Impronta ambientale prodotti, le regole del "Made Green in Italy"
Qualità (Normativa Vigente)
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Sono in vigore dal 13 giugno 2018 le regole per ottenere la certificazione "Made Green in Italy" sull'impronta ambientale dei prodotti ai sensi della legge 221/2015 (Green Economy).
Il Dm Ambiente 21 marzo 2018, n. 56 in attuazione dell'articolo 21 della legge 221/2015 ha dettato le modalità di funzionamento dello Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei prodotti, chiamato "Made Green in Italy" cui possono aderire i produttori di prodotti "Made in Italy" che vogliono fregiarsi di un'elevata qualificazione ambientale. L'impronta ambientale di prodotto è un metodo che si basa sull'analisi del ciclo di vita e definisce l'impatto ambientale di un prodotto attraverso alcuni indicatori. Lo Schema "Made Green in Italy" adotta la metodologia Pef (Product Environmental Footprint) ai sensi della raccomandazione Commissione Ue 2013/179/Ue.
Il produttore che intende certificare i propri prodotti "Made Green in Italy" presenta apposita domanda al MinAmbiente e se i prodotti rispondono alle caratteristiche di legge, egli può ottenere il logo "Made Green in Italy" (licenza d'uso di 3 anni). Ai sensi dell'articolo 8 del Dm 56/2018 per quanto riguarda gli appalti pubblici, il MinAmbiente utilizza nei "criteri ambientali minimi" (Cam) già vigenti e futuri l'adesione allo schema "Made Green in Italy" come strumento di verifica del rispetto delle specifiche tecniche.
Regolamento per la richiesta e fruizione del marchio "Made Green in Italy" che comunica l'impronta ambientale dei prodotti - Articolo 21, legge 221/2015
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - Ex "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014
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