Rifiuti

Normativa Vigente

print

Ultima versione disponibile al 28/07/2024

Commissione delle Comunità europee

Direttiva 7 gennaio 2009, n. 2009/1/Ce

(Guue 14 gennaio 2009 n. L9)

Direttiva 2009/1/Ce della Commissione del 7 gennaio 2009 che modifica, al fine di adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/64/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CeE del Con­siglio, in particolare il secondo capoverso dell'articolo 6, pa­ragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2005/64/Ce è una delle direttive particolari adottate nell'ambito della procedura di omologazione Ce definita conformemente alla direttiva 70/156/Cee del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicina­mento delle legislazioni degli Stati membri relative all'o­mologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

(2) Occorre definire norme dettagliate per verificare, nell'am­bito della valutazione preliminare del costruttore di cui all'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, se i materiali impiegati per la costruzione di un tipo di veicolo siano conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento eu­ropeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

(3) In particolare è opportuno garantire che le autorità com­petenti siano in grado di verificare l'esistenza di accordi contrattuali tra il costruttore del veicolo in questione e i suoi fornitori a fini di riutilizzabilità, riciclabilità e recu­perabilità e che le relative prescrizioni contenute in tali accordi vengano debitamente comunicate.

(4) Le misure di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico — veicoli a motore,

Ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2005/64/Ce è modificato mediante inserzione del seguente nuovo paragrafo 4:

"4.1. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma del­l'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, il costruttore del veicolo deve dimostrare che la conformità con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce è garantita negli accordi contrat­tuali con i fornitori.

4.2. Nell'ambito della valutazione preliminare a norma del­l'articolo 6 della direttiva 2005/64/Ce, il costruttore del veicolo deve definire opportune procedure per i seguenti scopi:

a) comunicare le prescrizioni applicabili al suo perso­nale e a tutti i fornitori;

b) monitorare e garantire che i fornitori agiscano con­formemente alle prescrizioni in questione;

c) raccogliere i dati pertinenti a livello dell'intera ca­tena di approvvigionamento;

d) controllare e verificare le informazioni ricevute dai fornitori;

e) reagire opportunamente quando i dati ricevuti dai fornitori indicano una mancata conformità con le prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce.

4.3. Ai fini dei paragrafi 4.1 e 4.2 il costruttore del veicolo, in accordo con l'organo competente, deve conformarsi alla norma Iso 9000/14000 o ad un altro pro­gramma di garanzia della qualità."

Articolo 2

Qualora non siano rispettate le prescrizioni di cui alla direttiva 2005/64/Ce, quali modificate dalla presente direttiva, a decor­rere dal 1o gennaio 2012 gli Stati membri rifiutano in base a motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore di concedere l'omologazione Ce o l'omo­logazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 febbraio 2010, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 4 febbraio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste con­tengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredatedi un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno succes­sivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'U­nione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 7 gennaio 2009.

Note ufficiali

1.

Testo rilevante ai fini del See

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598