Pneumatici fuori uso (Pfu), aumentano percentuali obbligatorie di recupero
Rifiuti (Normativa Vigente)
Dal 1° gennaio 2019, produttori e importatori di pneumatici dovranno garantire la gestione di un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso al 95% del quantitativo di pneumatici immessi sul mercato.
A stabilirlo è la legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, commi 751 e 752) la quale, al fine di superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli Pfu presenti nel territorio nazionale, ha introdotto il nuovo riferimento quantitativo direttamente all'interno dell’articolo 228 del Dlgs 152/2006, sopprimendo al contempo l'indicazione contenuta nel "regolamento Pfu" (Dm 82/2011) che prevedeva un maggiore scarto tra la quantità di pneumatici nuovi immessi sul mercato e le quantità di Pfu da gestire (10% in peso).
Sempre attraverso l'integrazione dell'articolo 228 del Dlgs 152/2006, norma madre di riferimento in materia, la stessa legge di bilancio ha introdotto l'obbligo per i produttori e gli importatori di pneumatici di utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione dei Pfu, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifici accordi, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso (Pfu) - Articolo 228 del Dlgs 152/2006
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021 - Stralcio - Disposizioni in materia di rifiuti, acque, appalti, energia, territorio, trasporti, inquinamento acustico
In collaborazione con Ecopneus
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