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Rifiuti

Milano, 23 gennaio 2019 - 12:13

Gestione illecita rifiuti, colpevole anche detentore non "imprenditore"

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Gestione illecita rifiuti, colpevole anche detentore non "imprenditore"

L'articolo 256 del Dlgs 152/2006 nell'indicare "chiunque" come responsabile di gestione illecita rifiuti non richiede il requisito della "imprenditorialità" ma un minimum di organizzazione.

 

Così la Corte di Cassazione (sentenza 21 gennaio 2019, n. 2575) che ha confermato la condanna di un soggetto residente in Puglia per aver svolto attività di gestione di rifiuti pericolosi — batteria al piombo esausta, componenti elettrici ed elettronici ed in particolare forno elettrico — e non pericolosi — biciclette, lamiere varie, cerchioni in ferro per autovetture, vasca da bagno, carriola ed altro — in assenza delle prescritte autorizzazioni. Il ricorrente lamentava di non essere "imprenditore" e di avere svolto un trasporto occasionale di rifiuti non costituente reato ma semmai da punire come illecito amministrativo ex articolo 255, Dlgs 152/2006.

 

I Giudici hanno respinto le doglianze del ricorrente. Il termine "chiunque" contenuto nell'articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 non può essere soggetto a limitazioni interpretative fondate sulla necessaria presenza dei requisiti di "imprenditorialità" o "professionalità", ma vanno valutati indici dai quali emerga un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta (quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, la quantità di soggetti che hanno posto in essere la condotta e il tipo stesso del rifiuto).

documenti di riferimento
Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Sentenza Corte di Cassazione 21 gennaio 2019, n. 2575

Rifiuti - Trasporto occasionale di rifiuti pericolosi e non pericolosi - Configurabilità del reato di gestione illecita di rifiuti - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Presupposti - Requisito di imprenditorialità o professionalità - Esclusione - Sussistenza - Emersione di un minimum di organizzazione che escluda la natura esclusivamente solitaria della condotta - Sufficienza

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