Responsabilità 231 se c'è "vantaggio" nel violare norme antinfortunistiche
Responsabilità 231 (Giurisprudenza)
In materia di sicurezza sul lavoro, la violazione sistematica delle norme prevenzionistiche, che ha consentito una riduzione dei costi con conseguente massimizzazione del profitto (cd. vantaggio) fonda la responsabilità ex Dlgs 231/2001.
La Suprema Corte con sentenza 16 aprile 2018, n. 16713 ha ripercorso la nozione di "vantaggio" presente nell'articolo 5, Dlgs 231/2001 e la cui sussistenza fonda una responsabilità amministrativa da reato dell'Ente. In particolare, il criterio del vantaggio della società si ha quando la persona fisica, agendo per conto dell'Ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento lesivo del lavoratore, ha violato le norme antinfortunistiche consentendo una riduzione dei costi con conseguente massimizzazione del profitto. In questo modo il vantaggio così inteso appare il più idoneo a fungere da collegamento tra Ente ed illecito.
Nel caso in esame, l'Ente con sede in Campania, è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo ex articolo 589, Codice penale in danno di un lavoratore, dovendosene attribuire la responsabilità anche alla società, avendo questa conseguito un vantaggio.
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Omicidio colposo ex articolo 589, C.p. - Integrazione - Violazione norme antinfortunistiche ex articolo 148, Dlgs 81/2008 - Colpa di organizzazione ex articolo 5, Dlgs 231/2001 - Vantaggio per l’Ente quale riduzione costi - Sussistenza
L'area dell'Osservatorio di normativa ambientale dedicato alla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche
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