Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 luglio 1998

(Supplemento ordinario n. 136 alla Gu 12 agosto 1998, n. 187)

Approvazione dello statuto del "Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica"

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'articolo 37, commi 1 e 4, l'articolo 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'articolo 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del "Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica" costituito con atto del 19 novembre 1997, n. 64652 di repertorio e n. 13161 di raccolta, a rogito Dr. Valerio Chianese, notaio in Pioltello, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 26 novembre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio nazionale Imballaggi (Conai), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del "Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica";

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il "Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica" dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del "Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica" allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del "Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica", di cui all'atto del 19 novembre 1997, n. 64652 di repertorio e n. 13161 di raccolta, a rogito Dr. Valerio Chianese, notaio in Pioltello, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato "A", entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Presidente del "Consorzio nazionale per il recupero degli imballaggi in plastica" provvederà ad inviare al ministero dell'ambiente e al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

Allegato A

Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica

Statuto

Titolo I

Denominazione — Personalità giuridiche — Sede — Durata

Articolo 1

Denominazione — Personalità giuridica — Sede

1. È costituito, ai fini dell'articolo 38, comma 3, lettera b) e dell'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, un Consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 ss. cod. civ. denominato "Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi in plastica" (Corepla).

2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato secondo quanto stabilito dall'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

3. Il Consorzio ha sede in Milano, via Accademia 33. 1 Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e sopprimere in Italia sedi secondarie e amministrative, agenzie e rappresentanze.

 

Articolo 2

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2100; la durata può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

2. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto qualora i presupposti indicati nel comma l vengano meno prima dello scadere del suddetto termine di durata, previo parere del ministero dell'ambiente e del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Titolo II

Scopo — Oggetto

Articolo 3

Scopo e oggetto

1. Il Consorzio non ha fini di lucro ed è costituito per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi in materiale plastico generati sul territorio nazionale. In particolare, il Consorzio razionalizza, organizza, garantisce e promuove:

a) la ripresa degli imballaggi usati in materiale plastico;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico secondari e terziari su superfici private o ad esse equiparate;

c) il ritiro, su indicazione del Consorzio nazionale imballaggi (Conai) dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico conferiti al servizio pubblico;

d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico.

2. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo i criteri e le modalità precisati dal programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il Conai, l'informazione degli utenti di imballaggi in materiale plastico, ed in particolare dei consumatori, che riguarda, tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi in materiale plastico;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi in materiale plastico.

3. Al fine della migliore razionalizzazione ed organizzazione delle proprie funzioni, nonché al fine di ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari in plastica in sinergia con le altre frazioni merceologiche e di promuovere il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico ed il mercato delle materie prime e dei prodotti recuperati dai rifiuti stessi, il Consorzio svolge anche tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse.

4. Il Consorzio svolge le funzioni indicate nei commi 1, 2 e 3 secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

5. Il Consorzio con riferimento agli imballaggi in materiale plastico mette a punto e trasmette all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale Imballaggi (Conai) un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi dei rifiuti di imballaggio.

6. Il Consorzio, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette al Consorzio nazionale Imballaggi (Conai) l'elenco dei consorziati e una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico. Nella relazione possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali o eventuali proposte di adeguamento della normativa.

7. Il Consorzio può presentare per i consorziati le comunicazioni previste dall'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

8. Il Consorzio può raccogliere deleghe dei consorziati e rappresentarli ai fini della loro adesione al Consorzio nazionale Imballaggi e/o della loro partecipazione e voto nell'assemblea del Conai.

9. Il Consorzio svolge con riguardo agli imballaggi in materiale plastico ogni altra funzione prevista per i consorzi di cui all'articolo 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare: può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie e concludere tutti gli atti necessari o utili per il raggiungimento dell'oggetto consortile; può assumere partecipazioni in altri Enti, consorzi o società purché compatibili con l'oggetto sociale; può promuovere campagne di informazione nonché ricercare sinergie, realizzare coordinamenti e concludere accordi e contratti programma con soggetti pubblici e privati.

10. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie, per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla partecipazione al Consorzio medesimo. I consorziati a tal fine devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dallo statuto.

11. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/Ce.

12. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in materiale plastico regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Titolo III

Requisiti — Quota di partecipazione — Obblighi — Sanzioni — Recesso ed esclusione — Accrescimento e intrasferibilità delle quote

Articolo 4

Requisiti, categorie e numero dei consorziati

1. Devono partecipare al Consorzio le imprese produttrici di imballaggi in materiale plastico che ne abbiano l'obbligo ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 8, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Hanno diritto di partecipare ai Consorzio gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in materiale plastico e al loro riempimento nonché gli utilizzatori che importano imballaggi pieni in materiale plastico e le imprese che effettuano attività di riciclaggio di rifiuti in materiale plastico.

3. Ai fini del presente statuto le imprese di cui ai commi 1 e 2 sono distinte nelle seguenti categorie:

a) produttori e importatori di materie prime polimeriche destinate alla fabbricazione di imballaggi in materiale plastico, fra i quali sono compresi anche coloro che producono o importano miscele e simili, destinati alla trasformazione in imballaggi sul territorio nazionale;

b) trasformatori di materie polimeriche, quali fabbricanti di imballaggi o relativi semilavorati, nonché importatori di imballaggi vuoti e dei relativi semilavorati;

c) utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi in materiale plastico e al loro riempimento nonché utilizzatori che importano imballaggi pieni in materiale plastico;

d) Enti ed imprese che riciclano rifiuti di imballaggio in plastica.

4. Le quote di partecipazione al Consorzio sono ripartite tra le diverse categorie di consorziati come segue:

a) alla categoria di consorziati di cui al comma 3, lettera a) è riservata una quota del 35%;

b) alla categoria dei consorziati di cui al comma 3, lettera b) è riservata una quota del 35%;

c) alla categoria di consorziati di cui alla lettera c), comma 3 è riservata una quota di partecipazione pari al 15%;

d) alla categoria dei consorziati di cui al comma 3, lettera d) è riservata una quota del 15%.

5. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio ai sensi dei commi 1, 2 e 3 qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggio da essi prodotta sia costituito dalla plastica secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento consortile. Possono comunque partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali la plastica non costituisce materiale prevalente.

6. Le imprese che esercitano le attività proprie alle diverse categorie di consorziati indicate nel comma 3 sono inquadrate nella categoria prevalente secondo i criteri e le modalità determinati con apposito regolamento.

7. Il numero dei consorziati è illimitato.

Articolo 5

Ammissione e quote di partecipazione dei consorziati

1. Chi intende essere ammesso come consorziato deve farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, dichiarando di possedere i requisiti di cui al precedente articolo 4, di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, di regolamenti consortili e di tutte le altre disposizioni regolamentari vincolanti per il Consorzio.

2. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui all'articolo 4, comma 4, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in plastica o di imballaggi in materiale plastico e relativi semilavorati o di materiale plastico riciclato dai rifiuti che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa sul mercato o riciclata sul territorio nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione, e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

3. La determinazione delle quote di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, sulla base di apposita deliberazione della prima assemblea utile.

Articolo 6

Diritti e obblighi dei consorziati

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio.

2. Le deliberazioni degli Organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto sono vincolanti per tutti i consorziati.

3. I consorziati sono, inoltre, obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) versare il contributo annuo deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d). Tale contributo è determinato in misura percentuale sulle quantità di materia prima per forniture destinate alla produzione di contenitori ed imballaggi in materiale plastico per il mercato interno prodotta o importata o sulle quantità di imballaggi prodotti o importati, destinati al medesimo mercato secondo criteri fissati con apposito regolamento;

c) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti e attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio.

4. I consorziati tenuti ad aderire al Conai ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al Conai che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 al quale partecipano.

5. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie polimeriche, miscele e simili destinate alla trasformazione in imballaggi sul territorio nazionale o di imballaggi pieni e vuoti e relativi semilavorati sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

Articolo 7

Sanzioni

1. In caso di inadempimento degli obblighi consortili il Consiglio di Amministrazione può comminare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione. Con apposito regolamento vengono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

2. In caso di inadempimento degli obblighi consortili e di violazione dei regolamenti, il Consiglio di Amministrazione può assumere provvedimenti di volta in volta applicabili. Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso da parte dei consorziati al Collegio dei Probiviri. Il ricorso sospende il provvedimento.

Articolo 8

Recesso dei consorziati

1. Il consorziato può recedere dal Consorzio.

2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consorzio e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della stessa, con contestuale obbligo di versamento da parte del recedente di tutti i contributi dovuti fino alla fine dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

3. Il Consorzio comunica all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Conai i nominativi dei consorziati che hanno cessato di fare parte del Consorzio stesso.

Articolo 9

Esclusione del consorziato

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

2. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al Conai e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 10

Accrescimento della quota

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

Articolo 11

Trasferimento delle quote

1. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Titolo IV

Fondo consortile — Mezzi finanziari — Esercizio sociale

Articolo 12

Fondo consortile — Fondo di riserve

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma proporzionale al numero delle quote di cui è titolare.

L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dall'Assemblea.

B. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Articolo 13

Mezzi finanziari

1. I mezzi finanziari per lo svolgimento delle attività del Consorzio sono assicurati:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello statuto del Consorzio nazionale Imballaggi (Conai) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h), e 14, comma 1, del predetto statuto del Conai;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, ed in particolare dai proventi della cessione, a prezzo di mercato, di rifiuti di imballaggi;

c) dai proventi della gestione patrimoniale ivi comprese eventuali liberalità;

d) dai contributi dei consorziati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b);

e) dall'eventuale utilizzazione dei fondi di riserva;

f) dall'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui all'articolo 12, comma 2;

g) dalle somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio dal Conai per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o) del predetto statuto del Conai.

Articolo 14

Esercizio sociale — Bilancio — Divieto di distribuzione degli avanzi

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio del Consorzio costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro il termine indicato nell'articolo 2615-bis del Codice civile, in tempo utile affinché il Consiglio di Amministrazione possa provvedere nel termine di legge al deposito del bilancio approvato dall'Assemblea presso il registro delle imprese.2

4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio nazionale sui rifiuti.

5. È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio alle imprese consorziate.

Titolo V

Organi consortili — Direttore generale

Articolo 15

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente e il Vice Presidente;

d) il Collegio sindacale;

e) il Collegio dei probiviri.

Articolo 16

Assemblea dei consorziati

1. L'Assemblea è convocata presso la sede del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione al fondo, o negli altri casi previsti dal presente statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione. L'avviso, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, deve essere, a scelta del Consiglio di Amministrazione:

a) inviato a mezzo di raccomandata A.R. o di telefax;

b) ovvero depositato presso la sede del Consorzio e pubblicato su tre quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

2. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione in prima e in seconda convocazione, nonché il luogo della stessa. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, l'Assemblea nomina essa stessa il proprio Presidente.

4. Nelle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario nominato da quest'ultimo.

5. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

Articolo 17

Diritto e modalità di voto

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'Assemblea pari al numero di quote di cui è titolare.

2. Con apposito regolamento sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del precedente comma

Articolo l8

Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio del Consorzio;

b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 21, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale, i componenti del Collegio dei probiviri;

c) determina il compenso dei sindaci e delibera sull'eventuale assegnazione di un'indennità annuale di carica al Presidente e al Vice Presidente e di un'indennità annuale e/o di seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione e/o del Collegio dei probiviri; per questi ultimi possono essere previste anche solo specifiche indennità per i casi di effettivo ricorso al Collegio;

d) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 13, e delibera altresì il versamento dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b);

e) approva la relazione sulla gestione di cui al precedente articolo 3, comma 6, comprendente il programma specifico di prevenzione previsto dall'articolo 3, comma 5 nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

f) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

g) determina il valore unitario delle quote di partecipazione;

h) approva la ripartizione delle quote di partecipazione;

i) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

2. Tanti consorziati che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione ai fondo ovvero un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, possono chiedere a tale Consiglio di includere tra gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, convocata ai sensi del comma 3 del presente articolo o su richiesta dei consorziati stessi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, l'approvazione di modificazioni dei regolamenti previsti dall'articolo 30. La richiesta, nel caso di convocazione ai sensi del comma 3, deve pervenire al Consiglio almeno sessanta giorni prima di quello richiesto per lo svolgimento dell'Assemblea.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 3.

4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortile rappresentate dai partecipanti.§

5. L'Assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

6. Le deliberazioni concernenti l'approvazione dei regolamenti consortili devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati

Articolo 19

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio nelle ipotesi indicate nel precedente articolo 2, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

2. In prima convocazione l'assemblea straordinaria delibera validamente con la presenza dei due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria può deliberare qualunque sia la percentuale di quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati.

3. Le eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere sottoposte all'approvazione del ministero dell'ambiente e del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 20

Rappresentanza nell'Assemblea

1. Il consorziato può farsi rappresentare con delega scritta, contenente espressa indicazione della persona delegata, da conservarsi da parte del Consorzio.

2. La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive.

3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

4. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di cinque consorziati; tale limite non si applica alle associazioni imprenditoriali di categoria.

Articolo 21

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da dodici membri eletti dall'Assemblea con modalità di voto tali da riservare cinque amministratori alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), cinque amministratori alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) un amministratore alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c) ed un amministratore alla categoria di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d).

2. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziai votano per i candidati della lista di categoria cui appartengono. Con apposito regolamento sono determinate le modalità e i sistemi di voto.

3. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. È in ogni caso dovuto agli amministratori il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute per l'esercizio del mandato, fermo inoltre quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c).

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un Consigliere gli altri provvedono a sostituirlo con apposita deliberazione nel rispetto del criterio di rappresentatività indicato nel comma 1; il Consigliere cooptato cessa dall'ufficio in occasione dell'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'Assemblea perché provveda alla ricostituzione dell'Organo. Se vengono a cessare tutti i Consiglieri, l'Assemblea per la nomina dei nuovi Consiglieri è immediatamente convocata anche da un solo consorziato.

Articolo 22

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Consorzio che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea dei consorziati.

2. Spetta al Consiglio di Amministrazione in particolare:

a) deliberare in merito a tutte le funzioni indicate nell'articolo 3, comma l, 2 e 3, nell'ambito del programma specifico di prevenzione e dei programmi di attività e di investimento che elabora e sottopone all'Assemblea per l'approvazione;

b) trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti e al Consorzio nazionale Imballaggi il programma, la relazione e l'elenco indicati nell'articolo 3, commi 5 e 6;

c) sovrintendere e disporre in merito all'eventuale presentazione per i consorziati delle comunicazioni richiamate dall'articolo 3, comma 7;

d) deliberare in merito a ogni atto o iniziativa in relazione alle somme dovute ai sensi dell'articolo 14 dello statuto Conai;

e) deliberare ogni altro atto o iniziativa opportuno per assicurare il necessario coordinamento con l'Amministrazione pubblica, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, il Consorzio nazionale Imballaggi, gli altri consorzi e soggetti associativi costituiti rispettivamente ai sensi degli articoli 40 e 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n 22;

f) redigere il progetto di bilancio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, e curarne la presentazione all'Assemblea per l'approvazione;

g) approvare il bilancio preventivo annuale accompagnato da una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio e una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente, nonché da un programma triennale idoneo a costituire il quadro delle risorse finanziarie impiegabili nel triennio, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione;

h) proporre all'Assemblea i regolamenti di cui all'articolo 30 e le loro modificazioni e sottoporre le relative deliberazioni all'approvazione del Ministro dell'ambiente del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

i) assumere i provvedimenti di cui all'articolo 7 del presente statuto;

l) proporre all'Assemblea le modifiche dello statuto e sottoporre le relative deliberazioni assembleari all'approvazione del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

m) nominare il Presidente e il Vice Presidente nel rispetto delle previsioni dell'articolo 24;

n) autorizzare il Presidente o il Vice Presidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

o) nominare e revocare il Direttore generale, stabilendone il compenso;

p) trasmettere il bilancio preventivo e consuntivo all'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed al Conai.§

3. Spetta inoltre, a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione, di:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei consorziati. L'eventuale rigetto delle domande di ammissione dovrà essere motivata e dovrà essere comunicata all'Osservatorio nazionale sui rifiuti

b) deliberare sull'obbligo di adesione richiamato di cui all'articolo 4, comma 1, verificando la sussistenza dei requisiti d'ammissione e curando il percepimento delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione;

b) deliberare sull'esclusione dei consorziati;

c) determinare l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna con particolare riguardo all'assunzione e al licenziamento del personale dirigente;

d) deliberare ogni altro atto di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente e al Vice Presidente le proprie attribuzioni indicate nel comma 3 o alcune di esse, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può altresì affidare al Presidente, Vice Presidente, ed altri Consiglieri e al Direttore generale, specifici incarichi.

Articolo 23

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno tre consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno dieci giorni prima della riunione ovvero, in caso di urgenza, cinque giorni prima.

2. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

3. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario del Consiglio di Amministrazione nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

4. Non è ammessa la delega, neanche a un altro componente del Consiglio.

Articolo 24

Presidente — Vice Presidente

1. Il Presidente del Consorzio è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo, a rotazione, tra i rappresentanti dei consorziati obbligati di cui all'articolo 4, comma 1. Il Presidente non può essere scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla stessa categoria che ha espresso il suo predecessore. Il Presidente dura in carica tre anni.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla sua stessa categoria. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del triennio iniziato dal suo predecessore.

3. Il Presidente:

a) convoca e presiede l'Assemblea dei consorziati e il Consiglio di Amministrazione;

b) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione;

c) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea del Consiglio di Amministrazione;

d) accerta che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

e) raccoglie le deleghe dei consorziati di cui all'articolo 3, comma 8;

f) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. Il Vice Presidente e eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo tra gli amministratori eletti nella quota riservata alla categoria alla quale non appartiene il Presidente. Il Vice Presidente dura in carica tre anni.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 25

Collegio dei sindaci

1. Il Collegio dei sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, consorziati o non consorziati. I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il ministero di grazia e giustizia.

2. I sindaci durano in carica tre anni.

3. I sindaci controllano l'Amministrazione del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, accertano la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Si esprimono altresì collegialmente, con apposita relazione da presentare all'Assemblea, sul bilancio consuntivo.

4. I sindaci partecipano all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 26

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti anche tra non consorziati, che restano in carica tre anni e sono rieleggibili. I probiviri eleggono il proprio Presidente.

2. I probiviri decidono:

a) gli eventuali ricorsi dei consorziati avverso i provvedimenti di esclusione o la comminazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7;

b) su istanza anche di una sola delle parti, le controversie in materia di interpretazione e applicazione del presente statuto e in genere in materia organizzativa, purché inerenti ai patti consortili.

3. I probiviri rendono le loro decisione pro bono et aequo, nel rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dalla presentazione al Collegio dell'istanza o del ricorso. Ai probiviri spetta il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno, fermo inoltre quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera c).

Articolo 27

Direttore generale

1. Il Direttore generale, scelto tra persone che abbiano maturato significative esperienze di tipo dirigenziale, coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili, dirige il Consorzio, assume nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di Amministrazione il personale dipendente, salvo i dirigenti, avendo la responsabilità dei relativi rapporti di lavoro e in genere dell'organizzazione del Consorzio secondo le modalità eventualmente indicate dal Consiglio di Amministrazione, ha la gestione dei rapporti con le banche e gli enti previdenziali.

2. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

3. Il Direttore generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 28

Rappresentanza legale dei Consorzio

1. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie o amministrative per ogni grado di giudizio.

2. Il Vice Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio nei limiti delle attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nonché, in via generale, in caso di grave impedimento del Presidente.

Titolo VI

Scioglimento del consorzio — Regolamento — Disposizioni finali

 

Articolo 29

Liquidazione — Scioglimento

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 30

Regolamenti

1. Per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Consorzio il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea l'adozione di appositi regolamenti e le relative modifiche.

2. I regolamenti e le relative modifiche sono sottoposti all'approvazione del ministero dell'ambiente e del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi.

3. Con apposito regolamento viene indicato quali documenti o libri in aggiunta a quelli già previsti per legge debbano essere conservati obbligatoriamente, tra i quali necessariamente il libro dei consorziati

Articolo 30-bis

Rapporti con il Consorzio nazionale Imballaggi

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con il Conai.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al Conai e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione comprendente:

a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma precedente possono essere evidenziati problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al Conai e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica senza indugio al Conai e all'Osservatorio nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di fare parte del Consorzio.

Articolo 30-ter

Rapporti con gli altri consorzi , con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con gli altri consorzi ed i soggetti associativi di cui agli articoli 38, comma 3 e 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio collabora altresì con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Articolo 31

Rapporti con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominato "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 3, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio e l'elenco dei propri partecipanti nonché quella degli operatori economici che hanno chiesto di far parte del Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Articolo 32

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità e nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Articolo 33

Rinvio alle disposizioni del Codice civile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia a tutte le disposizioni di legge o regolamentari in materia.

Note redazionali

1.

L'Assemblea straordinaria Corepla del 14 aprile 1999 ha deliberato la seguente modifica all'articolo 1, comma 3: "3. Il Consorzio ha sede in Milano, via Accademia 33 Via del Vecchio Politecnico 3. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio può istituire e sopprimere in Italia sedi secondarie e amministrative, agenzie e rappresentanze".

2.

L'Assemblea straordinaria Corepla del 14 aprile 1999 ha deliberato la seguente modifica all'articolo 14, comma 3: "3. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio".

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