Cassazione, anche sottrazione rifiuti di modesto valore è furto
Rifiuti (Giurisprudenza)
Come ha ricordato la Cassazione, integra il delitto di furto anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico, compresi i rifiuti.
I Supremi Giudici nella ordinanza 23 gennaio 2020, n. 2582 hanno confermato la condanna per furto di tre batterie al piombo esauste avvenuto in Lombardia. La difesa contestava la qualificazione come "furto" della sottrazione di due batterie esauste, prive di valore economico, ed abbandonate in una discarica.
La Cassazione però ha sottolineato come integri il delitto di furto ex articolo 624, Codice penale anche la sottrazione di beni aventi un modesto valore economico compresi i rifiuti. Nel caso in esame non ci troviamo di fronte a beni privi di valore economico, avendo la sentenza di merito individuato il valore economico di tali beni, anche se modesto, nell'importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni.
Rifiuto - Definizione (N.d.R.: articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 152/2006) - Furto - Articolo 624, Codice penale - Batterie esauste (N.d.R.: articolo 2, comma 1, lettera g) Dlgs 188/2008) - Integrazione del delitto - Sottrazione di bene anche di modesto valore economico - Sussistenza - Applicabilità ai rifiuti - Sussistenza - Valore del bene - Individuazione - Importo che la ditta di raccolta e smaltimento avrebbe pagato per ritirare i beni
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Attuazione della direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori
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