Abbandono rifiuti, proprietario terreno non responsabile anche se inerte
Rifiuti (Giurisprudenza)
Non è responsabile di gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 il proprietario del terreno su cui terzi abbiano abbandonato rifiuti, anche qualora non si attivi per la rimozione.
Secondo la Cassazione (sentenza 26 settembre 2018, n. 41676) infatti il reato ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 non è configurabile in forma omissiva. La vicenda ha riguardato la proprietaria di un terreno nella zona de L'Aquila sul quale il titolare di un vicino cantiere edile, compagno della stessa, aveva effettuato abbandono di rifiuti dell'attività edilizia. La Cassazione ha ribadito che la proprietaria del terreno non è responsabile per i rifiuti abbandonati sul suo terreno da terzi anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione di tali rifiuti, ma solo nel caso compia atti di gestione o movimentazione degli stessi.
Tale circostanza è avvenuta nel caso di specie. Dagli atti infatti risulta che i Giudici del merito hanno fondato la responsabilità della proprietaria del terreno sulla circostanza che il terreno risultava livellato e compattato coi rifiuti provenienti dal cantiere edile e che il terreno era interamente recintato, quindi difficile accedervi se non fatti entrare. Infine in occasione di un secondo sopralluogo i rifiuti fotografati in occasione del primo erano stati bruciati.
Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Rifiuti abbandonati da terzi nell'area - Obbligo del proprietario del terreno di attivarsi per la rimozione - Esclusione - Configurabilità della responsabilità del proprietario - Compimento di atti di gestione o movimentazione dei rifiuti - Necessità - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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