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Decisione Commissione Ce 2008/763/Ce

Metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali - Direttiva 2006/66/Ce

Ultima versione disponibile al 02/05/2024

Commissione delle Comunità europee

Decisione 29 settembre 2008, n. 2008/763/Ce

(Guue 1 ottobre 2008 n. L 262)

Decisione della Commissione che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali

1

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/Cee, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali dovrebbero essere espresse quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro nell'anno considerato, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.

(2) Occorre che gli Stati membri basino il calcolo delle vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali sui dati raccolti. Ai fini di tale calcolo è possibile utilizzare anche stime significative dal punto di vista statistico.

(3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio,

Ha adottato la presente decisione:

Articolo 1

1. Gli Stati membri calcolano le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali in un determinato anno quale peso delle pile e degli accumulatori portatili immessi nel mercato nel territorio dello Stato membro in detto anno, senza tenere conto delle batterie e degli accumulatori portatili usciti dal territorio di detto Stato membro in detto anno prima di essere venduti agli utilizzatori finali.

2. L'immissione nel mercato di ogni batteria è conteggiata una sola volta.

Articolo 2

Il calcolo di cui all'articolo 1 è basato sui dati raccolti o su stime significative dal punto di vista statistico fondate sui dati raccolti.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2008.

Note ufficiali

1.

Notificata con il numero C(2008) 5339.

Testo rilevante ai fini del See.

 

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