Cassazione su sottoprodotti, regolamento 264/2016 non ha mutato quadro normativo
Rifiuti (Giurisprudenza)
I criteri indicativi per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti, elencati nel Dm 264/2016, non hanno modificato in alcun modo la definizione di sottoprodotto stabilita dal "Codice ambientale".
A ricordarlo è la Corte di Cassazione (sentenza 29893/2018) che, sulla base di tale considerazione, ha respinto il motivo di ricorso presentato contro il sequestro cautelare di uno stabilimento, ordinato dal Gip del Tribunale di Mantova con riferimento a reati di gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006) ed esalazioni moleste (articolo 674, C.p.).
La Suprema Corte, dopo aver rilevato l'intervenuto "giudicato cautelare" sulla principale questione giuridica del caso (cioè la qualifica come rifiuti dei sottoprodotti di originale animale che il ricorrente, dopo aver sottoposto a cernita, cedeva a un inceneritore), ha respinto la tesi propugnata in giudizio dal titolare dello stabilimento, secondo il quale la sopravvenuta emanazione del Dm 264/2016 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti) rappresenterebbe un "elemento nuovo" nel quadro normativo, tale da comportare una rivalutazione della interpretazione relativa all'articolo 184-bis (Sottoprodotti) del Dlgs 152/2006, norma di riferimento in materia.
Rifiuti – Sottoprodotti - Definizione ex articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Criteri indicativi per qualificare residui di produzione – Norme regolamentari ex Dm MinAmbiente 264/2016 – Carattere innovativo - Insussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006
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