Rifiuti urbani, istruzioni Albo gestori su iscrizione in sottocategorie
Albo gestori ambientali (Prassi)
L'Albo gestori ambientali chiarisce con circolare 151/2018 la prevalenza del criterio del quantitativo di rifiuti trasportati, in luogo di quello della popolazione servita, per le iscrizioni in categoria 1.
Nella circolare 26 novembre 2018, n. 151, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ricorda preliminarmente come la delibera 5/2016 dello stesso Comitato, entrata in vigore il 1° febbraio 2017, abbia individuato delle sottocategorie (dalla D1 alla D7) della categoria 1 (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) le cui classi d'iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita (a differenza delle classi della categoria 1 che, invece, sono modulate sulla base della popolazione complessivamente servita).
Al riguardo, il Comitato nazionale precisa che le imprese già iscritte alla data di entrata in vigore della deliberazione 5/2016, per le attività ora inquadrate nelle sottocategorie ex deliberazione 5/2016, "devono intendersi iscritte nelle stesse classi d'iscrizione in funzione della quantità annua complessivamente trasportata".
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 - Abrogazione deliberazioni 1/2003, 3/2012 e 6/2012
Raccolta e trasporto di rifiuti (categoria 1) - Sottocategorie - Criterio della quantità annua trasportata
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