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Ministero dell'economia e delle finanze

Risoluzione 6 dicembre 1999, n. 164/E

Tributo regionale per il conferimento dei rifiuti nelle discariche - Conferimento in discarica di rifiuti provenienti dall'attività di bonifica - Quesiti della Regione Piemonte e della Società ... Srl con sede a Genova

 

Dipartimento delle entrate

 

Alla Regione Piemonte

Direzione bilancio e finanze

e, p. c.:

 

Alla Società ... Srl

Con la nota in riferimento, codesta Regione, in relazione ad una specifica richiesta della Società ... Srl, ha chiesto di conoscere se il tributo speciale regionale per il conferimento dei rifiuti nelle discariche, istituito dall'articolo 3, commi 24-40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possa applicarsi anche ai rifiuti provenienti dall'attività di bonifica di aree inquinate e conferiti in una discarica realizzata all'interno della stessa area da bonificare.

In proposito codesta Regione, concordando con quanto rappresentato dalla predetta Società, ritiene che, per il conferimento dei rifiuti risultanti dall'attività di bonifica, non si debba corrispondere il tributo speciale in argomento, atteso che nella fattispecie in esame non si realizza l'esercizio di una attività commerciale, bensì una modalità di attuazione della bonifica autorizzata.

Al riguardo, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 3, comma 25, della richiamata legge n. 549 del 1995, il presupposto impositivo del tributo regionale in argomento è dato dall'effettivo deposito in discarica dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili. Il successivo comma 26 individua, poi, nel gestore della discarica il soggetto passivo del tributo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

Va, altresì, fatto presente che, con circolare n. 190/E del 24 luglio 1996, recante chiarimenti in ordine all'applicazione del tributo regionale, la scrivente ha precisato che il tributo stesso è dovuto anche nelle ipotesi in cui il gestore conferisca rifiuti propri nella discarica, coincidendo in tal caso la posizione del soggetto passivo e del soggetto conferente.

Tutto ciò premesso, si ritiene che lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività di bonifica, effettuato dalla società... in una discarica interna all'area da bonificare, realizzi il presupposto oggettivo e soggettivo per l'applicazione del tributo in esame.

Il cennato tributo regionale è dovuto, poi, nella misura ridotta del 20 per cento, qualora i rifiuti smaltiti in discarica provengano dalla selezione di un impianto automatico, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della richiamata legge n. 549 del 1995.

 

Circolare 24 luglio 1996, n. 190/E

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

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