Sicurezza nei cantieri, ferree le norme tecniche per opere sbancamento
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
La responsabilità del datore di lavoro per inosservanza delle strette norme tecniche sullo sbancamento dei terreni ex articolo 118, Dlgs 81/2008 non è esclusa dal comportamento colposo del lavoratore.
A ricordarlo è la Corte di Cassazione che con sentenza 4 settembre 2019, n. 36999 ha confermato la responsabilità per morte del lavoratore del titolare della ditta che aveva realizzato lo scavo di sbancamento. La responsabilità riscontrata deriva dal non aver provveduto all'armatura ed al consolidamento del terreno sul fronte dello scavo di sbancamento e non avere attuato quanto previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento. I giudici hanno escluso la condotta esorbitante del lavoratore per non aver indossato dispositivi di protezione individuale, che non avrebbero comunque evitato l'evento mortale.
I Giudici hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputato toscano per la morte del lavoratore dovuta a schiacciamento derivante da sommersione conseguente a frana, causata dalla mancanza di protezioni nello scavo.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro - Cantiere edile - Opere di sbancamento e splateamento - Morte del lavoratore per sommersione dovuta a frana del terreno - Responsabilità del titolare della ditta che aveva realizzato lo scavo (N.d.R.: ex articolo 589, codice penale) - Mancato rispetto delle norme tecniche previste dall'articolo 118, Dlgs 81/2008 - Sussistenza - Condotta esorbitante del lavoratore - Insussistenza
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi
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