Attività con emissioni non autorizzate, locatore che non vigila risponde
Aria (Giurisprudenza)
Il proprietario che dà in godimento dei locali dove si svolge attività senza autorizzazione alle emissioni in atmosfera risponde insieme all'affittuario per non avere controllato l'attività che si sarebbe svolta.
Secondo la Cassazione (sentenza 20 marzo 2019, n. 12248) risponde a titolo di concorso nel reato ex articolo 279, Dlgs 152/2006 il proprietario che ha dato in godimento un locale dove si svolgeva attività di autocarrozzeria senza che fosse stata richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera come prevede l'articolo 269 del Dlgs 152/2006. Nel caso di specie il proprietario al momento della concessione in godimento dei locali all'imputato, peraltro senza regolare contratto, non aveva controllato quale attività vi avrebbe svolto.
Correttamente il Tribunale aveva ascritto al ricorrente il concorso in qualità di proprietario dell'immobile ove si svolgeva l'illecita attività. Né la mera denuncia determina esonero da responsabilità, in un caso siffatto di grave superficialità del proprietario dell'immobile, mancando ulteriori elementi comprovanti concreti tentativi di eliminazione del problema (ad esempio, diffide, intimazioni, o richieste al coimputato di rilascio immediato dei locali).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Aria - Emissioni in atmosfera - Autorizzazione - Articolo 269, Dlgs 152/2006 - Esercizio di attività di autocarrozzeria senza autorizzazione alle emissioni - Articolo 279, Dlgs 152/2006 - Affitto del locale ove si svolge l'attività non autorizzata - Responsabilità a titolo di concorso nel reato del proprietario dell'immobile per mancato controllo dell'attività svolta nell'immobile - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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