Prevenzione incendi, violazione non giustificata da comportamento rischioso lavoratore
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Anche in presenza di un comportamento rischioso del lavoratore, in caso di infortunio la violazione di misure di prevenzione incendi determina la responsabilità del datore di lavoro.
È quanto ha pronunciato la Corte di Cassazione con sentenza 27 settembre 2019, n. 39745 riscontrando la responsabilità del datore per un infortunio dovuto a insufficienti misure di prevenzione anti-incendio ridotte ai meri cartelli informativi e prescrittivi, in un luogo in cui erano presenti bombole di gas Gpl, senza alcun presidio di controllo e senza la consegna al lavoratore di attrezzature adeguate, come previsto dall'articolo 46, Dlgs 81/2008. La Corte inoltre non ha ravvisato un comportamento eccentrico o esorbitante del lavoratore che aveva acceso un fuoco in prossimità del luogo di lavoro, poiché il rischio di incendio era prevedibile (vista la presenza di cartelli di pericolo) e il datore avrebbe dovuto applicare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per mettere in sicurezza il luogo di lavoro.
I Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputato laziale per l'infortuno occorso a un suo dipendente, consistente in ustioni sul volto e sui polsi causate da un incendio determinato dal contatto tra il gas delle bombole di Gpl svuotate dal lavoratore e un fuoco accesso nelle vicinanze, verificatosi per la mancata adozione delle misure idonee a prevenire incendi o, comunque, a limitarne i rischi con l'utilizzo di dispositivi idonei. (MLS)
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Incendio - Ustioni causate dal contatto tra il gas delle bombole di Gpl svuotate ed un fuoco accesso nelle vicinanze - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore per lesioni personali ex articolo 590, Codice penale - Violazione delle misure per la prevenzione incendi - Mancata dotazione di attrezzature adeguata - Violazione articolo 46, Dlgs 81/2008 (Prevenzione incendi) - Sussistenza - Comportamento eccentrico o esorbitante del lavoratore - Insussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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