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Circolare Agenzia delle dogane 5 agosto 2008, n. 32

Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26  -  Circolare 37/D del 28 dicembre 2007. Precisazioni

Agenzia delle dogane

Circolare 5 agosto 2008, n. 32/D

Disposizioni di applicazione del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 recante "Attuazione della direttiva 2003/96/Ce che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità". Circolare 37/D del 28 dicembre 2007. Precisazioni.

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Alla Federpern Italia

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Premessa

In relazione alla disciplina in oggetto richiamata, derivante dal recepimento nell'ordinamento nazionale dei principi della direttiva comunitaria 2003/96/Ce, in merito alla quale sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di applicazione con le circolari 17/D/2007 e 37/D/2007 e con le note n. 4436 del 24 luglio e n. 7179 del 13 dicembre dello scorso anno, sono stati svolti i conseguenti approfondimenti su alcune problematiche applicative delle precedenti disposizioni adottate, che vengono integrate con la presente circolare.

 

1. Oli e grassi animali e vegetali -Tassazione e disciplina amministrativa

Nel paragrafo 3 della circolare 37/D, era stato precisato con riferimento al trattamento fiscale da applicare agli oli e grassi animali e vegetali che gli stessi avrebbero dovuto essere tassati con l'aliquota del combustibile equivalente, da individuarsi sia per gli usi di trazione che di combustione, nel gasolio.

Ciò nelle more delle determinazioni che avrebbe assunto il Comitato termotecnico italiano (Cti) presso il quale era allo studio la verifica della possibilità di utilizzo dei cennati prodotti in sostituzione dell'olio combustibile denso.

Dal pronunciamento espresso dal suddetto Comitato lo scorso 26 marzo ed alla luce delle precisazioni fornite dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili (Ssc) con nota tecnica del 14 aprile 2008, si evince quanto segue.

Con specifico riferimento all'impiego dei cennati prodotti come combustibili per la produzione di energia elettrica e/o termica, il suddetto Cti ha reso noto che "gli oli e i grassi animali e vegetali, i loro sottoprodotti e derivati destinati all'impiego in impianti per la produzione in parola, come saranno definiti nella revisione in corso della Units 11163, per le loro caratteristiche chimico/fisiche e per l'uso finale cui gli stessi sono destinati, sono da assimilare sotto il profilo fiscale al combustibile "olio combustibile denso Btz" come definito nella norma 6579".

Ciò anche se, sempre secondo il suddetto Cti, da un punto di vista ambientale i citati prodotti sarebbero per i livelli di emissione, per tenore di zolfo e per i principali inquinanti regola mentati più prossimi al gasolio che all'olio combustibile denso.

Tale orientamento è stato avvalorato dall'attività svolta dalla Ssc, che ha evidenziato l'idoneità all'utilizzo dei prodotti (in prima fase testata solo per gli oli vegetali) in bruciatori per oli combustibili e non già in bruciatori per gasolio.

Ciò premesso, in considerazione dei parametri utilizzati nel settore fiscale in argomento per la determinazione del combustibile equivalente, sulla base dei principi comunitari in materia, recepiti nella legislazione nazionale ed esplicitati nella circolare n.299/1995 come ripresa dalla circolare n 17/D/2007 e che si fondano sulla destinazione d'uso del prodotto, si dispone a parziale rettifica di quanto indicato nella circolare 37/D/2008 che gli stessi siano assoggettati all'accisa corrispondente all'olio combustibile denso Btz.

Con l'occasione, si conferma l'impossibilità, in assenza di espressa previsione normativa, di assimilare altre sostanze quali i grassi e gli oli animali agli "oli vegetali non modificati chimicamente" per i quali il punto 11 della tabella A allegata al testo unico accise prevede l'esenzione per l'impiego nella produzione di energia elettrica.

In considerazione della novità costituita dall'utilizzo diffuso dei cennati prodotti per finalità energetiche e dalla tassazione degli stessi introdotta per effetto della direttiva 2003/96, sarà cura di questa Agenzia avviare comunque un approfondimento in sede comunitaria per conoscere gli orientamenti adottati dagli altri Stati membr i, a conclusione del quale rivedere, se del caso, l'orientamento adottato.

Restano ovviamente fermi tutti i vincoli , le condizioni e i profili di natura diversa da quelli fiscali per la produzione e l'utilizzo degli oli e grassi in parola (ambientale, igienico-sanitaria, commerciale, ecc) per i quali si rinvia ancora una volta alle prescrizioni già impartite o che verranno impartite dalle competenti Autorità amministrative.

**********

Per quanto riguarda la necessità che gli impianti di detenzione dei cennati prodotti siano muniti di apposite autorizzazioni amministrative, tenuto conto di quanto comunicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico con nota prot.n. 7334 del 21/04/2008 sulla base del quesito posto dalla scrivente (vedasi punti 3 e 4 della circolare n.37/D del 28/12/2008 e nota interna n. 2057 del 4 aprile 2008 ), si chiarisce che per la gestione degli impianti di oli e grassi animali e vegetali, di cui alla NC da 1507 a 1518, destinati ad uso energetico non sarà adottato il provvedimento amministrativo di autorizzazione, in quanto tale procedura non risulta contenuta, né riconducibile, a quanto stabilito dalla legge sul "riordino energetico" del 23 agosto 2004, n.239.

Ciò premesso, si conferma la seguente operatività:

1. gli esercenti gli impianti in parola che detengono prodotti ad imposta assolta sono tenuti a presentare all'Ufficio territorialmente competente denuncia di attività (completa di denominazione, sede legale, partita Iva, legale rappresentante, ubicazione dell'impianto ecc.) unitamente a relazione tecnica e planimetria dell'impianto recante l'indicazione del numero e della capacità dei serbatoi dei prodotti finiti; conseguentemente saranno muniti di licenza fiscale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del TUA 504/95 e saranno tenuti a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Gli Uffici territoriali potranno procedere direttamente al rilascio della licenza fiscale, di cui al menzionato articolo, senza che tra i presupposti sia annoverata l'autorizzazione amministrativa all'esercizio commerciale da parte della Regione.

Quanto sopra sarà tenuto presente anche nel caso di richieste di aggiornamento di precedenti licenze fiscali già rilasciate per la detenzione di altri prodotti energetici.

2. per l'esercizio in regime di deposito fiscale degli impianti di produzione e detenzione dei prodotti destinati anche solo in parte a impieghi energetici, si conferma l'operatività già dettata al punto 10 della circolare n.17/D del 28 maggio 2007 e anche in questo caso gli Uffici territoriali dovranno prescindere, ai fini del rilascio della licenza, dal possesso delle autorizzazioni amministrative rilasciate ai sensi della legge 239/2004.

Quanto all'applicazione delle disposizioni sul rilascio dell'autorizzazione al regime fiscale di cui all'articolo 23 del testo unico accise, contenute nella circolare n.16/D/2006, si chiarisce che le stesse, fatta eccezione per il possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui si è detto, trovano applicazione integrale unicamente nelle ipotesi in cui l'impianto produca e/o detenga prodotti destinati esclusivamente a finalità energetiche.

Nel caso invece di produzione e/o detenzione di generi solo in parte destinati a finalità energetiche, sarà messa in atto unicamente l'operatività di cui al punto 10 della circolare 17 citata e successive precisazioni, verificandosi la sottoposizione al regime delle accise solo al momento in cui gli stessi sono dichiarati per usi energetici attraverso la compilazione dei previsti documenti di accompagnamento, come del resto già evidenziato nelle precedenti istruzioni operative.

 

2. Energia elettrica e gas naturale

2.1-Consumi non sottoposti ad accisa

Con riferimento all'esclusione dal campo di applicazione con decorrenza dal 1° giugno 2007, per le situazioni già in essere alla data di entrata in vigore del Dlgs n. 26/2007, tenuto conto della portata della norma agevolativa, si richiama quanto detto al punto 1.3 della circolare n. 37/D del 28.12.2007, penultimo paragrafo, in relazione a tutti i prodotti. Si specifica altresì, ad integrazione dei chiarimenti forniti nel successivo paragrafo 1.5 della circolare, concernente l'energia elettrica, che la non immediata applicazione delle innovazioni introdotte, dovuta alle necessità connesse all'accertamento della sussistenza e dell'entità del beneficio fiscale, non può far venir meno il diritto all'esclusione dal campo di applicazione dei consumi con la decorrenza prevista dalla legge, anche per gli Acquirenti di energia elettrica che, in conseguenza della manifestata volontà di avvalersi del suddetto trattamento fiscale, sono stati riconosciuti soggetti obbligati, ai sensi dell'articolo 53 comma 1, lettera c), del Dlgs n. 504/95, in data successiva al 01.06.2007.

Tale beneficio dovrà essere riconosciuto, riguardo al periodo pregresso compreso tra la suddetta data ed il rilascio della licenza fiscale per officina di acquisto, mediante ricostruzione dei consumi aventi titolo all'esclusione dalla tassazione sulla base di elementi oggettivi, quali le fatture di acquisto dell'energia elettrica afferenti il periodo in questione e le modalità poste in essere all'atto della costituzione dell'officina, per la quantificazione dei consumi tassati.

Circa le modalità di rimborso dell'accisa, riconosciuta indebitamente versata in tale periodo sui consumi per utilizzazioni non sottoposte a tassazione, si ritiene che lo stesso possa essere concesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Dlgs n. 504/95, mediante accredito di imposta da utilizzarsi sui successiv i pagamenti di accisa, previa presentazione di apposita documentata istanza, nei tempi previsti dal comma 2 del medesimo articolo 14, con le modalità prescritte dall'articolo 6 del decreto 12.12.1996 n. 689.

Qualora il soggetto obbligato lo ritenesse opportuno, non è preclusa, in alternativa, la possibilità che il rimborso possa essere richiesto in denaro ai sensi del medesimo articolo 6.

Si richiama, inoltre, quanto già indicato nella circolare 37/D, circa l'opportunità di procedere alla determinazione dei consumi presunti da assoggettare all'accisa sulla base di dati tecnici, in luogo dell'istallazione di distinti contatori, con particolare riguardo a situazioni dove i consumi tassati rappresentano una minima percentuale rispetto al consumo globale dello stabilimento.

Al riguardo, si rammenta che la determinazione dei consumi mediante stipula di appositi atti di convenzione sulla base di dati tecnici (somma degli assorbimenti di energia elettrica di ogni utenza tassata con riferimento ad un congruo numero di ore di funzionamento), rappresenta, nei casi in questione, cautela sufficiente a garantire gli interessi dell'Erario, ai sensi dell'articolo 55, comma 6, del Dlgs n. 504/95.

2.2 — Applicazione scaglioni di consumo

Tenuto conto che, nello svolgimento di un'attività può risultare necessario, per ragioni tecniche e/o di sicurezza, avvalersi di più forniture di energia elettrica nell'ambito del medesimo stabilimento, è possibile il cumulo dei consumi ai fini del raggiungimento degli scaglioni mensili previsti per l'addizionale provinciale (applicabile ai primi 200.000 kWh per mese) e per l'accisa (esenzione totale dall'accisa in caso di consumi superiori a 1.200.000 kWh per mese negli opifici industriali).

Tale possibilità è data dall'articolo 53, comma 2, lettera b) del Dlgs n. 504/95, che prevede la facoltà per i soggetti con consumi superiori a 200.000 kWh/mese di essere riconosciuti soggetti obbligati, qualora acquistino energia elettrica per uso proprio da due o più fornitori, ossia si avvalgano di distinte forniture.

A tal riguardo, si precisa che in presenza di autoproduzione e acquisto di energia elettrica si realizzano distinte forniture, nel senso sopra richiamato, dovendosi considerare alla stregua di una fornitura l'energia elettrica prodotta per uso proprio.

Inoltre, la possibilità del cumulo non può essere preclusa anche nel caso in cui gli impianti di produzione per uso proprio non siano forniti di misuratori dell'energia prodotta.

In tal caso, per l'applicazione degli scaglioni di consumo mensili, si tiene conto di un dodicesimo dei consumi annui forfetariamente determinati, di cui all'articolo 55, comma 5, del citato Dlgs n. 504/95.

2.3 — Determinazione rate di acconto 2008

In relazione all'adempimento della dichiarazione di consumo e, specificatamente, con riguardo alla determinazione degli acconti per il 2008, la norma prevede che il calcolo della rata di acconto debba essere fatto sulla base dei consumi dell'anno precedente, in funzione dell'aliquota vigente. In considerazione del fatto che le modificazioni introdotte dal Dlgs 26/2007, intervenute nel corso dell'anno 2007, hanno avuto riflessi non solo sull'aliquota ma anche sull'imponibile, nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni di consumo per energia elettrica e gas, con integrazione pubblicata in data 11.2.2008, è stato precisato che "Dovendosi quindi applicare per il 2008 il nuovo regime fiscale su base annua, la rata di acconto dovrà essere determinata sulla base dei consumi assoggettati a tassazione secondo il nuovo regime fiscale in vigore dal 1° giugno 2007, rapportati all'intero anno" .

Tale precisazione, già contenuta nella circolare 17/D del 28.5.2007 (pag. 38) in materia di tassazione dell'energia elettrica, è stata ribadita anche per il gas naturale, in quanto il calcolo sul totale dei quantitativi di gas fatturati con assoggettamento ad accisa nel corso dell'intero anno 2007 — essendo state introdotte tipologie di utilizzo non sottoposte ad accisa precedentemente ricomprese nell'ambito dei consumi afferenti gli usi industriali — avrebbe portato alla determinazione di rate di acconto di entità generalmente maggior i del dovuto.

Al riguardo, è stato segnalato che al momento della suddetta integrazione alle istruzioni, i soggetti obbligati, quand'anche non avessero ancora presentato le dichiarazioni, si trovavano in una fase in cui avevano sostanzialmente impostato i dati per la loro compilazione ed una loro eventuale rielaborazione sarebbe risultata di difficile attuazione nel rispetto del termine ultimo per l' invio telematico. In relazione a quanto sopra, atteso che il nuovo quadro di tassazione non si è rilevato di immediata applicazione e, conseguentemente, i consumi soggetti a tassazione in base al regime fiscale in vigore dal 1° giugno 2007 non sono univocamente riscontrabili nei prospetti mensili afferenti i mesi da giugno a dicembre, eventuali contestazioni in merito all'importo delle rate di acconto per il 2008, non possono che derivare da una verifica dei dati contabili, mediante la quale venga accertato il totale dei consumi dell'anno 2007 da assoggettare alla tassazione in vigore. Conseguentemente eventuali azioni finalizzate all'applicazione delle sanzioni dovrebbero essere esperite solo nel caso di rate di importo inferiore al dovuto, che non possono in alcun modo essere giustificate sulla base delle modalità di pagamento previste dalla norma.

2.4 -Applicazione scaglioni consumo gas naturale uso civile

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare 37/D, riguardo all'applicazione degli scaglioni di consumo previsti per l'utilizzo del gas naturale negli usi civili (paragrafo 5.2), sono state svolti degli approfondimenti con l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, rilevando alcune difformità con quanto prescritto dalla deliberazione n 138/04 e quanto contenuto nel codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale di cui alla deliberazione n. 108/06 (di seguito Crdg) dell'Autorità stessa.

In particolare, con riferimento a quanto indicato nella circolare per regolamentare il caso di sostituzione del fornitore presso un punto di riconsegna (susseguirsi, nel corso del medesimo anno, di più contratti di somministrazione stipulati dal medesimo consumatore con società di vendita diverse), sono stati posti degli obblighi informativi in capo al venditore uscente, ai fini della prosecuzione nell'applicazione degli scaglioni di consumo annuali spettanti al consumatore finale.

Al riguardo, si rileva che mentre non vi è alcun tipo di legame che vincoli tra loro i venditori, il Crdg, in forza del rapporto contrattuale che lega i distributori alle società di vendita, pone in capo all'impresa di distribuzione l'obbligo di comunicare al venditore entrante, entro 30 giorni dalla data di sostituzione della fornitura, una serie di dati, tra i quali que lli afferenti la lettura del contatore in corrispondenza della data di sostituzione della fornitura ed il progressivo del volume annuo, ai fini dell'applicazione della tariffa.

Si conviene, pertanto, che possa essere ricondotto nell'ambito dei flussi informativi di competenza dell'impresa di distribuzione anche lo scambio delle informazioni necessarie ai fini fiscali, menzionati nella circolare in parola, sempreché il dato relativo al consumo progressivo annuo, per l'applicazione delle aliquote fiscali all'utenza in questione, sia inteso riferito all'anno solare in corso al momento della sostituzione della fornitura.

Rimane fermo che il computo dei consumi su base annua e la ripartizione degli stessi per fascia di consumo, deve essere evidenziato nelle fatture rilasciate ai consumatori finali, con l'esposizione della liquidazione della corrispondente tassazione.

Si chiarisce, inoltre, che il rinvio alla lettura effettiva, riportato nella circolare in relazione all'argomento in questione, deve intendersi riferito a quella ritenuta valida ai fini commerciali di contabilizzazione e fatturazione dei consumi del cliente finale, definita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas come "lettura di sostituzione della fornitura", che può risultare effettiva o, in caso di mancata rilevazione, stimata dall'impresa di distribuzione, nei termini previsti dal Crdg.

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Si invitano codesta Direzioni regionali a dare la massima diffusione ai contenuti della presente, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando eventuali ulteriori problematiche operative.

La presente circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° agosto 2008.

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