ammissibile (Cma-Sqa). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli Cma-Sqa, si ritiene che i valori AA-Sqa tutelino dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.

(5) Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromati" (voce n. 5) elencate nella decisione n. 2455/2001/Ce, viene fissato un Sqa solo per i congeneri numeri 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

(6) Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli Sqa variano in funzione della durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO3/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO3/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO3/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

(7) Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui Sqa sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.

(8) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero Ue 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(o-clorofenil)2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero Ue 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero Ue 200-784-6) e 1,1dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero Ue 200-783-0).

(9) Se non applicano Sqa per il biota, gli Stati membri introdurranno Sqa più rigorosi per le acque al fine di ottenere lo stesso livello di protezione rispetto agli Sqa per il biota di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva. Essi notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/Ce la motivazione e la base del ricorso a tale approccio, gli Sqa alternativi per le acque fissati, inclusi i dati e la metodologia utilizzata per ottenere gli Sqa alternativi, nonché le categorie di acque superficiali a cui si applicheranno.

(10) Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28) è applicabile ogni singolo Sqa, devono cioè essere rispettati lo Sqa per il benzo(a)pirene, lo Sqa relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e benzo(k)fluorantene e lo Sqa relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.

Allegato I

Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e taluni altri inquinanti

 

Parte A: Standard di qualità ambientale (Sqa)

AA: media annua.

Cma: concentrazione massima ammissibile.

Unità di misura: [μg/l] per le colonne da (4) a (7) [μg/kg di peso umido] per la colonna (8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
N. Denominazione della sostanza Numero CAS (1) Sqa-AA (2) Acque superficiali interne (3) Sqa-AA (2) Altre acque di superficie Sqa-Cma (4) Acque superficiali interne (3) Sqa-Cma (4) Altre acque di superficie Sqa Biota (12)
(1) Alacloro 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7
(2) Antracene 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1
(3) Atrazina 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0
(4) Benzene 71-43-2 10 8 50 50
(5) Difenileteri bromurati (5) 32534-81-9 0,14 0,014 0,0085
(6) Cadmio e composti (in funzione delle classi di durezza dell'acqua) (6) 7440-43-9

≤ 0,08 (classe 1)

0,08 (classe 2)

0,09 (classe 3)

0,15 (classe 4)

0,25 (classe 5)

0,2

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

≤ 0,45 (classe 1)

0,45 (classe 2)

0,6 (classe 3)

0,9 (classe 4)

1,5 (classe 5)

(6-bis) Tetracloruro di carbonio (7) 56-23-5 12 12 non applicabile non applicabile
(7) Cloro alcani C10-13 (8) 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4
(8) Clorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3
(9) Clorpirifos (Clorpirifos etile) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
(9-bis)

Antiparassitari del ciclodiene: Aldrin (7)

Dieldrin (7)

Endrin (7)

Isodrin (7)

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ = 0,01 Σ = 0,005 non applicabile non applicabile
(9-ter) DDT totale (7), (9) non applicabile 0,025 0,025 non applicabile non applicabile
para-para-DDT (7) 50-29-3 0,01 0,01 non applicabile non applicabile
(10) 1,2-Dicloroetano 107-06-2 10 10 non applicabile non applicabile
(11) Diclorometano 75-09-2 20 20 non applicabile non applicabile
(12) Di(2-etilesil)ftalato (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 non applicabile non applicabile
(13) Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8
(14) Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004
(15) Fluorantene 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30
(16) Esaclorobenzene 118-74-1 0,05 0,05 10
(17) Esaclorobutadiene 87-68-3 0,6 0,6 55
(18) Esaclorocicloesano 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02
(19) Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
(20) Piombo e composti 7439-92-1 1,2 (13) 1,3 14 14
(21) Mercurio e composti 7439-97-6 0,07 0,07 20
(22) Naftalene 91-20-3 2 2 130 130
(23) Nichel e composti 7440-02-0 4 (13) 8,6 34 34
(24) Nonilfenoli (4-nonilfenolo) 84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0
(25) Ottilfenoli [(4-(1,1′,3,3′-tetrametilbutil)-fenolo)] 140-66-9 0,1 0,01 non applicabile non applicabile
(26) Pentaclorobenzene 608-93-5 0,007 0,0007 non applicabile non applicabile
(27) Pentaclorofenolo 87-86-5 0,4 0,4 1 1
(28) Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (11) non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile non applicabile
Benzo(a)pirene 50-32-8 1,7 × 10-4 1,7 × 10-4 0,27 0,027 5
Benzo(b)fluorantene 205-99-2 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 0,017 0,017 Cfr. nota 11
Benzo(k)fluorantene 207-08-9 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 0,017 0,017 Cfr. nota 11
Benzo(g,h,i)perilene 191-24-2 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 8,2 × 10-3 8,2 × 10-4 Cfr. nota 11
Indeno(1,2,3-cd)pirene 193-39-5 Cfr. nota 11 Cfr. nota 11 non applicabile non applicabile Cfr. nota 11
(29) Simazina 122-34-9 1 1 4 4
(29-bis) Tetracloroetilene (7) 127-18-4 10 10 non applicabile non applicabile
(29-ter) Tricloroetilene (7) 79-01-6 10 10 non applicabile non applicabile
(30) Tributilstagno (composti) (tributilstagno-catione) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015
(31) Triclorobenzeni 12002-48-1 0,4 0,4 non applicabile non applicabile
(32) Triclorometano 67-66-3 2,5 2,5 non applicabile non applicabile
(33) Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 non applicabile non applicabile
(34) Dicofol 115-32-2 1,3 × 10-3 3,2 × 10-5 non applicabile (10) non applicabile (10) 33
(35) Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS) 1763-23-1 6,5 × 10-4 1,3 × 10-4 36 7,2 9,1
(36) Chinossifen 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54
(37) Diossine e composti diossina-simili Cfr. la nota 10 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce non applicabile non applicabile Somma di PCDD + PCDF + PCB-DL 0,0065 μg.kg-1 TEQ (14)
(38) Aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012
(39) Bifenox 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004
(40) Cibutrina 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016
(41) Cipermetrina 52315-07-8 8 × 10-5 8 × 10–6 6 × 10-4 6 × 10-5
(42) Diclorvos 62-73-7 6 × 10-4 6 × 10-5 7 × 10-4 7 × 10-5
(43) Esabromociclododecano (HBCDD) Cfr. la nota 12 a piè di pagina dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce 0,0016 0,0008 0,5 0,05 167
(44) Eptacloro ed eptacloro epossido 76-44-8/ 1024-57-3 2 × 10-7 1 × 10-8 3 × 10-4 3 × 10-5 6,7 × 10-3
(45) Terbutrina 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

(1) CAS: Chemical Abstracts Service.

(2) Questo parametro rappresenta l'Sqa espresso come valore medio annuo (Sqa-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.

(3) Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.

(4) Questo parametro rappresenta l'Sqa espresso come concentrazione massima ammissibile (Sqa-Cma). Quando compare la dicitura "non applicabile" riferita agli Sqa-Cma, si ritiene che i valori Sqa-AA tutelino dai picchi di inquinamento di breve-termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.

(5) Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), l'Sqa si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri recanti il numero 28, 47, 99, 100, 153 e 154.

(6) Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli Sqa variano in funzione della durezza dell'acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: classe 1: < 40 mg CaCO3/l, classe 2: da 40 a < 50 mg CaCO3/l, classe 3: da 50 a < 100 mg CaCO3/l, classe 4: da 100 a < 200 mg CaCO3/l e classe 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).

(7) Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui Sqa sono identici a quelli fissati nella normativa applicata prima del 13 gennaio 2009.

(8) Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il parametro o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.

(9) Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro2,2-bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero Ue 200024-3), 1,1,1-tricloro-2 (o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero Ue 212-332-5), 1,1-dicloro-2,2-bis (p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero Ue 200-784-6) e 1,1-dicloro-2,2-bis (p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero Ue 200-783-0).

(10) Per queste sostanze sono disponibili informazioni insufficienti per fissare un Sqa-Cma.

(11) Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce n. 28), l'Sqa per il biota e il corrispondente Sqa-AA in acqua si riferiscono alla concentrazione di benzo(a)pirene sulla cui tossicità sono basati. Il benzo(a)pirene può essere considerato marcatore degli altri IPA, di conseguenza solo il benzo(a)pirene deve essere monitorato per raffronto con l'Sqa per il biota o il corrispondente Sqa-AA in acqua.

(12) Se non altrimenti indicato, l'Sqa per il biota è riferito ai pesci. Un taxon del biota alternativo o un'altra matrice possono invece essere monitorati purché l'Sqa applicato garantisca un livello equivalente di protezione. Per le sostanze recanti il numero 15 (Fluorantene) e 28 (IPA), l'Sqa per il biota si riferisce ai crostacei e ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di Fluorantene e di IPA nel pesce non è opportuno. Per la sostanza numero 37 (Diossine e composti diossina-simili), l'Sqa per il biota si riferisce al pesce, ai crostacei e ai molluschi, in linea con il punto 5.3 dell'allegato del regolamento (Ue) n. 1259/2011 della Commissione, del 2 dicembre 2011, che modifica il regolamento (Ce) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi per le diossine, i PCB diossina-simili e i PCB non diossina-simili nei prodotti alimentari (Gu L 320 del 3.12.2011, pag. 18).

(13) Questi Sqa si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.

(14) PCDD: dibenzo-p-diossine policlorurate; PCDF: dibenzofurani policlorurati; PCB-DL: bifenili policlorurati diossina-simili; TEQ: equivalenti di tossicità conformemente ai fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità."

 

Parte B: Applicazione degli Sqa di cui alla Parte A

1. Colonne 4 e 5 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli Sqa-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard prescritto.

Il calcolo della media aritmetica, il metodo analitico utilizzato e, quando non sia disponibile alcun metodo analitico appropriato che rispetti i criteri minimi di efficienza, la metodologia per applicare un Sqa devono essere conformi alle misure di esecuzione che adottano specifiche tecniche per il controllo chimico e la qualità dei risultati delle analisi conformemente alla direttiva 2000/60/Ce.

2. Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli Cma-Sqa significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/Ce gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire il grado di attendibilità e di precisione per determinare la conformità al relativo Cma-Sqa. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

2. Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli Sqa-Cma significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.

Tuttavia, conformemente all'allegato V, sezione 1.3.4, della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per garantire un adeguato livello di attendibilità e di precisione nella determinazione della conformità al relativo Sqa-Cma. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della presente direttiva.

3. Gli Sqa definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e il nichel (di seguito"metalli"). Per i metalli lo Sqa si riferisce alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 ìm o altro pretrattamento equivalente.

Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli Sqa, gli Stati membri possono tener conto di questi fattori:

a) le concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti se impediscono la conformità al valore fissato per lo Sqa, e

b) la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.

3. Gli Sqa dell'acqua stabiliti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni totali nell'intero campione d'acqua.

In deroga al primo comma, nel caso del cadmio, del piombo, del mercurio e del nichel ("metalli") gli Sqa dell'acqua si riferiscono alla concentrazione disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con un filtro da 0,45 μm o altro pretrattamento equivalente oppure, se specificamente indicato, alla concentrazione biodisponibile.

Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli Sqa pertinenti, gli Stati membri possono tener conto:

a) delle concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti ove tali concentrazioni impediscano la conformità al valore fissato per l'Sqa pertinente;

b) della durezza, del pH, del carbonio organico disciolto o di altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli, essendo le concentrazioni biodisponibili determinate utilizzando appropriata modellizzazione di biodisponibilità.

Allegato II

 

L'allegato X della direttiva 2000/60/Ce è sostituito dal seguente:

"Allegato X

Elenco delle sostanze prioritarie in materia di acque

Numero Numero CAS (3) Numero Ue(4) Denominazione della sostanza prioritaria (5) Identificata come sostanza pericolosa prioritaria
(1) 15972-60-8 240-110-8 Alacloro
(2) 120-12-7 204-371-1 Antracene X
(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazina
(4) 71-43-2 200-753-7 Benzene
(5) non applicabile non applicabile Difeniletere bromato (6) X (7)
32534-81-9 non applicabile Pentabromodifeniletere (Congeneri 28, -47, -99, -100, -153 e -154)
(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmio e composti X
(7) 85535-84-8 287-476-5 Cloro alcani, C 10-13(8) X
(8) 470-90-6 207-432-0 Clorfenvinfos
(9) 2921-88-2 220-864-4 Clorpirifos (Clorpirifos etile)
(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dicloroetano
(11) 75-09-2 200-838-9 Diclorometano
(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)
(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron
(14) 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X
(15) 206-44-0 205-912-4 Fluorantene (9)
(16) 118-74-1 204-273-9 Esaclorobenzene X
(17) 87-68-3 201-765-5 Esaclorobutadiene X
(18) 608-73-1 210-158-9 Esaclorocicloesano X
(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon
(20) 7439-92-1 231-100-4 Piombo e composti
(21) 7439-97-6 231-106-7 Mercurio e composti X
(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalene
(23) 7440-02-0 231-111-14 Nichel e composti
(24) 25154-52-3 246-672-0 Nonilfenolo X
104-40-5 203-199-4 (4-nonilfenolo) X
(25) 1806-26-4 217-302-5 Ottilfenolo
140-66-9 non applicabile (4-(1,1',3,3'-tetrametil-butil)fenolo)
(26) 608-93-5 210-172-5 Pentaclorobenzene X
(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaclorofenolo
(28) non applicabile non applicabile Idrocarburi policiclici aromatici X
50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pirene) X
205-99-2 205-911-9 (Benzo(b)fluorantene) X
191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perilene) X
207-08-9 205-916-6 (Benzo(k)fluorantene) X
193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)pirene) X
(29) 122-34-9 204-535-2 Simazina
(30) non applicabile non applicabile Tributilstagno (composti) X
36643-28-4 non applicabile (Tributilstagno-catione) X
(31) 12002-48-1 234-413-4 Triclorobenzeni
(32) 67-66-3 200-663-8 Triclorometano (cloroformio)
(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin"

(3) CAS: Chemical Abstracts Services.

(4) Numero Ue: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Einecs) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (Elincs).

(5) Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di sostanze il parametro indicativo deve essere definito con il metodo analitico.

(6) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

(7) Solo pentabromodifenil etere (numero CAS 32534-81-9).

(8) Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.

(9) Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici aromatici più pericolosi.

Allegato III

Sostanze soggette a riesame per l'eventuale classificazione come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie
Numero CAS Numero Ue Nome della sostanza
1066-51-9 - AMPA
25057-89-0 246-585-8 Bentazone
80-05-7 Bisfenolo-A
115-32-2 204-082-0 Dicofol
60-00-4 200-449-4 EDTA
57-12-5 Cianuro libero
1071-83-6 213-997-4 Glifosato
7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP)
81-15-2 201-329-4 Muschio xilene
1763-23-1 Acido perfluorottano solfonico (PFOS)
124495-18-7 -

Chinossifen (5,7-dicloro-4-(p-fluorofenossi)chinolina)

Diossine

PCB

 

Note ufficiali

1.

Gu C 97 del 28.4.2007, pag. 3.

2.

Parere del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 (Gu C 102 E del 24.4.2008, pag. 90), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (Gu C 71 E del 18.3.2008, pag. 1), posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 ottobre 2008.

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