News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 20 luglio 2018 - 13:30

Sicurezza sul lavoro, committente responsabile verifica idoneità lavoratori

Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)

(Maria Letizia Signorini)

Sicurezza sul lavoro, committente responsabile verifica idoneità lavoratori

Il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e del lavoratore autonomo a cui affida i lavori edili, ai sensi dell'articolo 26, Dlgs 81/2008.

 

La Corte di Cassazione con sentenza 13 luglio 2018, n. 3228 ha confermato la posizione di garanzia del committente nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo a cui ha affidato l'esecuzione dei lavori edili. Il committente ha anche l'obbligo di predisporre le dovute misure di sicurezza a tutela della sicurezza del lavoratore e per prevenire situazioni di pericolo oltre a  fornire loro informazioni sui rischi specifici.

 

In materia di sicurezza sul lavoro, per configurare la responsabilità del committente per mancata verifica sull'idoneità tecnico-professionale del lavoratore o dell'impresa affidataria, non è necessario un formale contratto di appalto ma è sufficiente che in fase di progettazione sia intervenuto un accordo per prestazione d'opera.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 13 luglio 2018, n. 32228

Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore - Omicidio colposo ex articolo 589, C.p. - Lavori edili - Caduta dall'alto - Responsabilità del committente – Per mancata verifica idoneità tecnico-professionale del lavoratore – Per mancata informazione sui rischi specifici – Ex articolo 26, Dlgs 81/2008 – Necessità di formale contratto di appalto -Insussistenza  - Sufficienza accordo prestazione d'opera - Sussistenza

Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

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