Gli inerti da demolizione non sono terre da scavo
Rifiuti
La Cassazione ricorda che la non assimilazione degli inerti derivanti da demolizioni di edifici o da scavi di strade con le terre e rocce da scavo, già prevista dal “Decreto Ronchi” (Dlgs 22/1997), è stata ribadita con il Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”.
Il principio è sottolineato in due differenti sentenze (n. 16186 del 6 marzo 2013 e n. 19942 depositata il 9 maggio) della Suprema Corte che ha confermato le condanne per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva (articolo 256, commi 1 e 3, Dlgs 152/2006), in due differenti casi di ingente e reiterato accumulo sul terreno di materiali non omogenei, composti da terre da scavo mischiate con materiale da costruzione e demolizione (e rifiuti di altro genere).
Anche se tali accumuli fossero stati composti solo da terre da scavo, sottolinea poi la Suprema Corte, lo smaltimento delle stesse privo dei requisiti previsti per essere esonerate dal regime dei rifiuti conserva comunque rilevanza penale ai sensi dell’articolo 256 del Dlgs 152/2006.
Accumulo di materiale non omogeneo proveniente da demolizione - Assimilazione a regime delle terre e rocce da scavo - Insussistenza - Assenza requisiti per essere esonerati dalla normativa sui rifiuti - Reato di discarica abusiva - Articolo 256, comma 3 - Requisiti
Inerti da demolizione - Non assimilazione alle terre da scavo - Rilevanza penale ex articolo 256 Dlgs 152/2006 - Discarica abusiva - Articolo 256, comma 3 - Quantità consistente di rifiuti - Alterazione permanente - Sussiste
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941