Sicurezza sul lavoro, committente responsabile verifica idoneità lavoratori
Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)
Il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e del lavoratore autonomo a cui affida i lavori edili, ai sensi dell'articolo 26, Dlgs 81/2008.
La Corte di Cassazione con sentenza 13 luglio 2018, n. 3228 ha confermato la posizione di garanzia del committente nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo a cui ha affidato l'esecuzione dei lavori edili. Il committente ha anche l'obbligo di predisporre le dovute misure di sicurezza a tutela della sicurezza del lavoratore e per prevenire situazioni di pericolo oltre a fornire loro informazioni sui rischi specifici.
In materia di sicurezza sul lavoro, per configurare la responsabilità del committente per mancata verifica sull'idoneità tecnico-professionale del lavoratore o dell'impresa affidataria, non è necessario un formale contratto di appalto ma è sufficiente che in fase di progettazione sia intervenuto un accordo per prestazione d'opera.
Sicurezza sul lavoro - Morte del lavoratore - Omicidio colposo ex articolo 589, C.p. - Lavori edili - Caduta dall'alto - Responsabilità del committente – Per mancata verifica idoneità tecnico-professionale del lavoratore – Per mancata informazione sui rischi specifici – Ex articolo 26, Dlgs 81/2008 – Necessità di formale contratto di appalto -Insussistenza - Sufficienza accordo prestazione d'opera - Sussistenza
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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