Sostanze pericolose

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Decisione Commissione Ce 2009/63/Ce

Formato per la presentazione delle informazioni da parte degli Stati membri in conformità al regolamento (Ce) n. 850/2004 - Inquinati organici persistenti

Ultima versione disponibile al 28/04/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 20 novembre 2008, n. 2009/63/Ce

(Guue 27 gennaio 2009 n. L 23)

Decisione della Commissione che definisce un formato per la presentazione delle informazioni da parte degli Stati membri in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CeE , in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), l'articolo 7, paragrafo 6, e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Manca ancora un'esperienza sufficiente nell'applicazione della deroga disposta dall'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (Ce) n. 850/2004. Le notifiche daranno un contributo in vista del riesame da eseguire entro il 31 dicembre 2009 a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, nonché del rapporto sull'applicazione del regolamento a norma dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento medesimo.

(2) Le operazioni autorizzate devono essere notificate individualmente agli altri Stati membri e alla Commissione. La notifica deve essere efficace e concentrarsi sulle informazioni veramente necessarie per evitare oneri eccessivi per gli Stati membri e per la Commissione.

(3) La notifica deve essere chiara e non deve contenere informazioni ambigue. A tal fine le domande di cui ai punti 1, 2 e 3 sono formulate in maniera tale da consentire solo risposte in formato standardizzato o stabilito di comune accordo.

(4) Il questionario contiene un riferimento al numero e al luogo dell'autorizzazione, in modo da consentire, se necessario, di rintracciare il documento integrale che autorizza la deroga e i motivi che la giustificano.

(5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 18 della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti ,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

È adottato il questionario nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il questionario ai fini della notifica prevista dall'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (Ce) n. 850/2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2008.

Allegato

Informazioni da notificare a norma dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), punto iii), del regolamento (Ce) n. 850/2004

1. Autorizzazione dell'esenzione

1.1 Nome dell'autorità competente:

1.2 Indirizzo dell'autorità competente:

1.3 Numero di identificazione dell'autorizzazione:

1.4 Data dell'autorizzazione:

1.5 Titolare dell'autorizzazione (nome della società):

1.6 Indirizzo del titolare dell'autorizzazione:

2. Descrizione generale dei rifiuti

2.1 Codice a sei cifre previsto dalla decisione 2000/532/Ce della Commissione e successive modifiche:

2.2 Denominazione dei rifiuti a norma della decisione 2000/532/Ce e successive modifiche:

2.3 Quantitativo approvato in tonnellate:

2.4 Sostanza/e Pop 2 e concentrazione oltre il limite previsto nell'allegato IV:

3. Descrizione della tecnologia di trattamento

3.1 Pretrattamento richiesto: sì/no 3

segnatamente: solidificazione 4 /stabilizzazione 5 /

altri metodi di pretrattamento 6 :

3.2 Deposito finale:

Miniera di sale /formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde /discarica per rifiuti pericolosi

3.3 Denominazione del luogo di deposito finale:

3.4 Indirizzo del luogo di deposito finale:

4. Sintesi dei motivi che giustificano la preferibilità sotto il profilo ambientale della gestione dei rifiuti rispetto alla distruzione o alla trasformazione irreversibile dei Pop contenuti nei rifiuti (facendo riferimento ad esempio alle emissioni di Pop, alle altre emissioni e ai rischi o alle incertezze dell'operazione):

5. Eventualmente, indirizzo del sito web o altro riferimento per ottenere ulteriori informazioni sull'autorizzazione e sui motivi che giustificano la deroga:

Note ufficiali

1.

Notificata con il numero C(2008) 6917.

Testo rilevante ai fini del See.

2.

Denominazione corrispondente alle denominazioni delle sostanze elencate nell'allegato IV.

3.

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4.

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5.

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6.

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