Prevenzione incendi, violazione non giustificata da comportamento rischioso lavoratore
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
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Anche in presenza di un comportamento rischioso del lavoratore, in caso di infortunio la violazione di misure di prevenzione incendi determina la responsabilità del datore di lavoro.
È quanto ha pronunciato la Corte di Cassazione con sentenza 27 settembre 2019, n. 39745 riscontrando la responsabilità del datore per un infortunio dovuto a insufficienti misure di prevenzione anti-incendio ridotte ai meri cartelli informativi e prescrittivi, in un luogo in cui erano presenti bombole di gas Gpl, senza alcun presidio di controllo e senza la consegna al lavoratore di attrezzature adeguate, come previsto dall'articolo 46, Dlgs 81/2008. La Corte inoltre non ha ravvisato un comportamento eccentrico o esorbitante del lavoratore che aveva acceso un fuoco in prossimità del luogo di lavoro, poiché il rischio di incendio era prevedibile (vista la presenza di cartelli di pericolo) e il datore avrebbe dovuto applicare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per mettere in sicurezza il luogo di lavoro.
I Giudici della Suprema Corte hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputato laziale per l'infortuno occorso a un suo dipendente, consistente in ustioni sul volto e sui polsi causate da un incendio determinato dal contatto tra il gas delle bombole di Gpl svuotate dal lavoratore e un fuoco accesso nelle vicinanze, verificatosi per la mancata adozione delle misure idonee a prevenire incendi o, comunque, a limitarne i rischi con l'utilizzo di dispositivi idonei. (MLS)
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Incendio - Ustioni causate dal contatto tra il gas delle bombole di Gpl svuotate ed un fuoco accesso nelle vicinanze - Infortunio del lavoratore - Responsabilità del datore per lesioni personali ex articolo 590, Codice penale - Violazione delle misure per la prevenzione incendi - Mancata dotazione di attrezzature adeguata - Violazione articolo 46, Dlgs 81/2008 (Prevenzione incendi) - Sussistenza - Comportamento eccentrico o esorbitante del lavoratore - Insussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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