News - Aggiornamento normativo

Sicurezza sul lavoro

Milano, 9 luglio 2018 - 12:00

Amianto, tutela lavoratori prescinde da priorità aziendali

Sicurezza sul lavoro (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Amianto, tutela lavoratori prescinde da priorità aziendali

La "secondarietà" dell'attività di demolizione rispetto alle altre attività aziendali non giustifica la mancata adozione delle misure a tutela della salute degli operai contro il rischio amianto.

 

Secondo le testuali parole della Corte di Cassazione (sentenza 23864/2018), infatti, "proprio la circostanza della minor conoscenza del regime amministrativo di certe attività, avrebbe imposto un obbligo supplementare di diligenza, monitoraggio e controllo".

 

La Suprema Corte ha così respinto un motivo di ricorso contro il sequestro preventivo di due autocarri, disposto dal Gip del Tribunale di Lanciano nell'ambito di un indagine sulla demolizione di un fabbricato e successiva ricostruzione immobiliare, per i reati di cui all'articolo 262, comma 2, Dlgs 81/2008 (omessa adozione delle misure preventive a tutela della salute dei lavoratori) e all'articolo 256, comma 1, 2 e 5, Dlgs 152/2006 (trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi contenenti amianto).

 

Il soggetto ricorrente, secondo il Tribunale, non poteva non essere al corrente della presenza di amianto nell'edificio da demolire, circostanza nota in città e comunque rilevabile all'avvio dei lavori. La colpa del soggetto, peraltro, è stata desunta anche dall'ordine impartito dallo stesso ai dipendenti — accompagnato da un riferimento a una non meglio specificata bonifica -  di bagnare con potenti getti d'acqua le mure via via demolite, al fine di impedire la dispersione delle polveri.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 28 maggio 2018, n. 23864

Sicurezza sul lavoro – Demolizione di fabbricato contenente fibre di amianto – Omessa adozione delle misure di protezione per la salute degli operatori – Reato – Articolo 262, comma 2, Dlgs 81/2008 – Sussistenza – Rifiuti - Trasporto non autorizzato di rifiuti pericolosi contenenti amianto – Articolo 256, commi 1, Dlgs 152/2006 – Sequestro preventivo del mezzo di trasporto utilizzato - Legittimità

Dlgs 9 aprile 2008, n. 81

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598