Veicolo fuori uso, mancata rimozione punita da Codice ambientale
Rifiuti (Giurisprudenza)
A chi non ottempera all'ordinanza sindacale di rimozione di un rifiuto costituto da veicolo abbandonato si applica la sanzione ex Dlgs 152/2006, non essendoci concorso apparente di norme con il Dlgs 209/2003.
La Corte di Cassazione ha, con sentenza 4 aprile 2018, n. 14808 stabilito che non vi è concorso apparente di norme tra l'articolo 5, Dlgs 209/2003 (raccolta dei veicoli destinati alla demolizione) e l'articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 (che prevede sanzioni per chi non ottempera all'ordinanza del Sindaco di rimozione dei rifiuti). Infatti le condotte sono del tutto differenti e all'abbandono di un veicolo fuori uso con relativa inottemperanza di quanto prescritto dal Sindaco ex articolo 192, Dlgs 152/2006 si applicano le sanzioni del Codice ambientale, e non quelle relative all'illecito amministrativo previsto dal Dlgs 209/2003.
Nel caso concreto, l'imputato toscano, che non aveva provveduto alla rimozione di un'autovettura abbandonata, seppur intimato dal Sindaco, aveva invocato l'applicazione del Dlgs in materia di autoveicoli e non il Codice ambientale; i Giudici hanno negato tale prospettiva.
Rifiuti - Veicoli fuori uso - Obbligo di demolizione ex articolo 5, Dlgs 209/2003 - Ordinanza sindacale di rimozione ex articolo 192, Dlgs 152/2006 - Concorso apparente di norme - Negazione - Sanzione ex articolo 255, comma 3, Dlgs 152/2006 per mancata ottemperanza ordinanza sindacale - Applicabilità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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