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Ministero dell'economia e delle finanze

Circolare 24 luglio 1996, n. 190/E

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Criteri applicativi

 

Alla Direzione regionale delle entrate

Agli uffici delle entrate

Agli uffici del registro

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette

Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto

Ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette

Alle Direzioni centrali del dipartimento delle entrate

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale

Al Segretario generale

Al servizio per il controllo interno

Al servizio consultivo ed ispettivo tributario

Al Comando generale della Guardia di Finanza

 

Premessa

Sul supplemento ordinario n. 153 alla Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 1995, n. 302, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" che ha introdotto, tra l'altro, nel nostro ordinamento giuridico il "Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi".

Si tratta di un prelievo tributario speciale istituito per finalità prevalentemente ecologiche quali quelle di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materia prima o di energia attenuandola convenienza economica dello smaltimento dei rifiuti (deposito in discarica o incenerimento senza recupero di energia). La disciplina degli elementi essenziali del nuovo tributo è contenuta nei commi da 24 a 40 dell'articolo 3 della legge n. 549, mentre l'integrazione normativa è demandata alle leggi regionali (vedi commi 27, 30, 34 e 35) salvo la iniziale determinazione di alcuni elementi tecnici in base a decreti interministeriali (commi 29 e 38).

Poiché da più parti sono stati segnalati problemi in relazione all'applicazione di tale specifica normativa, si forniscono al riguardo taluni chiarimenti che rappresentano l'interpretazione dello scrivente in ordine alla disciplina del nuovo tributo speciale.

 

I — Campo di applicazione del tributo

I commi 24 e 25, stabiliscono che il nuovo tributo speciale si applica, a decorrere dal 10 gennaio 1996, per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili. Sono inoltre assimilati alle discariche gli impianti di incenerimento senza recupero di energia e le discariche abusive e i depositi incontrollati (commi 32 e 40). Si precisa che costituiscono discariche regolate anche quelle istituite in via temporanea con ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 915 del 1982.

Stante il rinvio al Dpr n. 915 del 1982, per "rifiuto" deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato, o destinato all'abbandono. Tale nozione va, tuttavia, integrata con quella prevista dall'ordinamento comunitario (direttiva Cee n. 442 del 1975 modificata dalla direttiva 156/91), che fa riferimento ad ogni sostanza, di cui il produttore si disfa, è obbligato o ha deciso di disfarsi, avviandola allo smaltimento. Non sono, comunque, soggetti alla disciplina dei rifiuti i residui di produzione e di consumo, esclusi dalla normativa transitoria recata dal Dl 8 luglio 1996 n. 352 (articolo 1), che pertanto non rientrano nel campo di applicazione del tributo in esame.

Non può invece verificarsi il presupposto del tributo per i rifiuti effettivamente ed oggettivamente destinati al riutilizzo, compresi i rifiuti utilizzati per strutturare o sistemare la discarica individuati quali residui ai sensi del Dm 5 settembre 1994, e del Dm 16 gennaio 1995.

Rientrano nel campo di applicazione del tributo soltanto i rifiuti "solidi", intendendosi per tali le sostanze che presentano una consistenza tale da escludere lo stato liquido o semi liquido, per cui sono compresi soltanto i fanghi palabili la cui individuazione va fatta con riferimento alla Delibera Interministeriale del 27 luglio 1984, e alle istruzioni al modello di dichiarazione unica ambientale (Mud) approvato con Dpcm del 6 luglio 1995, che definisce palabile il fango suscettibile di essere movimentato per mezzo di una pala. Ciò stante si precisa che, l'espressione "anche palabile" contenuta nel comma 40, non può far rientrare nel campo impositivo anche i fanghi non palabili, salvo il caso di fanghi palabili resi conferibili tramite condotta in discarica appositamente autorizzata.

Non assume rilevanza ai fini dell'assoggettamento al tributo la diversa classificazione dei rifiuti, prevista dal richiamato articolo 2 del Dpr n. 915 del 1982, e successive modificazioni, in urbani, assimilati agli urbani, speciali non assimilabili e tossici e nocivi. Detta diversa classificazione rileva solamente per la determinazione della misura del tributo dovuto.

Per effetto del richiamo operato dall'articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995 ai rifiuti disciplinati dal Dpr n. 915 del 1982 non sono da assoggettare al tributo, in quanto esclusi espressamente dalla normativa recata dallo stesso decreto presidenziale:

1) i rifiuti radioattivi disciplinati dal Dpr 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, collocati all'interno dell'area di concessione mineraria o dell'unità produttiva di cava;

3) le carogne ed i rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;

4) gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;

5) le emissioni, nell'aria, soggette alla disciplina di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615 ed ai regolamenti di esecuzione;

6) gli esplosivi.

 

II — Soggetto passivo

L'articolo 3, comma 26, individua il soggetto passivo del tributo nel "gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo" con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

I successivi commi 32 e 40 del medesimo articolo 3 individuano, poi, quale soggetto passivo anche il gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia nonché chiunque eserciti attività di discarica abusiva o abbandoni, scarichi od effettui deposito incontrollato di rifiuti .

Occorre, in particolare, precisare che il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo o di incenerimento dei rifiuti deve essere individuato nel soggetto che gestisce direttamente le attività predette, il quale in taluni casi può non coincidere con il proprietario della discarica, e comunque non coincide mai con il soggetto — impresa che svolge la propria specifica attività (ad esempio, movimentazione e separazione dei rifiuti etc.) nell'ambito della discarica in base ad un contratto di appalto stipulato con il gestore della discarica stessa.

Per quanto concerne, poi, l'obbligo di rivalsa dello speciale tributo si fa presente che lo stesso deve essere esercitato nei confronti del soggetto che conferisce i rifiuti in discarica, intendendosi per tale solamente il committente del servizio di stoccaggio definitivo dei rifiuti e non anche altri soggetti quali, ad esempio, vettorio trasportatori nonché intermediari in senso stretto che agiscono in nome e per conto del conferitore.

Naturalmente, il tributo è dovuto anche nelle ipotesi in cui il gestore della discarica conferisce "rifiuti propri" coincidendo in tal caso la posizione di soggetto passivo e, soggetto conferente. Ciò si verifica, ad esempio, qualora il Comune titolare e gestore della discarica smaltisca rifiuti urbani in regime di privativa ovvero speciali, anche tossici e nocivi, in regime di convenzione ovvero qualora il gestore della discarica conferisca "rifiuti propri" previa raccolta e trasporto ovvero selezione o trattamento in quanto anche concessionario o appaltatore del servizio di smaltimento.

L'obbligo della rivalsa consiste nell'addebitare in fattura l'ammontare del tributo speciale separatamente dal corrispettivo del servizio di smaltimento dei rifiuti, anche ai fini della rilevazione di cui all'articolo 5, comma 2, del Dm 2 maggio 1996 (pubblicato nella Gu n. 144 del 21 giugno 1996).

Tale tributo inoltre in quanto dovuto dal gestore della discarica a titolo proprio, e non per conto del committente del servizio, concorre a formare, agli effetti dell'Iva, la base imponibile dell'operazione di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 13, primo comma, del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Il successivo versamento del tributo stesso alle Regioni da parte dei gestori della discarica non evidenzia, invece, presupposti impositivi all'Iva, attesa la sua esclusiva natura tributaria.

 

III — Determinazione della misura del tributo

L'articolo 3, comma 28, prevede che la base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica rilevata dalle registrazioni o annotazioni effettuate negli speciali registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915.

Al riguardo si precisa che l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 19 del Dpr n. 915/1982 è riferito ai rifiuti tossici e nocivi, ma è stato esteso alle restanti categorie di rifiuti con le prescrizioni della Delibera interministeriale 27 luglio 1984 (vedi punti 4.2.2, 4.2.3.2, 4.2.3.3 e 4.2.4) salvo che per i rifiuti inerti (vedi punto 4.2.3.1) per i quali si deve ritenere soltanto sussistente l'onere dell'annotazione dei dati ai fini degli adempimenti previsti dal citato articolo 11 (ora sostituiti dalla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui all'articolo 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70). Tale annotazione può costituire base di calcolo dell'imponibile e dei relativi controlli salvo che risultino altri elementi obbiettivi che consentano accertamenti diversi o presuntivi ai sensi dell'articolo 2729 del codice civile. Si ritiene che la regione, in sede di esercizio del potere legislativo ai sensi del comma 34, possa, ai fini dell'accertamento e del contenzioso, dettare sulla base della previsione del comma 28 ulteriori disposizioni in ordine alle registrazioni occorrenti ed alla documentazione minima che deve accompagnare il conferimento dei rifiuti in discarica. Analoghe disposizioni in materia sono da emanare con riferimento alle discariche temporaneamente autorizzate con ordinanza adottate ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 915/1982.

1 registri prescritti dal citato articolo 19, a fogli numerati e bollati, devono riportare le quantità e le diverse tipologie di rifiuti conferiti in discarica per lo stoccaggio definitivo o per l'incenerimento.

Ovviamente, per le discariche abusive ed il deposito incontrollato, ovvero in mancanza di registrazione o annotazione, la determinazione dell'imponibile può essere fatta in via presuntiva con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 2729 del codice civile, che ammette le presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti.

Il successivo comma 29 stabilisce che il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta o prelievo unitario per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti, nonché per un coefficiente di correzione ponderale che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale. Tale coefficiente dev'essere determinato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e del Ministro della Sanità e sarà operativo a decorrere dal 1997 atteso che per l'anno 1996 il "tributo" (non l'imposta unitaria) è direttamente "dovuto nella misura minima" (articolo 3, comma 38, della legge n. 549/1995), senza il concorso del coefficiente di correzione di cui al comma 29 dell'articolo 3.

L'ammontare dell'imposta unitaria è fissato con legge regionale da emanare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, salva la proroga automatica in caso di mancata determinazione, e deve essere determinato in misura:

a) non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;

b) non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali;

c) non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti.

In ordine all'ambito dei singoli gruppi di rifiuti va precisato che:

1) i rifiuti del gruppo sub a) sono quelli tipici dei settori ivi indicati, cioè quelli propri delle relative attività in ragione soprattutto della particolare incidenza del tributo determinata dalla rilevante entità e peso del materiale di risulta, per cui non possono essere compresi fra tali rifiuti quelli derivanti da operazioni di trasformazione o lavorazione del prodotto che non rientrino nel normale esercizio delle attività dei settori minerario, estrattivo, di costruzione edilizia, lapideo e metallurgico;

2) i rifiuti del gruppo sub b) sono individuati non in relazione alla qualità oggettiva del rifiuto ma alla qualificazione basata sulla provenienza o sulla composizione, per cui fra gli "altri rifiuti speciali" (gruppo sub b) vanno compresi, ai fini della commisurazione del tributo in esame:

— i rifiuti delle attività economiche che siano per legge qualificati come speciali (ad es. rifiuti inerti diversi da quelli sub a), fanghi di depurazione);

— i rifiuti speciali delle attività economiche che non siano da qualificare "assimilati" ai rifiuti urbani ad ogni effetto ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 146 del 1994, in quanto non corrispondenti né similari ai rifiuti speciali dell'elenco contenuto nella delibera interministeriale del 27 luglio 1984;

— i rifiuti "speciali assimilati" ai quali è temporaneamente applicabile un regime analogo a quello dei rifiuti speciali per espressa previsione dell'ordinanza sindacale in deroga emessa ai sensi dell'articolo 12 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915;

3) i rifiuti del gruppo sub c) sono individuati anch'essi non in relazione alla qualità oggettiva del rifiuto, ma alla qualificazione basata sulla provenienza o sulla composizione per cui tra i restanti tipi di rifiuti di cui al punto c, rientrano:

— rifiuti urbani compresi quelli pericolosi;

— rifiuti cosiddetti "speciali assimilati" sopra indicati, che essendo assoggettati ad ogni effetto al regime dei rifiuti urbani, non possono essere ricompresi fra gli "altri rifiuti speciali" di cui al punto b), ovviamente neanche nel caso che il Comune non sia in grado di svolgere il servizio di raccolta di tali rifiuti, salvo che sia emanata ordinanza sindacale ai sensi dell'articolo 12 del Dpr n. 915 del 1982, in deroga alle vigenti disposizioni legislative con applicazione del regime analogo a quello dei rifiuti speciali;

— rifiuti tossici e nocivi, secondo l'avviso fornito allo scrivente dal Ministero dell'ambiente.

In ordine al coefficiente di correzione, che deve essere stabilito con decreto interministeriale, in corso di emanazione, tenendo conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti, si rileva che lo stesso apporta una correzione tecnica al — dato ponderale dei rifiuti per meglio commisurare il prelievo tributario all'effettivo danno o impatto ambientale dello smaltimento in discarica. Il coefficiente in questione risponde a tassativi criteri tecnici diversi dalle valutazioni di varia natura riguardanti la misura della predetta imposta unitaria, che rientrano nell'esclusiva attribuzione della regione.

Ai sensi del comma 40, l'ammontare del tributo come sopra determinato è ridotto, invece, alla misura del 20% qualora riguardi i rifiuti smaltiti "tal quali" in impianti di incenerimento senza recupero di energia, scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché fanghi palabili.

In ordine ai fanghi, che per quanto detto all'inizio devono essere palabili, si precisa che la riduzione è applicabile sia ai fanghi derivati dal trattamento di rifiuti (ad es. fanghi di depurazione di reflui urbani),sia ai fanghi cosiddetti di processo nell'ambito di una normale produzione di beni o servizi. Per i fanghi resi conferibili tramite condotta, di cui al cap. 1, la tariffa è applicata alla quantità dei fanghi palabili risultante anteriormente al trattamento di diluizione.

Ad evitare elusioni appare opportuna la previsione della indicazione della provenienza dei rifiuti di cui al richiamato comma 40 nel documento di accompagnamento.

Infine sono da intendere smaltiti "tal quali" in impianti di incenerimento i rifiuti non provenienti da raccolta differenziata né quelli risultanti da trattamento e/o selezione, con la conseguenza che non sono soggetti al tributo i rifiuti conferiti ad inceneritori senza recupero di energia che provengano da raccolta differenziata ovvero da trattamento e/o selezione nonché tutti i rifiuti smaltiti tal quali con recupero di energia.

Per quanto concerne, da ultimo, il tributo dovuto per l'anno 1996, si rileva che il comma 38 dello stesso articolo 3, dispone che il carico tributario ("il tributo è dovuto") sia determinato sulla base della misura minima fissa di cui al comma 29, salvo che per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, lapideo, edilizio e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo dovuto è determinata limitatamente al 1996 tra lire 2 e lire 5 con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in corso di emanazione, in base ai parametri della recuperabilità e dell'incidenza del tributo sui costi di produzione.

 

IV — Modalità di versamento del tributo e presentazione della dichiarazione

Il comma 30 dell'articolo 3 in esame stabilisce che il gestore della discarica deve versare lo speciale tributo alla regione, nel cui ambito territoriale è ubicata la discarica stessa. Tale versamento deve essere effettuato dal cennato gestore entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare nel quale sono state effettuate le operazioni di deposito. Con l'articolo 12 del Dl 29 giugno 1996, n. 342, il termine per il versamento del tributo relativo alle operazioni effettuate nel primo trimestre 1996 è stato differito al 31 luglio 1996, data di scadenza anche del termine di versamento del tributo riferibile alle operazioni del 2° trimestre. Si ritiene che, sebbene coincidenti, i due versamenti debbano rimanere distinti stante la formulazione della norma ed i riflessi sulla configurazione delle eventuali violazioni.

Il medesimo comma 30, prevede, inoltre, che il gestore della discarica deve produrre alla regione competente una dichiarazione contenente, tra l'altro, l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno di riferimento, nonché l'ammontare dei versamenti effettuati.

La suddetta dichiarazione deve essere prodotta entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre.

In ordine, in particolare, alle modalità di versamento del tributo speciale e alle modalità di presentazione e di compilazione della dichiarazione annuale, si richiama il comma 30, il quale prevede espressamente che le stesse vengono stabilite con apposita legge regionale.

 

V — Sistema sanzionatorio

Il comma 31 dell'articolo 3, disciplina un articolato sistema sanzionatorio da applicare alle violazioni connesse alla registrazione delle operazioni, al versamento del tributo e alla presentazione della dichiarazione, ferme restando l'applicazione delle sanzioni anche penali previste da altre norme poste a tutela di interessi diversi da quelli fiscali.

In particolare, il cennato sistema sanzionatorio risulta essere così articolato:

a) pena pecuniaria da tre a sei volte il tributo relativo all'operazione per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando, comunque, le sanzioni stabilite per le violazioni relative ad altre norme;

b) pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammontare del tributo non versato o tardivamente versato. Qualora il ritardo del versamento non superi i trenta giorni la pena pecuniaria viene ridotta alla metà;

c) pena pecuniaria da lire 200.000 a un milione per l'omissione della dichiarazione e per la presentazione di essa con indicazioni inesatte.

Il successivo comma 32, disciplina, altre fattispecie di violazioni tributarie connesse a comportamenti abusivi sotto il profilo ambientale.

In particolare viene prevista, oltre alla applicazione delle penalità di cui al comma 31 ed al recupero del tributo, l'irrogazione a carico del trasgressore di una ulteriore sanzione pecuniaria pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo per chiunque eserciti, anche in via non esclusiva, attività di discarica abusiva e per chiunque abbandoni, scarichi o effettui il deposito incontrollato di rifiuti. Tenuto conto della commisurazione al tributo, della collocazione nella legge organica riguardante il nuovo prelievo nonché della conferma delle sanzioni previste dalle normative ambientali e dei consequenziali obblighi di bonifica, ripristino o risarcimento, si deve ritenere che anche la sanzione amministrativa in esame, nonostante la più generale denominazione, sia da considerare, in quanto parametrata alla misura del tributo, penalità di carattere tributario che si cumula con le altre ordinarie sanzioni per la particolare pericolosità fiscale del comportamento abusivo, con la conseguente applicabilità della medesima procedura di irrogazione previsto per le pene pecuniarie di cui al comma 31 (anziché di quello contenuto nella legge 24 novembre 1981, n. 689). Conseguentemente, le controversie relative a tali sanzioni sono attribuite alla" giurisdizione tributaria, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Come già accennato resta ferma l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista da altre norme, in particolare per le violazioni alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni nonché l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, salvo il risarcimento per il maggior danno ambientale ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986.

Viene inoltre previsto l'obbligo solidale del pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 31 a carico dell'utilizzatore a qualsiasi titolo della discarica o, in mancanza, a carico del proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva stessa, che non dimostri l'avvenuta presentazione della denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge.

Il recupero del tributo ed il pagamento delle penalità non consentono il rilascio della autorizzazione per l'esercizio della discarica risultata abusiva.

In sede di prima applicazione della normativa in esame, per ovviare transitoriamente al problema dei ritardi nel pagamento del tributo da parte degli enti pubblici territoriali o degli organi degli stessi ancorché dotati di personalità giuridica, ovvero dei soggetti che esplicano attività di smaltimento in base a concessione o appalto pubblico, con l'articolo 3, comma 8, del decreto legge 24 luglio 1996, n. 390 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 172, del 24 luglio 1996), è stata disposta la non applicazione delle sanzioni previste dal comma 31, secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il mancato versamento del tributo da parte del gestore, alle scadenze del 31 luglio e del 31 ottobre 1996, qualora i suddetti enti non abbiano corrisposto il tributo in via di rivalsa al soggetto passivo e sempreché quest'ultimo abbia versato il tributo stesso entro il 30 novembre 1996.

In conseguenza di tale provvedimento di urgenza si rileva che le richiamate sanzioni dovranno, invece, essere applicate nel caso di mancato versamento, alle predette scadenze, del tributo che sia stato precedentemente riscosso in via di rivalsa relativamente alle operazioni di conferimento effettuate rispettivamente nei primi due trimestri e nel terzo trimestre del 1996.

Le predette sanzioni si rendono, comunque, applicabili nel caso in cui il tributo stesso, ancorché non riscosso, per le operazioni di conferimento effettuate fino al 30 settembre 1996, non venga versato entro la successiva data del 30 novembre 1996.

 

VI — Constatazione delle violazioni

Le violazioni relative al tributo speciale in esame sono constatate con apposito processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e, se previsto nelle singole leggi regionali, anche da funzionari dell'ente regione.

A tal fine, i suddetti funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri, se prescritti, la contabilità e la documentazione inerente l'attività, per procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione commerciale e contabile ed acquisire le altre informazioni.

i medesimi funzionari qualora, nel corso della ispezione o della verifica, riscontrino inosservanze ad obblighi di leggi concernenti tributi diversi da quello in esame so no tenuti a comunicarle alla Guardia di Finanza secondo le modalità previste dall'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. La Guardia di Finanza, a sua volta, coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o delle province.

 

VII — Accertamento, riscossione, rimborsi, contenzioso amministrativo e tributario

Il comma 34 del più volte citato articolo 3 rimanda all'emanazione di apposita legge regionale la disciplina concernente l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto altro non specificatamente previsto dal medesimo articolo 3.

La riscossione coattiva potrà essere effettuata tramite ruoli formati dagli organi regionali, prevedendo l'applicazione dell'articolo 68 del Dpr 28 gennaio 1988, n. 43.

Per quanto concerne, poi, il contenzioso, si fa presente che l'articolo 3, comma 34, rinvia all'emanazione di apposite leggi regionali la disciplina del contenzioso amministrativo, e il successivo comma 37 del medesimo articolo 3 ha espressamente riconosciuto la competenza delle Commissioni tributarie in ordine alle controversie concernenti l'applicazione dello speciale tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti.

In ordine al procedimento presso le predette commissioni si fa rinvio ai chiarimenti forniti con le circolari nn. 79 e 98, rispettivamente del 28 marzo e del 23 aprile u.s.

Le Direzioni regionali delle entrate cureranno la tempestiva diffusione della presente circolare alle Province ed ai Comuni delle rispettive circoscrizioni.

 

C.c. articolo 2729

Dl 24 luglio 1996, n. 390

Dl 29 giugno 1996, n. 342

Dlgs 31 dicembre 1992, n. 546

Dpr 10 settembre 1982, n. 915

Dpr 28 gennaio 1988, n. 43

Legge 10 maggio 1976, n. 319

Legge 13 luglio 1966, n. 615

Legge 22 febbraio 1994, n. 146

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Legge 8 giugno 1990, n. 142

Legge 8 luglio 1986, n. 349

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