Prevenzione incendi, dal 20/10/2019 eliminato "doppio binario"
Sicurezza sul lavoro (Normativa Vigente)
Con l'entrata in vigore delle modifiche al "Codice di prevenzione incendi", la regola tecnica orizzontale (Rto) diventa l’unico riferimento progettuale per tutte le attività non dotate di regola tecnica verticale (Rtv).
L'importante novità è stabilita dal Dm Interno 12 aprile 2019, provvedimento che rende obbligatorio l'utilizzo della regola tecnica orizzontale (ovvero applicabile per più attività) ex Dm 3 agosto 2015 (cd. "Codice di prevenzione incendi") per la progettazione di tutte le attività "non normate" (ovvero prive di una regola tecnica verticale riguardante la singola attività) elencate nell'allegato I del Dpr 151/2011, escludendo la possibilità di utilizzare in alternativa i cd. "criteri tecnici di prevenzione incendi".
Tale obbligo, che entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gu del provvedimento (e quindi il 20 ottobre 2019), riguarda sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti, qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
In base al Dm 12 aprile 2019, inoltre, le disposizioni contenute nel "Codice" potranno costituire utile riferimento anche per le attività non ricadenti nell'allegato I citato o per quelle ricadenti al di sotto delle soglie previste dall'allegato stesso.
Prevenzione incendi - Approvazione di norme tecniche - Modifiche al Dm 3 agosto 2015
Norme tecniche di prevenzione incendi - (cd. "Codice di Prevenzione Incendi") - Attuazione Dlgs 139/2006
Prevenzione incendi - Disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
A cura di Vincenzo Dragani
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