Sicurezza sul lavoro, responsabilità datore lavoro anche per soggetti terzi
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Il datore di lavoro che abbia determinato l'insorgere di una fonte di pericolo, è responsabile per gli infortuni occorsi non solo ai propri dipendenti ma anche a lavoratori esterni all'azienda.
È quanto dispone la Corte di Cassazione con sentenza 28 marzo 2019, n. 13583 ribadendo che la posizione di garanzia del datore di lavoro per violazione delle norme antinfortunistiche (articoli 70 e 71, Dlgs 81/2008) è indipendente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il lavoratore, ma è configurabile in ogni situazione in cui la prestazione sia posta in essere in un ambiente che "possa definirsi di lavoro".
Nel caso in esame i Giudici hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato campano, titolare principale della posizione di garanzia, per aver omesso di adottare misure atte a scongiurare un utilizzo improprio dei carrelli elevatori e non aver adottato l'apposita segnaletica nei luoghi in cui i mezzi venivano impiegati, tale violazione ha causato l'infortunio del lavoratore terzo messosi alla guida del carrello elevatore, creando un nesso causale tra l'evento dannoso e la violazione.
Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore esterno all'azienda – Utilizzo improprio di carrelli elevatori – Posizione di garanzia del datore di lavoro (Ndr: articolo 40, Codice penale) - Anche nei confronti di lavoratori terzi – Sussistenza - Mancata adozione di apposita segnaletica nei luoghi di impiego dei mezzi – Omessa vigilanza – Violazione norme antinfortunistiche – Articoli 70 e 71, Dlgs 81/2008 – Responsabilità – Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
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