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Rifiuti

Milano, 20 gennaio 2020 - 17:01

Rifiuti ferrosi, anche trasporto una tantum non autorizzato può essere reato

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Rifiuti ferrosi, anche trasporto una tantum non autorizzato può essere reato

Per incorrere nel reato di trasporto rifiuti senza autorizzazione non è necessario che l'attività sia continuativa, essendo sufficiente anche una sola condotta considerata del tutto non occasionale.

 

Confermate dalla Cassazione (sentenza 17 gennaio 2020, n. 1723) la condanna degli imputati sorpresi a trasportare in Sicilia una serie di rifiuti quali materiale ferroso, batterie esauste, parti di auto impregnate di olio, elettrodomestici in disuso senza la prescritta autorizzazione incorrendo così nel reato ex articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006. Esclusa dalla Corte di merito – e così dalla Cassazione – la assoluta occasionalità del trasporto (che escluderebbe il reato), considerati il tipo di vettura usata e l'eterogeneità dei rifiuti trasportati che evidenziava un trasporto di rifiuti preceduto da raccolta di rifiuti prodotti da terzi.

 

Il reato in questione, ha ricordato la Suprema Corte si configura anche in assenza di una attività a carattere continuativo, essendo sufficiente anche una sola condotta di trasporto senza autorizzazione purché costituisca attività di gestione rifiuti e non sia assolutamente occasionale. E che non sia condotta occasionale lo si può desumere anche da una serie di indici sintomatici quali la natura imprenditoriale dell'attività svolta, l'eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche dei rifiuti che presuppongono precedenti attività svolte quali prelievo, raggruppamento, cernita e deposito.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 17 gennaio 2020, n. 1723

Rifiuti - Trasporto senza autorizzazione - Materiali ferrosi, batterie esauste, parti di auto impregnate di olio, elettrodomestici in disuso - Responsabilità penale - Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Unica condotta di trasporto - Configurabilità del reato - Condizioni - Natura non occasionale del trasporto - Sussistenza - Identificazione della condotta come non occasionale - Riferimento a quantità ed eterogeneità dei rifiuti trasportati - Legittimità - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

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