Direttiva Commissione Ce 2009/1/Ce
Modifica della direttiva 64/2005/Ce in tema di omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
![Parole chiave](../img/common/keywords.gif)
Ultima versione disponibile al 28/07/2024
Commissione delle Comunità europee
Direttiva 7 gennaio 2009, n. 2009/1/Ce
(Guue 14 gennaio 2009 n. L9)
Direttiva 2009/1/Ce della Commissione del 7 gennaio 2009 che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CeE del Consiglio, in particolare il secondo capoverso dell'articolo 6, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2005/64/Ce è una delle direttive particolari adottate nell'ambito della procedura di omologazione Ce definita conformemente alla direttiva 70/156/Cee del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
(2) Occorre definire norme dettagliate per verificare, nell'ambito della valutazione preliminare del costruttore di cui all'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, se i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
(3) In particolare è opportuno garantire che le autorità competenti siano in grado di verificare l'esistenza di accordi contrattuali tra il costruttore del veicolo in questione e i suoi fornitori a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che le relative prescrizioni contenute in tali accordi vengano debitamente comunicate.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico — veicoli a motore,
Ha adottato la presente direttiva:
Articolo 1
L’allegato IV della direttiva 2005/64/Ce è modificato mediante inserzione del seguente nuovo paragrafo 4:
"4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori.
4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma dell'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:
a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo personale e a tutti i fornitori;
b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano conformemente alle prescrizioni in questione;
c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera catena di approvvigionamento;
d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;
e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce.
4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma Iso 9000/14000 o ad un altro programma di garanzia della qualità."
Articolo 2
Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/Ce, quali modificate dalla presente direttiva, a decorrere dal 1o gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore di concedere l'omologazione Ce o l'omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.
Articolo 3
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 febbraio 2010, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.
Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 febbraio 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredatedi un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.
Note ufficiali
Testo rilevante ai fini del See