Gestione illecita, reato comune anche nei territori in emergenza
Rifiuti
Nè l'articolo 256, Dlgs 152/2006 nè l'articolo 6, legge 210/2008, che punisce chi gestisce rifiuti senza autorizzazione nei territori in stato di emergenza per lo smaltimento dei rifiuti, richiedono particolari qualità del soggetto, facendo anzi riferimento a "chiunque" svolga l'attività illecita.
Secondo la Cassazione (sentenza 8 febbraio 2013, n. 6294) per la configurabilità del reato non è infatti richiesto da nessuna delle due norme che l'attività di gestione illecita sia svolta professionalmente o con un'organizzazione di tipo imprenditoriale, ma anzi il reato ben può essere commesso anche da chi gestisce i rifiuti come attività conseguente ad altra attività principale.
Solo nell'ipotesi in cui l'attività di gestione fosse connotata da un'assoluta occasionalità (che deve essere provata) non sarebbe configurabile il reato in questione.
Rifiuti - Smaltimento - Regioni in stato di emergenza - Reato ex articolo 256, Dlgs 152/2006 - Natura - Reato comune
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