Emergenza Coronavirus, istruzioni per proroga certificazioni F-Gas
Cambiamenti climatici (Prassi)
Il MinAmbiente ha diramato una circolare per chiarire gli aspetti applicativi del Dl 18/2020 nel campo delle certificazioni rilasciate ai sensi del Dpr 146/2018 in materia di gas fluorurati ad effetto serra.
Le istruzioni contenute nella circolare MinAmbiente 20460 del 23 marzo 2020, in particolare, prendono spunto dall'articolo 103 del Dl 18/2020, disposizione secondo la quale tutti gli atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano validità fino al 15 giugno 2020.
Il Dpr 146/2018 sui gas fluorurati ad effetto serra disciplina, tra le altre cose, il sistema di certificazione – da parte di organismi di certificazione accreditati da Accredia e designati dal MinAmbiente — delle persone fisiche e delle imprese che svolgono attività di installazione, manutenzione, assistenza, riparazione e smantellamento di determinate apparecchiature.
La circolare 20460/2020 chiarisce che al fine di rendere valida l'estensione delle certificazioni ex Dl 18/2020, gli organismi accreditati e designati devono provvedere, previo accesso al Registro telematico nazionale, a prorogare al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro emessi (con il monitoraggio di Accredia). Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale, metterà a disposizione gli strumenti che consentono di comunicare il prolungamento della validità dei certificati. Le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale "in scadenza" resteranno visibili nella Sezione C del citato registro.
Regolamento di esecuzione del regolamento 517/2014/Ue sui gas fluorurati a effetto serra
Gas fluorati - Abrogazione regolamento 842/2006
Gas fluorurati a effetto serra - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Articolo 103, comma 2, Dl 18/2020 - Rinnovo delle certificazioni rilasciate ai sensi del Dpr 146/2018
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