MinLavoro, chiarimenti su attività medico competente
Sicurezza sul lavoro (Prassi)
Esiste incompatibilità tra l'attività di vigilanza svolta da un dipendente di una struttura pubblica e quella di medico competente ai sensi dell'articolo 39, comma 3, Dlgs 81/2008.
È quanto stabilito dal Ministero del Lavoro in risposta all'Interpello 12 aprile 2018, n. 2, formulato dalla Regione Lazio per conoscere se le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, Dlgs 81/2008 (in continuità normativa con l'articolo 17, comma 7, Dlgs 626/1994), che vietano a un dipendente di una struttura pubblica che svolge attività di vigilanza di prestare attività di medico competente, "sono da intendersi rivolte a tutte le strutture del Dipartimento di prevenzione o solo a quelle che svolgono attività ispettiva e se sia applicabile a tutto il personale con qualifica ispettiva afferente all'azienda sanitaria".
Il MinLavoro ha motivato la sua risposta in funzione della natura polifunzionale del Dipartimento che oltre a un compito di vigilanza e controllo, svolge funzioni di prevenzione e gestione dei rischi, sorveglianza epidemiologica, informazione e la comunicazione del rischio per la salute, assistenza alle imprese, formazione, educazione sanitaria della popolazione.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Tutela salute e luoghi di lavoro - Incompatibilità tra attività di vigilanza e attività di medico competente - Interpretazione articolo 39, comma 3, Dlgs 81/2008
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