Sicurezza, datore lavoro deve valutare rischi connessi ad impresa attigua
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Il datore di lavoro deve valutare anche il rischio derivante da eventuali e spontanee condotte di collaborazione di un proprio dipendente all'attività di impresa attigua.
È quanto ricorda la Corte di Cassazione con sentenza 24 settembre 2019, n. 39072, riscontrando la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio occorso a un suo dipendente che durante dei lavori aveva prestato collaborazione a personale di altra ditta in relazione a lavori in rapporto di interferenza. Secondo quanto disposto dell'articolo 26, Dlgs 81/2008, esiste un obbligo, gravante su tutti i datori di lavoro di coordinarsi per prevenire i rischi cui sono esposti i lavoratori, “anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
I giudici della Suprema Corte hanno confermato la responsabilità dell'imputato sardo, per l'infortunio del proprio lavoratore caduto durante la stesura di teloni sul tetto dell'impresa attigua (e su richiesta di questa) al fine di impedire l'ingresso nella struttura di polveri provenienti da lavori presso la propria impresa.
Sicurezza sul lavoro - Richiesta di collaborazione tra lavoratori di imprese diverse – Infortunio per caduta del lavoratore di un'impresa dal tetto del capannone di altra impresa operante nella stessa area durante il posizionamento di teli contro la polvere derivante da lavori svolti nella propria impresa - Responsabilità del datore di lavoro per reato di lesioni colpose, ex articolo 590, Codice penale - Omessa valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori, ex articolo 15, Dlgs 81/2008 - Rischio interferenziale tra imprese, articolo 26, Dlgs 81/2008 - Obbligo di coordinamento tra tutti i datori di lavoro per prevenzione rischi derivanti da interazioni tra le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere - Sussistenza - Configurabilità del "rischio eccentrico" quale causa di esclusione della responsabilità del dato – Insussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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