Rifiuti miscelati e contaminati, Avvocatura Ue su oneri speditore
Rifiuti (Documentazione Complementare)
Chi spedisce all'interno dell'Ue miscele di rifiuti di carta contaminate (max 10%), per utilizzare la procedura "di informazione" invece della più gravosa "notifica preventiva", dovrebbe dimostrare l'assenza di rischi.
Più precisamente, secondo quanto indicato dall'Avvocatura Ue nelle conclusioni (non vincolanti ai fini della decisione) presentate alla Corte di Giustizia Ue il 30 gennaio 2020 (causa C-654/18), lo speditore, per far sottostare la spedizione agli obblighi generali di informazione ex articolo 18 del regolamento 1013/2006/Ce invece che ai più complessi oneri di notifica e autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 4 dello stesso regolamento, dovrà dimostrare che la contaminazione non aumenta i rischi connessi alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in questione e non impedisce il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto nello Stato di destinazione.
Quando le autorità competenti dello Stato membro di spedizione e dello Stato membro di destinazione non riescano ad accordarsi sulla classificazione di una determinata partita di rifiuti, ricorda inoltre l'Avvocatura Ue, i rifiuti in questione devono considerarsi elencati nell'allegato IV del regolamento 1013/2006/Ce e, di conseguenza, assoggettati alla (più gravosa) procedura di notifica e autorizzazione preventiva.
Domanda di pronuncia pregiudiziale – Ambiente – Rifiuti – Trasporto di rifiuti all'interno dell’Unione europea – Regolamento (Ce) n. 1013/2006 – Classificazione delle miscele di rifiuti di carta – Convenzione di Basilea – Procedura di controllo applicata ai rifiuti "verdi" – Classificazione delle miscele di rifiuti di carta contenenti materiali contaminanti
Spedizioni di rifiuti - Abrogazione del regolamento 259/93/Ce
Convenzione sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione - Testo in inglese
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941