Tutela acque, incertezza su impatti antropici inibisce nuove opere
Acque (Giurisprudenza)
La costruzione di una centrale idroelettrica in presenza di "stato elevato" delle acque, può avvenire solo in caso di certezza scientifica che ciò non peggiori tale stato, secondo il principio di precauzione Ue.
È quanto sottolinea la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 31 ottobre 2019, n. 28094 stabilendo che qualsiasi intervento antropico che modifichi lo stato ecologico delle acque definite "elevate", secondo la classificazione dettata dalla direttiva 2000/60/Ce (direttiva quadro sulle acque), deve essere attuato in ottemperanza al "principio di precauzione" (ex articolo 191, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed articolo 3-bis, Dlgs 152/2006) che impone, in caso di incertezza scientifica, di adottare il comportamento più prudente.
Nella fattispecie in oggetto i Giudici della Corte Suprema hanno annullato la concessione per la costruzione di una centrale idroelettrica in un tratto di fiume designato come "sito di riferimento" per le analisi chimiche biologiche delle acque, derivando da ciò l'impossibilità di ogni sua modificazione.
Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Versione consolidata del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
Acque - Elevato stato ecologico delle acque, ai sensi dell'allegato V, direttiva 2000/60/Ce - Tratto di fiume Piave - Compatibilità con costruzione di centrale idroelettrica - In caso di mancanza di certezza scientifica in sede di valutazione di impatto ambientale di non modificazione dello stato ecologico delle acque - Insussistenza - Prevalenza del principi odi precauzione - Articolo 191, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - Articolo 3-bis, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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