Sicurezza sul lavoro, obbligo medico competente di svolgere ruolo attivo
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Il medico competente è tenuto a collaborare in modo attivo con il datore di lavoro in relazione alla valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 25, Dlgs 81/2008.
Con sentenza 9 agosto 2018, n. 38402 la Corte di Cassazione ha ricordato che la figura del medico competente deve ben integrarsi nel contesto aziendale non dovendosi limitare a un ruolo passivo, deve anzi creare una stretta collaborazione con il datore di lavoro anche attraverso un'attività propositiva e di informazione con riferimento al proprio ambito professionale, così da apportare specifiche conoscenze tecniche anche in merito alla valutazione dei rischi.
Nel caso in esame è stata confermata dai Giudici della Corte Suprema la colpevolezza dell'imputato toscano per aver omesso di sottoscrivere il documento di valutazione dei rischi e per aver svolto un'attività sporadica di assistenza sanitaria, violando inoltre l'obbligo di collaborazione con il datore di lavoro sanzionato ai sensi dell'articolo 58, Dlgs 81/2008.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Sicurezza sul lavoro – Obblighi del medico competente, ex articolo 25, Dlgs 81/2008 – Collaborazione con datore di lavoro - Attività propositiva e di informazione – Sorveglianza sanitaria – Controllo del documento di valutazione dei rischi - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalle norme
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