Imballaggi

Normativa Vigente

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Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto 15 luglio 1998

(Supplemento ordinario n. 136 alla Gu 12 agosto 1998, n. 187)

Approvazione dello statuto del "Comieco - Consorzio nazionale per il recupero e i riciclo degli imballaggi a base cellulosica"

Il Ministro dell'ambiente

e

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

 

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "attuazione delle direttive 91/156/Cee sui rifiuti, 91/689/Cee sui rifiuti pericolosi e 94/62/Ce sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389;

Visti in particolare l'articolo 37, commi 1 e 4, l'articolo 38, commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8, e l'articolo 40 del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Visto lo statuto del Consorzio denominato "Comieco — Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica" costituito con atto del 24 ottobre 1997, n. 52288 di repertorio e n. 3804 di raccolta, a rogito Dr. Luciano Guarnieri, notaio in Milano, trasmesso ai fini dell'approvazione ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con nota del 12 novembre 1997;

Considerata la rappresentatività delle imprese aderenti al predetto Consorzio;

Considerato che ai fini degli obiettivi e del rispetto delle disposizioni di cui al Titolo II del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per assicurare il necessario coordinamento con le disposizioni statutarie che disciplinano l'attività del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai), approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 ottobre 1997, si rendono indispensabili alcune modificazioni ed integrazioni al suddetto statuto del "Comieco — Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica";

Ritenuto di dover assicurare un congruo termine entro il quale il "Comieco — Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica" dovrà provvedere a modificare ed integrare lo statuto vigente ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

Decreta:

Articolo 1

1. È approvato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, lo statuto del "Comieco — Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica" allegato al presente decreto sotto la lettera "A".

2. Gli organi consortili provvederanno ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni allo statuto vigente del "Comieco — Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica", di cui all'atto 24 ottobre 1997, n. 52288 di repertorio e n. 3804 di raccolta, a rogito Dr. Luciano Guarnieri, notaio in Milano, per conformarlo allo statuto di cui all'allegato "A", entro e non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Il Presidente del "Comieco — Consorzio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica" provvederà ad inviare al ministero dell'ambiente e al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dello statuto integrato e modificato in conformità al presente decreto.

4. Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta ufficiale per la pubblicazione.

Allegato "A"

Statuto del Consorzio per la raccolta, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggi a base cellulosica (Comieco)

Titolo I

Struttura ed attività del consorzio

 

Articolo 1

Natura, sede e durata del Consorzio

1. È costituito con sede in Milano, Via Felice Casati n. 35, un Consorzio denominato "Comieco", Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica", anche brevemente denominato Consorzio Comieco, ai fini di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con lo scopo di razionalizzare, organizzare, garantire e promuovere, per quanto riguarda gli imballaggi a base cellulosica, la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi istituito sulla base del decreto legislativo 22/1997, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti da imballaggio secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.1

2. Il Consorzio è disciplinato dalle norme di cui agli articoli 2602 e seguenti del Codice civile e dal presente statuto ed ha durata sino al 31 dicembre 2100, salvo la possibilità di liquidazione prima di tale termine qualora non permangano i presupposti normativi della sua costituzione. La durata può essere prorogata qualora allo spirare di tale termine permangano i presupposti normativi di costituzione.

Articolo 2

Consorziati

1. Partecipano al Consorzio, direttamente o tramite le proprie associazioni di categoria mediante specifica delega:

a) i fornitori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa;

b) i fabbricanti di imballaggi a base di fibra di cellulosa;

c) gli importatori di materiali per la produzione di imballaggi a base di fibra di cellulosa;

d) gli importatori di imballaggi vuoti a base di fibra di cellulosa;

e) gli utilizzatori che provvedono alla fabbricazione di imballaggi a base di fibra di cellulosa e al loro riempimento e gli utilizzatori che importano imballaggi pieni a base di fibra di cellulosa.

La delega non solleva il Consorzio dagli obblighi previsti dal decreto legislativo 22/1997.

2. Le categorie dei fornitori, degli importatori di materiali, dei produttori di imballaggi e degli importatori di imballaggi vuoti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) partecipano al Consorzio in forma paritaria. Agli utilizzatori di cui al comma 1, lettera e) è riservata una quota di partecipazione del 15%.

3. Le imprese produttrici di imballaggi costituiti da materiali compositi partecipano al Consorzio qualora il materiale prevalente nella tipologia di imballaggi da essi prodotta sia costituita dalla carta secondo criteri e modalità determinate con apposito regolamento. Possono partecipare al Consorzio anche i produttori di materiali compositi nei quali la carta non costituisca materiale prevalente.

4. Ai fini di una migliore razionalizzazione ed organizzazione della propria attività, ed in particolare al fine di ottimizzare le forme di raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico in sinergia con altre frazioni merceologiche, il Consorzio può consentire l'adesione di altri operatori economici, anche non compresi nelle categorie di cui al precedente comma 1. I requisiti per l'individuazione di tali operatori economici, nonché le modalità della relativa partecipazione al Consorzio vengono definiti con apposito regolamento consortile.

5. È consentita l'adesione di Enti ed associazioni che perseguono scopi compatibili con i presupposti normativi per la costituzione del Consorzio e con l'oggetto sociale degli imprenditori di cui al primo comma, in qualità di soci simpatizzanti.

6. Le quote di partecipazione sono determinate dall'Assemblea. Nell'ambito di ciascuna categoria di cui all'articolo 2, comma 2, le quote di partecipazione sono assegnate ai singoli consorziati in base al rapporto tra la quantità di materiale di imballaggio in fibra di cellulosa o di imballaggi in fibra di cellulosa e relativi semilavorati che, sulla base delle fatture emesse, risulta immessa sul mercato nazionale da ciascun consorziato nell'anno solare precedente a quello nel quale è presentata domanda di ammissione e quella complessiva di tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.

7. La determinazione delle quote di partecipazione da assegnare in caso di adesione di un nuovo socio avviene mediante una corrispondente proporzionale riduzione delle quote di partecipazione degli altri consorziati, nell'ambito della medesima categoria, da adottarsi nella prima assemblea utile.

8. Il numero dei partecipanti al Consorzio è illimitato.

Articolo 3

Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio svolge, senza fini di lucro, la funzione di razionalizzare ed organizzare, per quanto riguarda gli imballaggi a base di fibra di cellulosa:

a) la ripresa degli imballaggi usati;

b) la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private;

c) il ritiro dei rifiuti di imballaggi ed altri materiali a base cellulosica conferiti al servizio pubblico, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito anche Conai);

d) il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Consorzio mette a punto e trasmette al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti un proprio programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l'elaborazione del programma generale.

3. Il Consorzio assicura il ritiro ed il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio provenienti dalla raccolta differenziata effettuata dal servizio pubblico secondo le modalità ed i criteri previsti nell'ambito del programma generale di prevenzione e di gestione di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Promuove, inoltre, d'intesa con il Conai, l'informazione degli utenti di imballaggi, ed in particolare dei consumatori, al fine di agevolare lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1. L'informazione riguarda tra l'altro:

a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi;

c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi;

d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

4. Per il perseguimento degli obiettivi indicati ai precedenti commi, il Consorzio svolge tutte le attività anche complementari o sussidiarie, direttamente o indirettamente coordinate e/o comunque connesse. Pone in essere tutti gli atti di attuazione e/o applicazione previsti dal decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e dalle altre norme primarie e secondarie direttamente o indirettamente attinenti.

5. Il Consorzio può strutturarsi in articolazioni regionali e interregionali; può svolgere le attività di cui al presente articolo anche attraverso soggetti terzi sulla base di apposite convenzioni. Il Consorzio può inoltre stipulare, coordinandosi con il Conai, anche ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22, specifici accordi e/o apposite convenzione con:

a) il ministero dell'ambiente, di concerto con il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) i comuni, loro aziende municipalizzate, loro concessionari ed Enti pubblici o privati;

c) Consorzi, società, Enti ed istituti di ricerca incaricati dello svolgimento di attività a contenuto tecnico, tecnologico o finanziario comprese tra i fini istituzionali.

6. Il Consorzio opera con fini di mutualità tra le imprese consorziate e conforma la propria azione ai principi e metodi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.

7. Il Consorzio è soggetto passivo del diritto di accesso alle informazioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1977, n. 39, di attuazione della direttiva 90/313/Ce.

8. Nel perseguimento delle sue attività istituzionali il Consorzio si astiene da qualunque atto, attività o iniziativa suscettibile di impedire, restringere o falsare la concorrenza in ambito nazionale e comunitario, con particolare riferimento allo svolgimento di attività economiche e di operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio in materiale a base di fibra di cellulosa regolarmente autorizzate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche, integrazioni e norme attuative.

Articolo 4

Finanziamento delle attività del Consorzio

1. Il Consorzio finanzia lo svolgimento delle proprie attività mediante:

a) le somme versate al Consorzio ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), dello statuto del Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) da destinarsi ai fini di cui agli articoli 3, comma 2, lettera h), e 14, comma 1, del predetto statuto del Conai;

b) i proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge o statutarie;

c) i proventi della gestione patrimoniale e l'eventuale utilizzazione del fondo consortile con le modalità di cui al successivo articolo 18;

d) il fondo di gestione di cui all'articolo 5, comma 2;

e) gli eventuali contributi e finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati;

f) le somme, diverse da quelle di cui all'articolo 14 dello statuto del Conai, versate al Consorzio del Conai per le finalità di cui all'articolo 23, comma 2, lettera o), del medesimo statuto del Conai.

Articolo 5

Obblighi e diritti dei consorziati

1. Le deliberazioni degli organi consortili, assunte in funzione della realizzazione degli scopi ed in conformità alle norme del presente statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti al Consorzio.

2. Il Consorzio provvede a costituire un apposito fondo di gestione per garantire il ritiro e la selezione degli imballaggi secondari e terziari da superfici private. Tale fondo è determinato in misura percentuale sulle quantità di materia prima per forniture destinate alla produzione di imballaggi secondari e terziari per il mercato interno o sulle quantità di imballaggi secondari e terziari destinati al medesimo mercato prodotte o importate.

3. I consorziati hanno il diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, alla definizione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari ed allo svolgimento delle attività consortili. I consorziati possono fruire dei servizi e delle prestazioni del Consorzio e delle sue articolazioni ed emanazioni di cui al precedente articolo 3, comma 5.

4. Il Consorzio accerta il corretto adempimento degli obblighi e delle obbligazioni nascenti dalla partecipazione al Consorzio ed intraprende le azioni necessarie per accertare e reprimere eventuali violazioni dei consorziati relative agli obblighi ad essi derivanti dalla loro partecipazione al Consorzio.

5. Ogni violazione di tali obblighi viene sanzionata con il pagamento di una penale fissata in un importo pari, nel massimo, al triplo del contributo annuo a carico del consorziato responsabile della violazione. Con apposito regolamento, da adottarsi a cura del Consiglio di Amministrazione, ed approvato dall'Assemblea vengono individuate le infrazioni, la misura delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento.

6. I consorziati sono inoltre obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile;

b) trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti ed attinenti all'oggetto consortile;

c) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di Amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei consorziati;

d) osservare lo statuto, i regolamenti consortili, e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

e) favorire gli interessi del Consorzio.

7. I consorziati tenuti ad aderire al Conai ai sensi dell'articolo 41, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono obbligati ad indicare al Conai che il Consorzio è il soggetto associativo costituito ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, al quale partecipano.

8. I consorziati che effettuano operazioni di importazione di materie prime per imballaggi o di imballaggi pieni e vuoti sono tenuti a trasmettere annualmente al Consorzio gli elenchi riepilogativi delle predette operazioni.

Titolo II

Organi

Articolo 6

Organi del Consorzio

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea dei consorziati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente; il Vicepresidente;

d) il Collegio dei Revisori contabili;

e) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto ad un numero di voti nell'assemblea pari al numero delle proprie quote di partecipazione al Consorzio.

2. L'Assemblea del Consorzio:

a) elegge i membri del Consiglio di Amministrazione, del collegio dei revisori contabili e del collegio dei probiviri;

b) approva il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale;

c) approva i regolamenti consortili e le relative modifiche;

d) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

e) determina il valore unitario delle quote di partecipazione al fondo dei singoli consorziati;

f) approva la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclaggio e nel recupero dei rifiuti di imballaggi;

g) approva le designazioni delle candidature per l'elezione del Consiglio di Amministrazione del Conai;

h) delibera circa l'eventuale assegnazione dell'indennità di carica al presidente, dell'indennità di seduta ai membri del Consiglio di Amministrazione e dei revisori contabili;

i) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari di cui all'articolo 4;

k) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 8

Funzioni dell'assemblea ordinaria

1. L'assemblea del Consorzio è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.2

2. La convocazione ha luogo a mezzo lettera o telefax almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve essere osservato il termine minimo di quarantotto ore. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

3. L'assemblea è inoltre convocata dal Consiglio di Amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione può essere richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare, da un numero di consorziati detentori di almeno un quinto delle quote di partecipazione al Consorzio o dal Collegio dei revisori contabili. In tali casi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'assemblea entro quindici giorni a norma del precedente comma 2.

4. Ogni consorziato partecipa all'Assemblea con il legale rappresentante o con il proprio delegato; non sono ammesse più di due deleghe, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1.

5. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono più della metà delle quote consortili complessive. In seconda convocazione quando le quote superino un terzo.

6. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con apposito regolamento consortile da adottarsi a norma dell'articolo 17 sono determinate le modalità operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma.

7. L'assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei partecipanti.

8. È necessaria la maggioranza dei due terzi dei partecipanti per l'approvazione dei regolamenti consortili e relative modifiche.

9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano.3

10. Per quanto non espressamente disciplinato dalla precedenti disposizioni, si applicano alle assemblee, compatibilmente con la natura del Consorzio e del presente statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2363 e seguenti del Codice civile.

Articolo 9

Funzionamento dell'assemblea straordinaria

1. Possono essere convocate assemblee straordinarie che, per deliberare validamente, devono riunire i due terzi delle quote di partecipazione. In seconda convocazione e con il medesimo ordine del giorno le assemblee possono deliberare qualunque sia la percentuale delle quote presenti. Le deliberazioni per essere valide, devono essere prese con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti o rappresentati. Per il resto esse osservano le stesse regole dell'assemblee ordinarie.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) sulle eventuali modifiche da apportare al presente statuto;

b) sullo scioglimento del Consorzio.

In questo ultimo caso l'assemblea determina la destinazione del patrimonio, le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le attività sociali, deve essere destinato agli scopi del Consorzio e a scopi affini.

2. Le eventuali proposte di modifica dello statuto sono sottoposte all'approvazione del ministero dell'ambiente e del ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Articolo 10

Composizione e funzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 a 18 membri. Il numero dei membri sarà indicato dall'Assemblea. I membri sono eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei consorziati. La categoria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ha diritto ad esprimere almeno un consigliere di amministrazione. Il numero dei membri sarà indicato dall'assemblea. I membri sono eletti dall'assemblea in rappresentanza dei consorziati.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede mediante votazione su liste distinte per ciascuna categoria di consorziati. I singoli consorziati votano per i candidati della lista della categoria cui appartengono.

3. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano il direttore generale del Consorzio e i revisori contabili.

4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente;4

b) determina le funzioni del Vicepresidente;5

c) convoca l'assemblea;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo costante aggiornamento;

e) propone la ripartizione delle quote in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e dell'apposito regolamento, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, nonché la relazione afferente quest'ultimo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione; i bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed al Conai;

g) propone all'Assemblea l'entità dei contributi a carico dei consorziati e stabilisce le modalità del relativo versamento;

h) predispone la relazione sulla gestione, comprendente il programma specifico di prevenzione e di gestione, nonché i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

i) propone all'Assemblea le candidature al Consiglio di Amministrazione Conai;

j) adotta gli schemi di regolamenti consortili iniziali e le loro successive modificazioni, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

k) adotta il programma pluriennale ed annuale di attività del Consorzio, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

l) delibera sulle proposte di eventuale articolazione regionale ed interregionale del Consorzio e sulle proposte di accordi e di convenzioni di cui all'articolo 3, comma 5;

m) delibera la stipulazione di tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività consortile e di quelli relativi al rapporto con il personale dipendente ed ai rapporti di presentazione d'opera professionale, su proposta del Direttore Generale del Consorzio;

n) delibera su tutte le materie di cui al precedente articolo 3;

o) nomina il Direttore Generale del Consorzio;

p) determina l'organico del personale del Consorzio e le modalità della gestione amministrativa interna;

q) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio. Il non accoglimento della domanda di ammissione deve essere motivato e comunicato all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed al Conai;

r) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati, nei confronti del Consorzio e applica le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5;

s) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizioni di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

t) delibera su atti ed iniziative opportune per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

u) propone le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.6

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte.7

2. Il Consiglio di Amministrazione coopterà il Consigliere cessato nell'ambito della categoria di appartenenza del predecessore. Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del quale è entrato a far parte.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei Revisori Contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto dei voti, viene convocata entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.8

4. Il diritto di revoca dei Consiglieri spetta all'Assemblea, che lo eserciterà per giustificati motivi.

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, mediante invito scritto, dal Presidente ed, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno sette Consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. La convocazione è fatta per iscritto (lettera o fax) e deve pervenire ai Consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza; nei casi urgenti, deve avvenire con mezzi idonei, affinché i Consiglieri ne siano informati almeno due giorni prima.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi sia la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

8. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.9

Articolo 12

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica tre anni. La carica di Presidente e Vicepresidente sono occupate a rotazione fra le due categorie di cui alle lettere a) e c) e b) e d) del comma 1, dell'articolo 2 del presente statuto.10

2. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b) la firma sociale;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e) l'assunzione la risoluzione del rapporto di lavoro del personale dirigente del Consorzio.

3. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

4. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente o da un Consigliere da lui designato o, in caso di mancata designazione, dal Vicepresidente o da Consigliere più anziano d'età. Venendo a mancare il Presidente, o in caso di sue dimissioni è sostituito dal Vicepresidente e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Presidente entro tre mesi.11

5. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.12

Articolo 13

Collegio dei revisori contabili

1. Il Collegio dei revisori contabili è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

2. I componenti del Collegio sono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Collegio dei revisori contabili provvede alla nomina del Presidente fra i propri componenti. Il Presidente dovrà essere iscritto nell'albo dei revisori contabili.

4. I revisori contabili durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

5. In caso di cessazione dalla carica di qualsiasi causa, la relativa sostituzione avrà luogo a mezzo dei revisori supplenti. Il revisore nominato in sostituzione resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio di cui è entrato a far parte.

6. Il diritto di revoca dei revisori spetta all'Assemblea che lo eserciterà per giustificati motivi.

7. Il collegio dei revisori contabili:

a) controlla la gestione del Consorzio;

b) vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e dei regolamenti, sugli scostamenti del bilancio consuntivo dal bilancio preventivo, nonché sulle scritture contabili e sui libri consortili;

c) accerta la regolare tenuta della contabilità;

d) redige annualmente la relazione di competenza e il commento al bilancio consuntivo.

8. I revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono intervenire alle Assemblee.

9. All'attività del Collegio dei revisori contabili si applicano, in quanto compatibili con la natura del Consorzio e con questo statuto, le disposizioni di cui agli articoli 2397 e seguenti del Codice civile.

Articolo 14

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri, che restano in carica tre anni, sono rieleggibili e vengono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

2. I probiviri:

a) decidono le controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto;

b) decidono, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie in materia organizzativa, o di qualunque altra natura, che siano di interesse dei consorziati e che non siano state definite bonariamente.

3. I probiviri prendono le proprie decisioni sulla base delle norme statutarie e dei criteri di natura deontologica consortile.

4. Le decisioni dei probiviri sono impugnabili nelle forme di legge.

Articolo 15

Direttore generale

1. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato.

3. Le funzioni del Direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo III

Disposizioni generali, finanziarie transitorie finali

Articolo 16

Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio di previsione di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno. I bilanci preventivo e consuntivo sono trasmessi all'Osservatorio Nazionale rifiuti.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo è costituito da conto economico e dalla situazione patrimoniale del Consorzio.

5. I progetti di bilancio devono essere comunicati ai revisori contabili almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Articolo 17

Regolamenti consortili

1. Per l'applicazione del presente statuto ed ai fini dell'organizzazione del Consorzio e dello svolgimento delle sue attività il Consiglio di Amministrazione adotta gli schemi di regolamenti consortili, e relative modifiche, e li sottopone all'assemblea per l'approvazione.

2. I regolamenti consortili e le relative modifiche devono essere sottoposti all'approvazione del ministero dell'ambiente e il ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato che possono chiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro trenta gioni dal ricevimento degli stessi.

Articolo 18

Fondo consortile — Fondi di riserva

1. Ciascuno dei consorziati è tenuto a concorrere alla costituzione del fondo consortile versando una somma fissa proporzionale al numero di quote di cui è titolare. L'entità della somma da conferire per ogni quota del Consorzio è determinata dell'Assemblea.

2. Il fondo consortile può essere impiegato nella gestione del Consorzio, con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, ove siano insufficienti le altre fonti di provvista finanziarie, ma deve essere reintegrato nel corso dell'esercizio successivo.

3. Gli eventuali conguagli relativi agli importi dovuti dai singoli consorziati per la formazione ed il mantenimento del fondo consortile sono determinati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

4. L'assemblea può costituire fondi di riserva con gli eventuali avanzi di gestione.

Articolo 19

Rapporti con il Consorzio Nazionale Imballaggi

1. Per realizzare i propri obiettivi, il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con il Conai.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consorzio trasmette al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti una relazione sulla gestione comprendente:

a) il programma specifico di prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

b) i risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio.

3. Nella relazione di cui al comma 2 possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.

4. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consorzio comunica al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti l'elenco dei propri partecipanti; inoltre il Consorzio comunica al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti i nominativi degli operatori economici che hanno cessato di far parte del Consorzio.

Articolo 20

Rapporti con gli altri Consorzi, con gli utilizzatori e loro organizzazioni

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in stretto collegamento ed in costante collaborazione con i soggetti associativi e con gli altri Consorzi di cui agli articoli 38, comma 3, e 40 del decreto legislativo 5.2.97, n. 22; in particolare, il Consorzio si impegna ad elaborare, nelle forme più opportune, forme di concertazione permanente per tutto ciò che attiene alle materie di interesse dei produttori.

2. Il Consorzio è tenuto altresì a collaborare con gli utilizzatori e/o loro organizzazioni di categoria, per le materie di comune interesse.

Articolo 21

Ingresso e recesso ed esclusione dei consorziati

1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione.13

2. Il Consiglio di Amministrazione, previa indicazione dei dati che l'aspirante deve fornire contestualmente e successivamente alla domanda, delibera sulla richiesta. La richiesta di adesione può essere respinta solo in presenza di giustificate e comprovate ragioni. Deve essere comunque comunicata all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti.

3. I consorziati possono recedere dal Consorzio previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di Amministrazione almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio annuale. Il consorziato in ogni caso, è tenuto al versamento del contributo per l'anno in corso.

4. Il consorziato perde il diritto di appartenenza al Consorzio per:

a) dimissioni volontarie a mezzo lettera raccomandata;

b) inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente statuto;

c) per compimento di atti contrari allo statuto.

Negli ultimi due casi è necessaria una deliberazione dell'Assemblea ordinaria con almeno la maggioranza di 2/3 dei voti.14

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione dal Consorzio qualora il consorziato abbia perduto i requisiti per l'ammissione al Consorzio e in ogni altro caso in cui non possa più patecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. L'esclusione ha effetto immediato, salvo ricorso al Collegio dei probiviri, e deve essere comunicata al consorziato, al Conai e all'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, entro 15 giorni, dal Presidente del Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 21-bis

Accrescimento e trasferimento della quota

1. Non si procede alla liquidazione della quota e nulla è dovuto, a qualsiasi titolo, al consorziato receduto o escluso.

2. La quota di partecipazione al Consorzio è intrasferibile sia per atto tra vivi che mortis causa, se non in caso di trasferimento dell'azienda a qualsiasi titolo intervenuto.

Articolo 22

Rapporti con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti ed obblighi di partecipazione al Consorzio

1. Il Consorzio svolge le proprie attività in collegamento ed in costante collaborazione con l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito denominato "Osservatorio"); in particolare, il Consorzio comunica all'Osservatorio i nominativi dei soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2, comma 1, del presente statuto, che non hanno aderito al Consorzio. Tale comunicazione si intende finalizzata allo scopo di consentire all'Osservatorio di verificare l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Nell'ipotesi in cui risulti che tali soggetti giuridici non hanno adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 38, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Consiglio di Amministrazione invia loro l'intimazione ad aderire al Consorzio.

3. In caso di mancata adesione, tali soggetti sono inseriti d'ufficio tra i partecipanti al Consorzio, il quale provvede al recupero dei contributi pregressi nelle forme di legge.

Articolo 22-bis

Liquidazione — Scioglimento

1. Qualora il Consorzio si sciolga e venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto di eventuali indicazioni normative a riguardo.

Articolo 22-ter

Vigilanza

1. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ove constatino gravi irregolarità nella gestione del Consorzio o l'impossibilità di normale funzionamento degli organi consortili possono disporre lo scioglimento di uno o più organi e la nomina di un commissario incaricato di procedere alla loro ricostituzione. In caso di constatata impossibilità di procedere alla ricostituzione il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono disporre la nomina di un commissario incaricato della gestione straordinaria del Consorzio.

Articolo 23

Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le altre norme regolanti la materia.

Note redazionali

1.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato la seguente modifica all'articolo 1, comma 1: "1. È costituito con sede in Milano, Via Felice Casati n. 35 Via Vittor Pisani n.10, un Consorzio denominato "Comieco", Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base cellulosica", anche brevemente denominato Consorzio Comieco, ai fini di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con lo scopo di razionalizzare, organizzare, garantire e promuovere, per quanto riguarda gli imballaggi a base cellulosica, la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi istituito sulla base del decreto legislativo 22/1997, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti da imballaggio secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità".

2.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 8, commi 1 e 9: "1. L'assemblea del Consorzio è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte una volta l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo".
"9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal da un Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano".

3.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 8, commi 1 e 9: "1. L'assemblea del Consorzio è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno due volte una volta l'anno per l'approvazione, rispettivamente, del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo".
"9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza od impedimento, dal da un Vice Presidente ovvero dal Consigliere più anziano".

4.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 10, comma 4: "4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente e tre Vicepresidenti;
b) determina le funzioni del Vicepresidente dei Vicepresidenti;
(omissis)
t) delibera su atti ed iniziative opportune per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
u) propone le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

5.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 10, comma 4: "4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente e tre Vicepresidenti;
b) determina le funzioni del Vicepresidente dei Vicepresidenti;
(omissis)
t) delibera su atti ed iniziative opportune per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
u) propone le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

6.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 10, comma 4: "4. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge, fra i propri membri, il Presidente ed il Vicepresidente e tre Vicepresidenti;
b) determina le funzioni del Vicepresidente dei Vicepresidenti;
(omissis)
t) delibera su atti ed iniziative opportune per assicurare il necessario coordinamento con l'amministrazione pubblica, l'Osservatorio Nazionale sui rifiuti, il Conai, gli altri Consorzi e soggetti associativi costituiti ed operanti ai sensi degli articoli 38 e 40 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;
u) propone le modifiche allo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

7.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 11, commi 1, 3 e 9:
"1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito".
"3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei Revisori Contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto dei voti, viene convocata entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione In tal caso, entro 15 giorni viene convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; a tale convocazione provvede il Collegio dei Revisori Contabili ovvero - in difetto - anche un solo consorziato".
"9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal da un Vicepresidente o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.".

8.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 11, commi 1, 3 e 9:
"1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito".
"3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei Revisori Contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto dei voti, viene convocata entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione In tal caso, entro 15 giorni viene convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; a tale convocazione provvede il Collegio dei Revisori Contabili ovvero - in difetto - anche un solo consorziato".
"9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal da un Vicepresidente o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.".

9.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 11, commi 1, 3 e 9:
"1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per non più di due volte. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito".
"3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. In tal caso, su iniziativa del Collegio dei Revisori Contabili ovvero di un numero di consorziati detentori di almeno un quinto dei voti, viene convocata entro 15 giorni l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione In tal caso, entro 15 giorni viene convocata l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; a tale convocazione provvede il Collegio dei Revisori Contabili ovvero - in difetto - anche un solo consorziato".
"9. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal da un Vicepresidente o dal Consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio.".

10.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 12, commi 1, 4 e 5:
"1. Il Presidente ed il Vicepresidente i Vicepresidenti del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, durano in carica tre anni. La carica di Presidente e Vicepresidente sono occupate a rotazione fra le due categorie di cui alle lettere a) e c) e b) e d) del comma 1, dell'articolo 2 del presente statuto. Le cariche di Presidente e dei Vicepresidenti sono assegnate, a rotazione, ai rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a) e c) e b) e d) del comma 1, art. 2 del presente statuto.
"4. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal da un Vicepresidente o da un Consigliere da lui designato o, in caso di mancata designazione, dal da un Vicepresidente o da Consigliere più anziano d'età. Venendo a mancare il Presidente, o in caso di sue dimissioni è sostituito dal da un Vicepresidente e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Presidente entro tre mesi".
"5. I compiti e le funzioni del Vicepresidente dei Vicepresidenti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione".

11.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 12, commi 1, 4 e 5:
"1. Il Presidente ed il Vicepresidente i Vicepresidenti del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, durano in carica tre anni. La carica di Presidente e Vicepresidente sono occupate a rotazione fra le due categorie di cui alle lettere a) e c) e b) e d) del comma 1, dell'articolo 2 del presente statuto. Le cariche di Presidente e dei Vicepresidenti sono assegnate, a rotazione, ai rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a) e c) e b) e d) del comma 1, art. 2 del presente statuto.
"4. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal da un Vicepresidente o da un Consigliere da lui designato o, in caso di mancata designazione, dal da un Vicepresidente o da Consigliere più anziano d'età. Venendo a mancare il Presidente, o in caso di sue dimissioni è sostituito dal da un Vicepresidente e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Presidente entro tre mesi".
"5. I compiti e le funzioni del Vicepresidente dei Vicepresidenti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione".

12.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 12, commi 1, 4 e 5:
"1. Il Presidente ed il Vicepresidente i Vicepresidenti del Consorzio sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri, durano in carica tre anni. La carica di Presidente e Vicepresidente sono occupate a rotazione fra le due categorie di cui alle lettere a) e c) e b) e d) del comma 1, dell'articolo 2 del presente statuto. Le cariche di Presidente e dei Vicepresidenti sono assegnate, a rotazione, ai rappresentanti delle categorie di cui alle lettere a) e c) e b) e d) del comma 1, art. 2 del presente statuto.
"4. In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal da un Vicepresidente o da un Consigliere da lui designato o, in caso di mancata designazione, dal da un Vicepresidente o da Consigliere più anziano d'età. Venendo a mancare il Presidente, o in caso di sue dimissioni è sostituito dal da un Vicepresidente e il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del nuovo Presidente entro tre mesi".
"5. I compiti e le funzioni del Vicepresidente dei Vicepresidenti sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione".

13.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 21, commi 1 e 4:
"1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione".
"4. Il consorziato perde il diritto di appartenenza al Consorzio per:
a) dimissioni volontarie a mezzo lettera raccomandata;
b) inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente statuto;
c) per compimento di atti contrari allo statuto.
Negli ultimi due casi è necessaria una deliberazione dell'Assemblea ordinaria con almeno la maggioranza di 2/3 dei voti.
"

14.

L'Assemblea Comieco del 1° dicembre 1999 ha deliberato le seguenti modifiche all'articolo 21, commi 1 e 4:
"1. I soggetti giuridici appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2 del presente statuto, possono chiedere di aderire al Consorzio inviando la domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione".
"4. Il consorziato perde il diritto di appartenenza al Consorzio per:
a) dimissioni volontarie a mezzo lettera raccomandata;
b) inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente statuto;
c) per compimento di atti contrari allo statuto.
Negli ultimi due casi è necessaria una deliberazione dell'Assemblea ordinaria con almeno la maggioranza di 2/3 dei voti.
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