Emissioni non autorizzate, reato a prescindere da superamento limiti
Aria (Giurisprudenza)
Il reato di emissioni in atmosfera non autorizzate si configura per la semplice assenza dell'autorizzazione, indipendentemente dall'effettivo superamento dei valori limite o dall'effettivo inizio dell'attività.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 2019, n. 48413 con cui ha confermato la condanna dei titolari di una azienda della Toscana che esercitavano attività di produzione di legnami senza avere ottenuto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, incorrendo quindi nel reato di cui all'articolo 279, Dlgs 152/2006. La Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva accertato che l'attività degli imputati produceva emissioni in atmosfera ed era priva della necessaria autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del Dlgs 152/2006.
La Cassazione ha sottolineato il costante indirizzo in materia per il quale il reato di attività esercitata senza preventiva autorizzazione alle emissioni è un reato che si configura per la sola assenza dell'autorizzazione – implicante la sottrazione dell'attività al controllo preventivo degli organi di vigilanza – a nulla rilevando sia che abbia avuto inizio l'attività inquinante, sia che siano stati superati i valori limite. Non si tratta quindi di un reato di danno, ma di un reato di condotta la cui ratio sta nel fatto che l'Autorità amministrativa deve essere preventivamente informata dell'attività posta in essere e potenzialmente dannosa per l'ambiente. E questo avviene solo con l'autorizzazione.
Aria - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Mancanza - Responsabilità penale - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Non esercizio effettivo dell'attività e mancato superamento dei valori limite - Irrilevanza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
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