Sicurezza lavoro in impianto depurazione, responsabilità gestore anche sub proroga appalto
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
La responsabilità per carenze strutturali e manutentive di un impianto di depurazione delle acque è in capo al titolare anche se il contratto di gestione è sub ordinanza comunale di proroga.
È quanto dispone la Corte di Cassazione con sentenza 29 aprile 2019, n. 17685, ritenendo la titolare di un contratto di appalto prorogato per la gestione di un depuratore di acque, responsabile anche dell'igiene e della sicurezza delle strutture in cui veniva svolta l'attività lavorativa, ai sensi del Dlgs 81/2008. In fase di scadenza il contratto di appalto veniva prorogato dal Comune per effetto di un'ordinanza contingibile e urgente, in virtù della quale l'imputata conservava la qualifica di appaltatrice e conseguentemente quella di datrice di lavoro delle maestranze impiegate nella gestione dell'impianto.
Nella fattispecie i Giudici hanno confermato la responsabilità dell'imputata calabrese, per non aver adottato tutte le misure necessarie a garantire l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro, tra cui l'impianto elettrico privo di messa a terra e di protezione, le vasche destinate al contenimento di sostanze liquide sprovviste di parapetti e gli uffici in precarie condizioni igieniche e di insalubrità.
Sicurezza sul lavoro - Impianto di depurazione acque - Carenze strutturali e manutentive - Obblighi di manutenzione in capo al datore di lavoro ex Dlgs 81/2008 (N.d.R.: articolo 18) - Responsabilità del titolare dell'impianto in virtù di proroga del contratto di gestione mediante ordinanza del Comune - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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