Cassazione: reflui da autolavaggio sono scarichi industriali
Acque (Giurisprudenza)
Lo scarico di reflui da impianti di autolavaggio senza autorizzazione integra il reato di cui all'articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 (scarico industriale non autorizzato).
La Corte di Cassazione (ordinanza 4 aprile 2019, n. 14762) ha confermato la condanna della titolare di un impianto nel Lazio per lo scarico delle acque reflue industriali originate dall'attività di officina meccanica e autolavaggio veicoli (nel caso di specie, autoarticolati). La Suprema Corte ha ricordato la costante Giurisprudenza in materia per cui lo scarico dei reflui provenienti da impianti di autolavaggio, eseguito in assenza di autorizzazione, integra il reato di cui all'articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006, non potendo tali acque essere assimiliate a quelle domestiche.
Infatti, hanno ricordato i Giudici, gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi in quanto utilizzano in grande quantità e con continuità non solo detersivi ma anche altri materiali che interagiscono nelle operazioni di lavaggio dando luogo ad un inquinamento chimico ripetuto e costante. Ne consegue che non è possibile configurare una assimilabilità degli stessi agli scarichi civili provenienti da insediamenti abitativi e caratterizzati da uso limitato di detersivi.
Acque - Scarichi di acque reflue industriali - Reflui provenienti da impianto di autolavaggio - Assimilabilità agli scarichi civili - Esclusione - Natura di scarichi industriali - Sussistenza - Scarico di reflui da impianto di autolavaggio senza autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 137, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
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