Energia

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Milano, 10 agosto 2009 (Ultimo aggiornamento: 31/08/2009)

Manovra energetica, i contenuti della legge 99/2009

(Alessandro Geremei)

Parole chiave Parole chiave: Energia | Nucleare / Radiazioni | Via (Pua-Paur) / Vas | Eolico | Biomasse / Biocombustibili | Efficienza energetica | Energie rinnovabili | Infrastrutture/Reti | Certificati verdi

La tabella che segue riporta, in maniera schematica, le principali novità in campo energetico contenute nel la legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", pubblicata sulla Gu del 1° agosto 2009, in vigore dal 15 agosto successivo.

 

Le novità segnalate nello schema sono state accorpate per settori di riferimento.

 

Articolo (e comma) Contenuto
Investimenti strategici di interesse nazionale
3 Il Governo viene incaricato di individuare le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale da realizzare con urgenza, compresi quelli relativi al fabbisogno energeticonazionale, in coerenza con la futura strategia energetica nazionale.
Il tutto tramite integrazione al Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef).
Impianti alimentati da fonti rinnovabili
27, c. 16 Promozione delle fonti rinnovabili: il MinSviluppo ha tempo fino al 15 agosto 2010 per definire le norme, i criteri e le procedure standardizzate per le amministrazioni responsabili, ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione degli impianti relativi, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermici con potenza superiore a 10 MW.
Il Dm stabilirà meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio di informazioni.
27, c. 43 Via e impianti energetici: tramite modifica del Dlgs 152/2006 (cd. "Codice ambientale"), vengono esclusi dalla sottoposizione alla verifica di assoggettabilità regionale (allegato IV degli allegati alla Parte II), i seguenti impianti:
- impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua, quando di potenza non superiore a 1MW;
- impianti industriali eolici, quando di potenza non superiore a 1MW.
27, c. 44 Autorizzazione unica per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003): scompare il potere decisionale delle Giunte regionali, nel caso di mancato accordo in sede di Conferenza dei servizi.
La previsione era stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007).
27, c. 45 Impianti a fonti rinnovabili, inferiori a 20 kWe, novità in materia di "scambio sul posto": viene modificato l'articolo 6 del Dlgs 387/2003, al fine di adeguarlo alle recenti modifiche in tema di "scambio sul posto", che ora si basa sul valore economico dell'energia immessa e prelevata (non più sulla quantità).
27, c. 4

Piccoli Comuni (fino a 20mila abitanti): potranno usufruire del servizio di "scambio sul posto", per gli impianti fino a 200 kW, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra punto di immissione e punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete.

27, c. 5 Agevolazione per il MinDifesa: ai fini del godimento della valorizzazione degli immobili penitenziari e militari prevista dall'articolo 39 (vedi sotto), il Dicastero potrà godere dello "scambio sul posto", senza obbligo di coincidenza, anche per gli impianti superiori a 200 kW.
Biomasse, biocombustibili e rifiuti biodegradabili
27, c. 42 Impianti fotovoltaici e a biomassa: tramite modifica al Dlgs 387/2003, viene stabilito esplicitamente che il proponente debba dimostrare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la propria disponibilità del suolo oggetto dell'intervento.

30, c. 14

 

Biomasse: tramite modifica dell'allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006 (Inquinamento atmosferico), cambiano le "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo": accanto al materiale vegetale prodotto dalla "lavorazione esclusivamente meccanica" - di legno vergine, e costituito da cortecce, segatura, trucioli, (...), non contaminati da inquinanti - fa il suo ingresso anche il "trattamento con aria, vapore o acqua, anche surriscaldata".
30, c. 28 e 29

Biocombustibili, modifica al Dlgs 128/2005: cambia la percentuale soglia, ai fini dell'immissione in consumo delle miscele combustibili diesel- biodiesel presso tutti gli utenti, o solo presso utenti extrarete (dal 5% al 7%).

Cambia di conseguenza anche il Dm 156/2008, relativo all'accisa agevolata sul biodiesel.

42, c. 4, lett. b)

 

Novità per i rifiuti biodegradabili: il valore di riferimento relativo ai certificati verdi, passa da "1,10" a "1,30".
42, c. 5 Biomasse e biogas: viene abrogato il comma 382-ter della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che concedeva la possibilità di scelta tra certificati verdi e tariffa omnicomprensiva, per quel che riguarda la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, alle condizioni ivi stabilite.
42, c. 6 Tariffa onnicomprensiva per gli impianti di potenza inferiore a 1MW, incentivati ex Finanziaria 2008 (legge 244/2007): salta il punto 7 (relativo alle biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta), ma si allarga allo stesso il punto 6 (che da "Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo" passa a "Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili ..."), con sostituzione anche del valore di riferimento (da 22 a 28).
Al punto 8, che disciplina i gas di discarica e i gas residuati dai processi di depurazione, vengono aggiunti i biocombustibili liquidi, ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili. Il valore di riferimento rimane 18.
42, c. 7 e 8 Altre novità in materia di biomasse, apportate tramite ulteriori modifiche alla Finanziaria 2008:
- il Minsviluppo dovrà stabilire le modalità con le quali gli operatori della filiera di sono tenuti a garantire la provenienza e la tracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alla sola tabella 2 (e non più 3, quindi in relazione agli impianti superiori a 1MW).
- impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con le stesse, alimentati da biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili (nuovo punto 6): in tal caso, per gli impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, l'accesso alla tariffa onnicomprensiva sarà cumulabile, in deroga, con agli incentivi pubblici nazionali, regionali e locali.
Eolico
42 c. 1

Tramite modifica all'allegato II alla Parte IV del Dlgs 152/2006, vengono sottoposti alla procedura di Via statale gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare; i progetti già avviati vengono conclusi nel rispetto della vecchia disciplina.

Per le stesse procedure già avviate, viene fatta salva la facoltà dei proponenti di richiedere al MinAmbiente, entro il 15 settembre 2009, che la Via sia svolta in conformità alle nuove previsioni.

42, c. 2

Rimangono nell'allegato III (progetti di competenza regionale) gli impianti eolici destinati alla produzione di energia elettrica "sulla terraferma".

42, c. 4, lett. a)

Sempre per quanto riguarda gli impianti eolici "offshore", inoltre, di potenza superiore a 1 megawatt (MW), passa da "1,10" a "1,5" il valore di riferimento in relazione ai certificati verdi riconoscibili all'impianto, ex legge 244/2007 (Finanziaria 2008).

Fotovoltaico
27, c. 21

Impianti fotovoltaici: i Comuni vengono autorizzati a destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti fotovoltaici, da cedere ai privati cittadini.

27, c. 42 Impianti fotovoltaici e a biomassa: tramite modifica al Dlgs 387/2003, viene stabilito esplicitamente che il proponente debba dimostrare, prima del rilascio dell'autorizzazione, la propria disponibilità del suolo oggetto dell'intervento.
Geotermia

27, c. 28

Geotermia: il Governo viene delegato a determinare un nuovo assetto della normativa in materia di geotermia, che renda concorrenziale il regime della geotermia ad alta temperatura, e semplifichi le procedure per la geotermia a bassa e media temperatura.
27, c. 40

Tramite modifica all'articolo 9 della legge 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), viene precisato che la procedura di autorizzazione semplificata per le "piccole utilizzazioni locali" (pozzi fino a 400 metri di profondità), vale anche nel caso in cui l'utilizzazione sia destinata alla "produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla".

27, c. 41

Si abbassa inoltre la temperatura convenzionale dei reflui geotermici, fissata dalla stessa legge (da 25° a 15°).

Certificati verdi

27, c. 18 e 19

 

 

L'obbligo di immissione in rete di energia rinnovabile, e quindi di presentazione di certificati verdi per la propria quota obbligata (articolo 11, Dlgs 79/1999), passa dalle spalle dei produttori/importatori di energia non rinnovabile, a quelle dei "soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo".

A partire dal 2001, l'energia elettrica rinnovabile da immettere obbligatoriamente nel sistema, non sarà dunque più calcolata sulla produzione dell'anno precedente, bensì sull'energia prelevata dalla rete.

Sarà il MinSviluppo a dover rendere operativa la svolta, che cambia completamente la struttura dei certificati verdi, tramite un Dm da emanarsi entro il 15 febbraio 2009; nel provvedimento troverà spazio anche la rideterminazione della percentuale annuale di incremento della quota rinnovabile, prevista dal Dlgs 79/1999.

27, comma 12 Slitta al 30 giugno 2009 (dal 31 dicembre 2008) il termine a partire del quale devono entrare in esercizio gli impianti, per vedersi riconosciuti gli incentivi predisposti dalla Finanziaria 2008 (alternativa tra tariffa onnicomprensiva e certificati verdi).
Il termine viene definito "non prorogabile".
All'operazione viene destinato un budget di 300mila euro.
30, c. 13 Incentivi per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili: diventa possibile la cumulabilità degli incentivi stabiliti dalla Finanziaria 2008 (alternativa tra certificati verdi e tariffa onnicomprensiva), possibili per impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, e altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata: il tutto a condizione che questi ultimi siano stati assegnati prima del 31 dicembre 2007.
Cip 6/92

30, c. 15

Cip 6: un DmSviluppo definirà i criteri per l'aggiornamento annuale del costo evitato di combustibile.

L'aggiornamento avverrà direttamente tramite DmSviluppo, da emanarsi ogni 3 mesi.

 

30, c. 20 Entro il 13 novembre 2009 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (Aeeg) deve proporre al MinSviluppo "adeguati meccanismi per la risoluzione anticipata delle convenzioni Cip 6/92", destinati ai produttori che volontariamente vogliano aderire a tali meccanismi.
Il costo di tali meccanismi, chiaramente, deve risultare inferiore all'erogazione degli incentivi in questione.
Cogenerazione
27, c. 20 L'installazione e l'esercizio degli impianti di microcogenerazione (potenza inferiore a 50 kWe) diventa soggetta alla sola comunicazione, prevista dal T.u. in materia edilizia (Dpr 380/2001); per quanto riguarda gli impianti di piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1 MWe), basta la Denuncia di inizio attività (Dia), sempre ex Dpr 380/2001.
30, c. 12 I termini previsti dall'articolo 14 del Dlgs 20/2007, per l'entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, sono prorogati di un anno (l'articolo riguarda i diritti all'emissione dei certificati verdi, acquisiti ex legge 239/2004).

30, c. 11

Il regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento, previsto dall'articolo 6 del Dlgs 20/2007 (si tratta della priorità nel dispacciamento e dell'esonero dall'obbligo di immettere energia verde nel sistema) viene riconosciuto per un periodo non inferiore a 10 anni.
Il regime si basa sul risparmio di energia primaria, e il suo valore economico deve essere in linea con quello riconosciuto dai principali Paesi Ue; nel conteggio del risparmiosi considera anche l'energia autoconsumata sul luogo di produzione.

Il regime di sostegno viene riconosciuto "limitatamente alla nuova potenza", entrata in esercizio dopo il 7 marzo 2007 (data di entrata in vigore del Dlgs 20/2007), a seguito di nuova costruzione o rifacimento, nonché limitatamente ai rifacimenti di impianti esistenti.

Sarà il MinSviluppo, nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, a disciplinare la disposizione in questione occupandosi anche dei benefici previsti dall'articolo 14 del Dlgs 20/2007, il quale fa salvi i diritti acquisiti da parte degli impianti realizzati o in fase di realizzazione in attuazione della legge 239/2004 (a determinate condizioni): le 2 forme incentivanti non sono cumulabili.
In relazione a questi ultimi incentivi, previsti dall'articolo 14, prorogato di un anno il termine ultimo da rispettare per l'entrata in esercizio degli impianti (dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009).

30, c. 16 Impianti di microcogenerazione ad alto rendimento: semplificazione degli adempimenti, anche di carattere fiscale, in arrivo con un "futuro" (il termine non è previsto) DmFinanze.
Emission trading
27, c. 47 Stretta sulle funzioni del Comitato nazionale di attuazione della direttiva 2003/87/Ce (autorità nazionale competente), che diviene "supporto" del MinAmbiente attraverso:
a) l'incarico di "supportare" la gestione delle attività di progetto nell'ambito del Protocollo di Kyoto (finora, le gestisce direttamente);
b) perdita della designazione di "Punto di contatto" per le attività Ji, e di "Autorità nazionale designata" per le attività Cdm;
c) perdita della possibilità di svolgere "attività di indirizzo", al fine di coordinare le azioni in materia, dovendo limitarsi ad attività di proposizione al MinAmbiente;
d) scompare la previsione di un DmAmbiente per il trattamento economico dei membri del Comitato.
Detrazione irpef per la riqualificazione energetica

31

Detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (Finanziaria 2007): anche per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, non è più richiesta l'acquisizione della certificazione energetica dell'edificio (o dell'attestato di qualificazione energetica).
Pianificazione energetica
27, c. 10

Il MinSviluppo viene incaricato di predisporre un Piano straordinario per l'efficienza e il risparmio energetico (entro il termine del 31 dicembre 2009).

Le misure incentivanti del Piano per i sistemi di micro e piccola cogenerazione, nonché della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi, dovranno essere realizzate senza oneri per né minori entrate per lo Stato.

 

Statistiche e strategie in campo energetico
27, c. 38

L'attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, nonché l'avvio e il monitoraggio della futura Strategia energetica nazionale (Dl 112/2008), devono essere effettuati dal MinSviluppo senza alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Al MinSviluppo vengono inoltre destinati 3 milioni di euro, per il 2009, per il svolgimento delle attività di analisi nel settore dell'energia e l'avvio e l'attuazione della futura Strategia energetica nazionale.

Potenziamento del settore energetico
27, c. 1

Le amministrazioni pubbliche vengono autorizzate a rivolgersi, per quanto riguarda servizi specialistici in campo energetico, al Gestore dei servizi elettrici Spa (Gse), nel rispetto delle modalità che verranno stabilite dal MinSviluppo economico.

Anche l'Aeeg (Autorità per l'energia elettrica e il gas) potrà avvalersi del Gestore dei servizi elettrici Spa (Gse), nonché dell'Acquirente Unico Spa, al fine di rafforzare la tutela dei consumatori e verificare le maggiorazioni e gli ulteriori costi, posti a carico dei clienti.

27, c. 3 Vengono soppressi il Fondo bombole per metano - che sarà gestito dalla Cassa conguaglio Gpl in "regime di separazione contabile e finanziaria" - e l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva: (funzioni attribuite alla Cassa conguaglio Gpl).
Elettrodotti e rete elettrica
27, c. 24

Autorizzazione unica per gli elettrodotti: tramite modifiche al Dl 239/2003 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale), si stabilisce che non sono sottoposte ad alcuna autorizzazione le riparazioni e la sostituzione di componenti di linea; sono invece sottoposti alla denuncia di inizio attività (Dia) gli interventi minori sugli elettrodotti, a condizione che rispettino gli strumenti urbanistici e le normative in materia di elettromagnetismo e di progettazione e costruzione, in relazione ai quali viene dettata una procedura specifica.
Con l'avvio della procedura di Dia, sono automaticamente sospese tutte le procedure relative a permessi di costruire, nelle aree interessate (per un massimo di 3 anni).

Cambiano le procedure nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, all'interno della Conferenza di servizi convocata per l'autorizzazione unica (il comma in questione del Dl 239/2003 era stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale): una volta scaduti i 180 giorni previsti dal Dl 239/2003 per la conclusione del procedimento, un Comitato interistituzionale appositamente convocato avrà 90 giorni per raggiungere l'intesa; in caso di ulteriore stallo, sarà un Dpr a provvedere all'autorizzazione.
La Dia dovrà essere accompagnata dal progetto definitivo dell'opera (non più dagli "opportuni elaborati progettuali"); le varianti successive al progetto, ove non rilevanti sotto l'aspetto localizzativo, sono anch'esse sottoposte a Dia.

27, c. 25 Gli interventi di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta vengono sottoposti all'autorizzazione unica prevista dal Dl 7/2002 (il cd. "sblocca-centrali").
40 Gli elettrodotti "non aerei" con tensione superiore a 100 kW e tracciato superiore a 10 km fuoriescono dalla Via regionale (modifica all'allegato III alla Parte II del Dlgs 152/2006). Giurisdizione del Giudice amministrativo
Aeeg
28 Da un lato si allargano le competenze dell'Aeeg a "tutta la filiera" dell'energia elettrica e del gas, imponendole anche un nuovo obbligo di informazione annuale della stessa al Parlamento, relativo allo stato dell'arte in materia di impianti a fonti rinnovabili; dall'altro vengono invece anestetizzate le sanzioni che la stessa Aeeg può comminare, a chi viola le disposizioni della stessa: si passa difatti da una forbice compresa tra 50 milioni e 300 miliardi (di vecchie lire), a una forbice compresa tra 2500 euro e 300 miliardi (di vecchie lire). Il minimo, è facile da calcolarsi, è stato quindi ridotto a circa 1/10 di quanto precedentemente previsto (legge 481/1995).
33, c. 7 L'Aeeg viene incaricata, entro il 13 novembre 2009, di adeguare le proprie disposizioni tariffarie alle nuove previsioni del Ddl in materia di "Reti interne di utenza", tra le quali spicca quanto contenuto nei commi 5 e 6: "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema (...) sono determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali"; il tutto, con la precisazione che "limitatamente alle RIU di cui al comma 1, i corrispettivi tariffari di cui al comma 5 si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata nei punti di connessione."
Enea
37

La nuova Agenzia utilizza le risorse dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (Enea), corrispondentemente soppresso.

L'Agenzia è un ente di diritto pubblico, finalizzato alla ricerca e alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile.

Nucleare
25

Il Governo viene delegato ad adottare entro il 15 febbraio 2009 uno o più Dlgs relativi a:
a) disciplina della localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica nucleare e dei sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi (nonché degli impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irradiato e dei rifiuti nucleari e dei sistemi per il deposito definitivo dei materiali e dei rifiuti nucleari);
b) definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate;
c) procedure autorizzative e requisiti soggettivi per la costruzione, l'esercizio e la disattivazione degli impianti (considerate attività di preminente interesse statale). .

 

25

I principi e i criteri direttivi sono 15 (tra cui quello relativo alla possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, il riconoscimento di benefici diretti alle persone e alle imprese operanti nel territorio e posti a carico delle imprese coinvolte, ecc..).

Per quanto riguarda il futuro smantellamento delle centrali, i futuri Dlgs dovranno dettare le modalità "attraverso le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere alla costituzione di un fondo per il decommissioning".

25, c. 3

Si prevede che nei giudizi amministrativi concernenti il settore energetico venga applicato l'articolo 246 del Codice degli appalti (Dlgs 163/2006), che impone - tra l'altro - la riduzione dei termini processuali.

 

25, c. 4

Tramite modifica al Dlgs 79/1999 in materia di mercato elettrico (cd. "decreto Bersani"), l'energia nucleare viene affiancata a quella prodotta dalle energie rinnovabili e dalla cogenerazione, per quanto riguarda la precedenza che a tali fonti deve essere assicurata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale.

 

25, c. 7 Il MinSviluppo viene incaricato di regolamentare la garanzia finanziaria, prevista dalla disciplina nazionale in materia di sorgenti sigillate ad alta attività (Dgls 52/2007).
26

Il Cipe viene incaricato di deliberare in relazione a:
a) tipologie degli impianti che possono essere realizzati;
b) misure per favorire la costituzione di consorzi per lo sviluppo e l'utilizzo degli impianti, formati da produttori, soggetti industriali e, "eventualmente", dalla Cassa depositi e prestiti Spa.
Il tutto entro il 15 febbraio 2009, con il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni (parere).

 

27,c. 8

Il MinSviluppo viene incaricato di ridefinire – tramite "atto di indirizzo strategico" – le funzioni della Sogin Spa (la società che si occupa della gestione delle scorie nucleari nazionali). Nessun termine è previsto.

 

29

Istituzione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, unica autorità nazionale responsabile per la sicurezza e la radioprotezione, composta da Presidente + quattro membri (inizialmente era previsto che la stessa garantisse "indipendenza di giudizio e di valutazione in piena autonomia tecnico-scientifica e regolamentare,", ma la disposizione non è stata poi confermata).

All’Agenzia, che dovrà operare "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", viene inoltre riconosciuto il potere di proporre ad altre istituzioni l’avvio di procedure sanzionatorie.

Fonti fossili
27, c. 31

Terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto (modifica al Dl 159/2007): cambia la procedura per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, non più soggetta all'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 340/2000 (articolo che inoltre viene abrogato), ma sottoposta a procedimento unico da concludersi nel giro di 200 giorni. Il tutto è valido, su richiesta, anche per i procedimenti autorizzativi già in corso.

 

27, c. 34

Numerose le novità anche in materia di coltivazione degli idrocarburi (modifica alla legge 239/2004 di riordino del settore energetico).

56, c. 3 Robin Tax (l'addizionale Ires per le imprese petrolifere): l'addizionale passa da 5,5 a 6,5 punti percentuali.
27, c. 15

Robin Tax: l'Aeeg viene incaricata di adottare dei meccanismi semplificatori per le imprese con fatturato inferiore a 411 milioni di euro.

27, c. 27 Carbon fossile: la deroga ai limiti di localizzazione territoriale, prevista - a condizione che vengano abbattute le emissioni - dall'articolo 5-bis del Dl 9/2005 (cd. "Dl anti-crisi"), per la riconversione degli impianti a olio combustibile in impianti a carbone o altro combustibile fossile, viene allargata agli impianti a carbon fossile di nuova generazione, quando allocati in impianti industriali dismessi, e a tutti gli impianti a carbon fossile quando "sia stato richiesto un aumento della capacità produttiva".
27, c. 30 Decreto "sblocca-centrali" (Dl 7/2002): l'eventuale rifiuto regionale dell'intesa dovrà essere espresso con provvedimento motivato.
30

La gestione economica del mercato del gas naturale viene affidata al Gestore del mercato elettrico (Gme), che dovrà organizzare il mercato in base a criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza.

Alla società Acquirente unico Spa vengono affidati compiti di tutela per i clienti finali domestici.

 

30, c. 6 Industria manifatturiera ad elevato e costante consumo di gas: nuova delega per il Governo, che avrà tempo fino al 15 agosto 2010, per rivedere la disciplina nazionale al fine di garantire la competitività dei clienti industriali finali dei settori manifatturieri italiani, rivedendo, tra l'altro, i limiti alla vendita e alla immissione in rete del gas, da parte dello stesso operatore, limiti imposti dal Dlgs 164/2000 a tutela della concorrenza nel settore.
44

Imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti: solo per il diritto annuale relativo al 2009, il fatturato di riferimento sarà al netto delle accise.

 

43

Veicoli alimentati a Gpl e metano: vengono precisate le disposizioni comunitarie che devono essere rispettate, al fine di poter rientrare nelle esenzioni quinquennali del bollo, che le Regioni possono stabilire - ex Dl 262/2006 - nel caso di installazione sul veicolo di un sistema a Gpl o metano.

Sempre in materia di incentivi per le installazioni di Gpl e metano, scompare dal Dl cd. "anticrisi" (Dl 5/2009) il riferimento agli "autoveicoli euro 0, euro 1 ed euro 2", in relazione al riconoscimento dell'incentivazione per l'installazione di impianti a Gpl o metano (500 euro per il primo, 650 euro per il secondo). La limitazione soppressa era stata aggiunta in sede di conversione del Dl.

Ricerca su nucleare di "nuova generazione" e tecnologie "Css"
38

Agenzia per l'attrazione degli investimenti, MinSviluppo e MinAmbiente sono invitate a stipulare apposita convenzione per la promozione della ricerca in materia di nucleare di "nuova generazione" (sarebbe la "quarta generazione") e tecnologie Css (cattura e stoccaggio della CO2) per gli impianti termoelettrici, nonché per lo sviluppo della generazione distribuita di energia e di nuove tecnologie per l'efficienza energetica.

Inceneritori
27, c. 46 Cambia la pianificazione, tramite modifica al Dl 172/2008 (relativo all'emergenza campana, ma non solo), scompare il futuro "Piano nazionale degli inceneritori dei rifiuti urbani residuati dalla raccolta differenziata", che sarà sostituito da una Cabina di regia nazionale, per il coordinamento dei piani regionali.
Impianti termici civili

34

L'articolo apporta alcune modifiche all'allegato IX (impianti termici civili) degli allegati alla Parte V del Dlgs 152/2006 (inquinamento atmosferico), in particolare alla Parte II dell'allegato, recante i "requisiti tecnici costruttivi" degli impianti; si segnalano le semplificazioni concesse agli apparecchi a condensazione conformi alla direttiva 92/42/Ce, nonché ai generatori d'aria calda a condensazione e caldaie affini ex Uni 11071.
Immobili militari e penitenziari
39

Il MinDifesa viene autorizzato a locare, concedere o utilizzare in proprio, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare, nonché gli istituti penitenziari (per il solo utilizzo in proprio) al fine di potervi installare impianti energetici.
Resta ferma l'appartenenza al demanio.
Sono previste la convocazione di una Conferenza di servizi specifica, con l'emanazione di un provvedimento unico di autorizzazione.

Controversie in campo energetico
41

Tutte le controversie "anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia" vengono devolute alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo e attribuite alla competenza del Tar Lazio.
La novità si applica anche ai procedimenti in corso.

In particolare, vengono devolute le questioni in materia di:
- produzione di energia elettrica da fonte nucleare;
- rigassificatori;
- gasdotti di importazione;
- centrali termoelettriche di potenza superiore a 400 MW;
- questioni attinenti alle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale, o nella rete nazionale gasdotti.
Si applicano le semplificazioni previste dall'articolo 23-bis della legge 1034/1971 (istitutiva dei Tar), le quali prevedono, tra l'altro, la riduzione alla metà dei termini processuali.

 

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