News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 23 luglio 2018 - 17:15

Prevenzione incendi, salvo delega risponde datore di lavoro

Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)

(Maria Letizia Signorini)

Prevenzione incendi, salvo delega risponde datore di lavoro

Il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione antincendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, secondo quando disposto dal Dlgs 81/2008.

 

La Corte di Cassazione con sentenza 17 luglio 20108, n. 32892 ricorda che il datore di lavoro, salvo delega di competenze validamente disposta, è responsabile della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e ha l'obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione e di assicurare loro le condizioni di lavoro più appropriate, tali da ridurre ogni rischio di infortunio, anche in materia di prevenzione incendi (articolo 18, Dlgs 81/2008). Come nel caso in esame in cui i giudici hanno condannato la datrice di lavoro laziale ad una pena pecuniaria sostenendo la sua responsabilità in ordine ai reati a lei ascritti, connessi alla violazione della disciplina antinfortunistica.

 

Si ricorda che con delega di funzioni, che deve essere espressa, inequivoca e certa, il datore di lavoro trasferisce gli adempimenti a lui propri in capo ad altro soggetto, come previsto dall’articolo 16, Dlgs 81/2008, ma mantiene comunque l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 17 luglio 2018, n. 32892

Sicurezza sul lavoro – Prevenzione incendi – Responsabilità datore di lavoro (N.d.R.: ex articolo 18, Dlgs 81/2008) – In mancanza di delega - Obbligo di adozione misure prevenzione e protezione lavoratori - Valutazione rischi - Sussistenza

Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

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