Coincenerimento rifiuti, chiarimenti da MinAmbiente
Rifiuti (Prassi)
Gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio devono rispettare i valori limite di emissione fissati dal Codice ambientale solo per carbonio organico totale e monossido.
Il MinAmbiente ha pubblicato la Circolare 28 febbraio 2018, n. 3216 con i chiarimenti interpretativi circa la modifica delle condizioni di esercizio degli impianti di coincenerimento dei rifiuti di cui all'articolo 237-nonies, Dlgs 152/2006 (così come modificato dalla legge 167/2017).
Dal combinato disposto del comma 1 e del comma 1-bis dell'articolo 237-nonies risulta che, solo gli impianti di coincenerimento dei rifiuti, autorizzati a modificare le condizioni di esercizio devono comunque assicurare il rispetto dei valori limite di emissione (per carbonio organico totale e per monossido di carbonio) fissati nell'Allegato 1, paragrafo A della parte IV, Dlgs 152/2006. Per le emissioni degli altri inquinanti resta ferma invece l'applicazione dei limiti previsti dall’Allegato 2, parte A della parte IV, Dlgs 152/2006, come stabilito dalla dal comma 1 dell'articolo 237-nonies.
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Impianti di coincenerimento dei rifiuti - Modifica delle condizioni di esercizio - Articolo 237-nonies, Dlgs 152/2006 - Chiarimenti interpretativi
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