Rifiuti

Prassi

print

Risoluzione Agenzia delle entrate 3 maggio 2007, n. 8

Iva - Fatturazione e riscossione per conto terzi - Obblighi contabili

Agenzia delle entrate

Risoluzione 3 maggio 2007, n. 82/E

Iva - Fatturazione e riscossione per conto terzi - Obblighi contabili

Direzione centrale normativa e contenzioso

 

Quesito

L'Associazione nazionale Alfa rappresenta le aziende concessionarie dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti locali ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Tra le entrate sopra richiamate sono riconducibili, tra l'altro, come rilevato dall'istante, la tariffa rifiuti solidi urbani e i canoni idrici, soggetti ad Iva con aliquota agevolata del 10 per cento a carico dell'utente del relativo servizio.

Le aziende rappresentate dall'Alfa emettono, pertanto, bollette a carico degli utenti e riscuotono sia i corrispettivi della tariffa rifiuti e dei canoni idrici sia l'Iva ad essi relativa.

Ciò premesso, l'Associazione istante chiede di sapere "se il concessionario debba trasferire l'importo riscosso a titolo di Iva al Comune unitamente all'importo riscosso a titolo di tariffa, incombendo quindi sull'ente Pubblico, quale effettivo titolare delle entrate, l'obbligo del versamento Iva all'Erario, oppure se detto obbligo debba ricadere sul concessionario".

 

Soluzione interpretativa prospettata dall'istante

L'Alfa non prospetta alcuna soluzione interpretativa in merito alla questione in esame.

L'Associazione istante, tuttavia, fa presente che nel caso in cui l'obbligo di versare l'Iva all'Erario ricadesse sul concessionario, atteso che l'entrata riscossa dal concessionario non costituisce un ricavo proprio dello stesso e che la prestazione da esso resa viene remunerata ad aggio sugli importi riscossi, "risulterebbero dei versamenti Iva senza i corrispondenti ricavi in bilancio con evidenti problemi contabili anche in relazione alla stessa dichiarazione Iva".

 

Risposta dell'Agenzia delle entrate

L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, nell'individuare i soggetti passivi ai fini Iva, stabilisce che l'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili "i quali devono versarla all'erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell'articolo 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo".

La disposizione sopra riportata, pertanto, definisce debitore d'imposta colui che operando nell'esercizio d'impresa, arti o professioni effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi rilevanti nel territorio dello Stato, riconoscendo allo stesso il diritto a detrarre l'imposta assolta sui relativi acquisti e assoggettando il medesimo soggetto a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione, versamento, ecc.).

Il comma 1 dell'articolo 21, del Dpr n. 633 del 1972, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, prevede che "per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, o, ferma restando la sua responsabilità, assicura che la stessa sia emessa dal concessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo".

In particolare, in caso di emissione della fattura da parte del cliente o di un terzo, la medesima fattura deve contenere, ai sensi del comma 2, lettera h) del citato articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972, l'annotazione che la stessa è "compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo".

Al riguardo sono stati forniti chiarimenti, da ultimo, con la circolare n. 45/E del 19 ottobre 2005, la quale ha precisato, tra l'altro, che "nell'ipotesi di emissione della fattura da parte del cliente ovvero di un terzo non incaricato della gestione della contabilità, la fattura emessa deve essere inviata al cedente o prestatore (...) affinché siano posti in essere gli ulteriori obblighi di registrazione del documento, di liquidazione e di versamento dell'imposta dovuta".

Ciò premesso, con riferimento al caso di specie si osserva quanto segue.

Le aziende rappresentate dall'Alfa sono concessionarie dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate degli Enti locali ai sensi dell'articolo 52 del Dlgs n. 446 del 1997.

In particolare, dall'esame del capitolato di oneri allegato all'istanza, risulta che:

— per la riscossione dei canoni per la fornitura dell'acqua potabile e dello smaltimento delle acque reflue e loro depurazione e della Tariffa sui rifiuti solidi urbani, al concessionario verrà riconosciuto un aggio pari al 9 per cento calcolato sull'ammontare lordo complessivo delle riscossioni effettuate (articolo 4, secondo comma);

— le anzidette somme riscosse dal concessionario per conto del Comune verranno versate allo stesso ente al netto dell'aggio, comprensivo dell'Iva relativa (articolo 4, terzo comma);

— sia per la riscossione della Tarsu sia per la riscossione dei canoni acqua e acque reflue il concessionario, provvede, tra l'altro, all'emissione e alla notifica delle fatture, proseguendo l'eventuale iter della riscossione coattiva delle somme evase (articolo 5, quarto e quinto comma).

Si rileva, altresì, che, come precisato dall'Alfa, le aziende associate non sono concessionarie della materiale fornitura dei servizi e della manutenzione degli impianti, che restano a carico degli Enti locali.

Pertanto, la titolarità del servizio di fornitura dell'acqua potabile e di smaltimento e depurazione delle acque reflue e del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani resta in capo ai Comuni, che eseguono tali servizi direttamente.

Quanto sopra rappresentato, in relazione alle anzidette prestazioni di servizi rese dagli Enti locali, si evidenzia che, ai sensi del citato articolo 17, primo comma, del Dpr n. 633 del 1972, la soggettività passiva ai fini Iva ricade in capo ai Comuni, che sono, pertanto, tenuti ad adempiere ai conseguenti obblighi disposti dalla disciplina Iva e a versare l'imposta all'erario.

Con riferimento alla fatturazione dei servizi in argomento, eseguita dai concessionari in forza degli accordi intercorsi con i Comuni, si osserva che le fatture emesse devono, comunque, contenere tutte le informazioni riportate nel citato comma 2 dell'articolo 21 del Dpr n. 633 del 1972 e, in particolare, nel caso di specie, devono indicare espressamente che le stesse sono compilate per conto del Comune, esecutore del servizio.

Per quanto concerne lo specifico quesito posto dall'istante, si ritiene, quindi, che il concessionario debba versare al Comune tutte le somme incassate dall'utenza per suo conto, sia a titolo di canone e tariffa sia a titolo di Iva, che per il concessionario costituiscono una mera movimentazione finanziaria.

Il Comune, poi, dovrà porre in essere tutti gli altri obblighi contabili, dalla registrazione delle fatture alla liquidazione e al versamento dell'imposta dovuta.

La risposta di cui alla presente nota viene resa nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla circolare n. 99/E del 18 maggio 2000.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598