Veicoli fuori uso, "presa in consegna" temporanea è gestione rifiuti
Rifiuti (Giurisprudenza)
Prendere in consegna veicoli fuori uso per smontarli e rivendere pezzi di ricambio usati sul mercato, secondo la Cassazione, concretizza un'attività di raccolta, deposito e recupero di rifiuti.
Alla luce di tali motivazioni la Suprema Corte (sentenza 37358/2019) ha respinto, in quanto inammissibile, il ricorso presentato da un soggetto privato contro la condanna, inflittagli dalla Corte di Appello di Palermo, per gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
A niente è valso la tesi difensiva del soggetto, sorpreso a effettuare – senza alcuna autorizzazione — su un terreno agricolo nella propria disponibilità lo stoccaggio e lo smontaggio di veicoli fuori uso, secondo la quale successivamente a tali attività le autovetture sarebbero state conferite a soggetti autorizzati alla rottamazione.
Posto che il ricorrente non era il produttore dei rifiuti in questione, inoltre, in alcun modo può ipotizzarsi la configurazione di un "deposito temporaneo" (quindi non soggetto ad autorizzazione) dei rifiuti in questione.
Veicoli fuori uso – Presa in consegna ai fini dello smontaggio per la rivendita di pezzi di ricambio usati – Attività di raccolta, deposito e recupero di rifiuti – Sussistenza – Assenza di autorizzazione – Reato – Articolo 256, comma 1, lettera a) e b), Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Qualifica di produttore del rifiuto – Insussistenza - Deposito temporaneo - Insussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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