Discarica abusiva, estinzione del reato fa venire meno confisca
Rifiuti (Giurisprudenza)
La dichiarazione di estinzione del reato fa venir meno la confisca, poiché vige il principio secondo il quale non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva in caso di estinzione del reato.
Così si è espressa la quarta Sezione della Cassazione nella sentenza 12 marzo 2019, n. 10873 revocando una precedente pronuncia di Cassazione, accogliendo la doglianza dell'imputato che assumeva che la precedente pronuncia di legittimità era incorsa in un errore di fatto per non avere colto l'intervenuta prescrizione del reato di gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali in Lombardia. Dall'esame della documentazione era emerso un errore nella individuazione della consumazione del reato e quindi di riflesso un errore nel computo della prescrizione.
Una volta rideterminati i termini e dichiarata la prescrizione del reato, essa ha riflessi sulla confisca, poiché la dichiarazione di estinzione del reato fa venir meno la confisca in quanto vige il principio secondo il quale non può essere disposta la confisca dell'area adibita a discarica abusiva in caso di estinzione del reato né a norma dell'articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006, né a norma dell'articolo 240, comma 2, Codice penale.
Rifiuti - Gestione di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Estinzione del reato per prescrizione - Effetti - Articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006 - Cessazione della confisca - Legittimità - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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