Aia, inosservanza prescrizioni su rifiuti è ancora "penale"
Ippc/Aia (Giurisprudenza)
Le modifiche al Dlgs 152/2006 apportate dal Dlgs 46/2014 hanno depenalizzato il reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia), ma non se riguardano la gestione rifiuti.
Lo ha ricordato la Cassazione (ordinanza 19 giugno 2019, n. 27171) rigettando le doglianze del titolare di un impianto in Lombardia condannato per il reato di cui all'articolo 29-quaterdecies comma 3, lettera b), Dlgs 152/2006 non avendo osservato le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale. Tale condotta è stata "depenalizzata" dal Dlgs 46/2014 ma vi sono alcune eccezioni: quando l'inosservanza riguarda violazione dei valori limite di emissione, quando riguarda scarichi recapitanti in aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano o in corpi idrici posti in aree protette, e quando l'inosservanza riguarda la gestione dei rifiuti.
Proprio quest'ultimo caso è quello oggetto del vaglio della Corte, laddove una prescrizione dell'autorizzazione ambientale imponeva all'impresa di smaltire dei reflui derivanti dall'attività secondo la disciplina dei rifiuti. L'inosservanza di tale prescrizione ha determinato la responsabilità penale e non amministrativa del titolare dell'impresa.
Autorizzazione integrata ambientale (Aia) - Inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione dell'Aia - Articolo 29-quaterdecies, Dlgs 152/2006 - Depenalizzazione della condotta - Condizioni - Inosservanza delle prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti - Esclusione
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
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