Appalto servizio rifiuti, esclusa revisione automatica del canone
Rifiuti


Non esiste nessun diritto del concessionario del servizio rifiuti all'automatico aggiornamento del corrispettivo contrattuale, ma solo il diritto a che il Comune proceda all'istruttoria per la revisione del canone.
Lo ricorda il Consiglio di Stato nella sentenza 27 novembre 2015, n. 5375 relativamente a un appalto per la gestione del servizio rifiuti. Se da un lato i Giudici amministrativi riconoscono che sono nulle le clausole che escludono la revisione del canone, dall'altro tale revisione non opera in automatico, ma solo dopo una istruttoria effettuata dalla Amministrazione ai sensi dell'articolo 115, Dlgs 163/2006, sulla base in primo luogo dei dati forniti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e dall'Istat.
I risultati del procedimento di revisione prezzi sono espressione di facoltà discrezionale, che sfocia in un provvedimento autoritativo, il quale deve essere impugnato nel termine decadenziale di legge. La situazione soggettiva dell'affidatario del servizio sulle modalità e i risultati della revisione è di interesse legittimo in ragione della discrezionalità dell'Amministrazione sull'an debeatur (se o meno aumentare il canone). La mancata impugnazione del diniego dell'aumento fa cadere le pretese del ricorrente.
Rifiuti - Affidamento servizio rifiuti urbani - Contratto - Previsione della clausola contrattuale dell'aumento del canone - Obbligo - Sussistenza - Revisione automatica del canone contrattuale - Esclusione - Istruttoria di verifica delle condizioni per l'aumento - Necessità
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
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