Disastro colposo, se limiti emissioni rispettati occorre prova danno a salute
Aria (Giurisprudenza)
Nel caso di disastro colposo ex articolo 434, Codice penale occorre provare che le emissioni entro limiti di legge o di autorizzazione abbiano comunque recato pericolo per la salute collettiva.
La Corte di Cassazione nella sentenza 9 dicembre 2019, n. 49766 ha accolto le doglianze dei titolari di una azienda della Puglia di produzione di laterizi condannati per il cosiddetto "disastro innominato" ex articolo 434, Codice penale (applicabile ratione temporis prima dell'ingresso del nuovo reato di disastro ambientale ex articolo 452-quater, Codice penale). I ricorrenti lamentavano di non avere superato i limiti di emissione delle sostanze contenuti nell'autorizzazione rilasciata né i limiti di legge per altre sostanze non comprese nell'autorizzazione.
La motivazione della Corte di merito, ha sostenuto la Cassazione, non ha motivato in modo chiaro l'assunto secondo il quale nonostante il rispetto dei limiti di legge e di autorizzazione sussistesse l'elemento oggettivo del reato, cioè la lesione della pubblica incolumità. Non ci troveremmo di fronte a una condotta "abusiva". Se il pericolo per la pubblica incolumità nasce dalla combinazione delle diverse emissioni autorizzate, la Corte territoriale doveva fornire una adeguata argomentazione scientifica del danno alla pubblica incolumità di tale combinazione, cosa non fatta.
Emissioni in atmosfera - Attività di produzione di laterizi - Disastro innominato - Articolo 434, Codice penale - Pericolo per la pubblica incolumità - Emissioni in atmosfera entro i limiti di legge - Configurabilità del reato - Esclusione - Adeguata argomentazione scientifica che provi che le emissioni comunque ricomprese nei limiti nuocciano alla pubblica incolumità - Necessità - Sussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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