Rifiuti urbani, legittime gare in ambito provinciale
Rifiuti (Giurisprudenza)
La dimensione degli ambiti territoriali ottimali per i rifiuti, di norma, non può essere inferiore al territorio provinciale, fatta salva la possibilità per la Regione di individuare, motivandoli, bacini di dimensione diversa.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato (sentenza 3 aprile 2018, n. 2054) nel respingere il ricorso contro la mancata divisione in lotti di una gara per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani dei Comuni della Provincia di Bologna.
La raccolta dei rifiuti urbani, ricorda il CdS, è un servizio pubblico per il quale la norma di riferimento non è il "Codice appalti" (prima Dlgs 163/2006, ora Dlgs 50/2016), bensì l'articolo 3-bis del Dl 138/2011 che, per gli ambiti territoriali di riferimento, impone, salvo eccezioni motivate, una dimensione non inferiore a quella provinciale. Nello stesso senso, sottolinea il CdS, dispone anche l'articolo 200 del "Codice ambientale" (Dlgs 152/2006).
Nel respingere un differente motivo di ricorso in cui veniva contestata la mancata separazione tra il servizio di raccolta e quello di spazzamento, inoltre, il CdS ha ribadito la vigenza del concetto di ciclo integrato e la necessità di concentrare tutte le operazioni di igiene ambientale in un unico soggetto.
Raccolta e trasporto rifiuti urbani - Bando di gara - Ambito territoriale - Articolo 3-bis, Dl 138/2011 - Di norma non inferiore al territorio provinciale - Articolo 200, Dlgs 152/2006 - Concetto di ciclo integrato - Spazzamento - Rientra
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