Energia

Normativa Vigente

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Dm Finanze 7 marzo 2008

Riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili

Ultima versione disponibile al 18/04/2024

Ministero dell'economia e delle finanze

Decreto 7 marzo 2008

(Gu 19 marzo 2008 n. 67)

Riduzione delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili

Il ViceMinistro dell'economia e delle finanze

di concerto con

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, che sottopone ad accisa i prodotti energetici;

Visto l'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il quale si stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio;

Visto l'articolo 1, comma 291, della legge n. 244 del 2007, che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di cui al comma 290;

Visto l'articolo 1, comma 293, della legge n. 244 del 2007, nel quale si stabilisce che in sede di prima applicazione il decreto di cui al comma 290 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008;

Considerato che alla data del 28 febbraio 2008 si sono verificate le condizioni di cui all'anzidetto comma 293 per l'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 1, comma 290, della legge n. 244 del 2007;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 — Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che si rende necessario ed urgente emanare il predetto decreto ministeriale tenuto conto della operatività della nuova normativa;

Decreta:

Articolo 1

Riduzione aliquote di accisa

1. Al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'ultima previsione, derivanti dall'aumento del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 aprile 2008, le sottoindicate aliquote di accisa di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte alle seguenti misure:

a) benzina: 547,17 euro per mille litri;

b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 406,17 euro per mille litri;

c) gas di petrolio liquefatti (Gpl) usati come carburante: 210,94 euro per mille Kg.;

d) gas naturale per autotrazione: euro 0 per metro cubo.

Articolo 2

Compensazione incremento dell'imposta sul valore aggiunto

1. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con il maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto, valutato in 162,03 milioni di euro.

Articolo 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

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