Appalti e rifiuti, direttore dei lavori che si "ingerisce" risponde della gestione illecita
Rifiuti (Giurisprudenza)
Confermata la condanna ex Dlgs 152/2006 per il direttore dei lavori di demolizione di un fabbricato industriale che ha partecipato attivamente allo smaltimento non autorizzato dei rifiuti prodotti.
Nel caso giunto al giudizio della Suprema Corte (sentenza 43160/2018), infatti, l'attività non autorizzata di smaltimento dei rifiuti prodotti dai lavori di demolizione della lavanderia industriale, realizzata attraverso il riempimento e il successivo interramento di due vasche di raccolta delle acque, era stata svolta sulla base del progetto dal Direttore dei lavori, poi eseguito sotto la sua stessa direzione.
Tale circostanza certifica come l'attività di smaltimento dei rifiuti costituisse quindi parte essenziale sia dell'appalto, sia dell'attività professionale del soggetto, con la conseguente configurabilità della sua responsabilità per la attiva partecipazione all'illecito.
La Suprema Corte ha così deciso di respingere il ricorso presentato dal soggetto in questione contro la condanna, inflittagli dalla Corte di Appello di Firenze, per smaltimento non autorizzato di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).
Rifiuti da costruzione e demolizione e terre e rocce da scavo – Appalto per demolizione di un fabbricato industriale – Interramento dei rifiuti da demolizione – Reato – Sussistenza - Smaltimento non autorizzato di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Direttore dei lavori che partecipa attivamente all’illecito – Responsabilità – Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
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